L’efficacia del tesseramento del calciatore: dal visto di esecutività dei professionisti alla “responsabilità diretta societaria” dei dilettanti, tra inefficacia ex tunc ed ex nunc
di M. Santopaolo
Sommario: 1. Introduzione. 2. Il quadro normativo sportivo: gli articoli 39 e 42 N.O.I.F., l’articolo 10 commi 6 e 7 C.G.S. 3. La giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Prima, decisione n. 6 del 13 gennaio 2017; Sez. Prima, decisione n. 88 del 24 novembre 2017; Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 47/CGF del 10 agosto 2010; Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 328/CGF del 17 giugno 2014; CAF, Com. Uff. n. 53/C del 17 maggio 2007; CCAS, lodo arbitrale Como vs Figc/Colognese del 24 marzo 2006.
- Introduzione
Presupposto fondamentale alla pratica agonistica del giuoco del calcio è il tesseramento alla F.I.G.C. ed il contestuale vincolo con una società affiliata alla stessa Federazione. Tale procedura risulta particolarmente delicata: utilizzare un calciatore non in regola con il tesseramento può infatti comportare una severa punizione da parte degli organi di giustizia sportiva, ovvero la perdita della gara alla quale l’atleta ha partecipato. Un “rischio” invero molto limitato per le società professionistiche, in quanto l’impiego di detto calciatore è subordinato al cd. “visto di esecutività” concesso dall’Ufficio tesseramento della Lega alla quale appartiene il club; al contrario, per le società della Lega Nazionale Dilettanti il pericolo è sempre dietro l’angolo, in quanto la giurisprudenza ha chiarito a più riprese come non esista un analogo “visto di esecutività” per il calciatore dilettante, e che – per conseguenza – la società è direttamente responsabile di un suo eventuale impiego irregolare. Toccherà poi al giudice sportivo stabilire, sulla base dei fatti, se detta irregolarità comporterà una nullità del tesseramento con effetti ex nunc o ex tunc.
- Il quadro normativo: gli articoli 39 e 42 N.O.I.F, l’articolo 10 commi 6 e 7 C.G.S..
Le Carte Federali dedicano ampio spazio alla materia, al punto che un apposito articolo delle N.O.I.F. è rubricato “il tesseramento dei calciatori” (art. 39) e così statuisce:
“1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.
2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.
3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore “professionista”, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. L’utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.
4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale. L’utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento.
5. L’utilizzo del calciatore prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva”.
In altra circostanza verrà affrontato il tema del tesseramento dei calciatori stranieri per società dilettantistiche, disciplinato dall’art. 40 quater, mentre appare d’uopo richiamare l’art. 42 (“revoca del tesseramento”):
“1. II tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:
a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
b) per inidoneità fisica dei calciatori a termini dell’art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato;
c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione”.
Inevitabile, infine, un riferimento alle più gravi violazioni del Codice di giustizia sportiva in materia, illustrate dall’art. 10 comma 6 lettera a) C.G.S. (“ La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 65, comma 1, lettera d) e all’art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte)
nonché dallo stesso art. 10, comma 7, C.G.S. (“La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di calcio a cinque”).
- La giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Prima, decisione n. 6 del 13 gennaio 2017; Sez. Prima, decisione n. 88 del 24 novembre 2017; Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 47/CGF del 10 agosto 2010; Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 328/CGF del 17 giugno 2014; CAF, Com. Uff. n. 53/C del 17 maggio 2007; CCAS, lodo arbitrale Como vs Figc/Colognese del 24 marzo 2006.
Va premesso che il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sez., ha sottolineato come “[…] La sanzione della perdita della gara in caso di partecipazione di un atleta in posizione irregolare deve essere considerata usuale, nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista espressamente […] (cfr. decisione n. 6 del 13 gennaio 2017).
Tuttavia, la stessa Prima Sez. del Collegio, nel corso di un giudizio che metteva in discussione la legittimità di un “visto di esecutività” rilasciato dalla Lega Serie B per il tesseramento di un calciatore professionista (cfr. decisione n. 88 del 24 novembre 2017), ha successivamente precisato che “[…] Ha, poi, correttamente statuito la Corte Sportiva di Appello non attribuendo rilevanza a quanto contenuto nei pareri della FIFA, ritenendoli ultronei, e dissentendo dal Giudice Sportivo, giacché tali argomentazioni esulano, infatti, dalla cognizione del medesimo Giudice Sportivo che avrebbe dovuto accertare la regolarità della posizione del calciatore esclusivamente sulla scorta dell’esistenza del visto di esecutività e della normativa di riferimento […]”. Pertanto, se la società impiega il calciatore professionista a far data dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività da parte della Lega competente (come disposto dai regolamenti vigenti), ai fini della conservazione di un eventuale risultato positivo di gara sembra blindata anche a fronte di una successiva revoca del tesseramento, che avrà effetti ex nunc in caso di motivi di carattere eccezionali stabiliti dal Presidente federale o per inidoneità fisica del calciatore, dal quinto giorno successivo alla comunicazione di revoca se avviene per invalidità o illegittimità.
La revoca del tesseramento del professionista avrà effetti ex tunc (mettendo a rischio il risultato della gara alla quale ha partecipato) solo se il tesseramento è avvenuto in violazione alle disposizioni di cui all’art. 40 N.O.I.F. (rubricato “limitazioni del tesseramento dei calciatori”), commi 1, 2 e 3, che si riportano per completezza espositiva:
“1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. II calciatore che si iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro.
2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.
3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore”.
Diverso è il caso del calciatore dilettante, in quanto nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti non è previsto il rilascio di alcun “visto di esecutività” da parte dell’Ufficio tesseramento competente, che si limita a registrare sul tabulato della singola società il tesseramento se inviato nei termini e con le modalità disciplinate dall’apposito regolamento della Lega. L’Ufficio tesseramento del Dipartimento/Comitato potrebbe così ratificare il tesseramento di un calciatore in violazione all’art. 114 N.O.I.F. (che prevede l’impossibilità di essere tesserato con status di “dilettante” prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dall’ultima gara disputata con lo status di “professionista”), senza che per questo la società possa invocare il “principio di affidamento” in sede di eventuale contenzioso.
Un principio consolidato nella giurisprudenza sportiva anche nel caso di trasferimento di un calciatore dilettante “viziato” dalla nullità del precedente trasferimento causa sottoscrizione da parte di dirigente inibito: “[…] Correttamente la Commissione Tesseramenti accertata la originaria irregolarità del trasferimento del calciatore dalla A.S.D. Carmiano alla A.S.D. Copertino e perciò la sua sostanziale nullità, ha ritenuto, conseguentemente, che per effetto della originaria nullità doveva considerarsi nullo anche il successivo trasferimento dalla A.S.D. Copertino alla U.S.D. Martano. Non vale invocare in contrario la tutela del legittimo affidamento, in considerazione della assenza di responsabilità da parte della società cessionaria e del calciatore, in quanto il trasferimento è un atto formale la cui nullità per la mancanza dei requisiti richiesti dall’ordinamento federale si risolve nella sua inefficacia, che travolge ogni successivo trasferimento, non potendo l’atto nullo produrre alcun effetto […]”, cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. n. 47/CGF del 10 agosto 2010, ribadito da Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. n. 328/CGF del 17 giugno 2014: “[…] L’invalidità degli atti (rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale) posti in essere dal soggetto inibito sono invalidi ex tunc, non essendo nel caso di specie invocabile il principio di buona fede, richiamato in altre decisioni per statuire una invalidità ex tunc […]”.
La declaratoria di nullità del giudice sportivo, come si è visto, produce effetti non solo ex nunc ma altresì ex tunc, secondo un indirizzo dal quale gli organi di giustizia non si sono quasi mai discostati (“[…] la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione […]”, cfr. CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17 maggio 2007), richiamato ex multis da Corte Sportiva d’Appello, in Com. Uff. n. 89/CSA del 3 marzo 2016 e da Corte Federale d’Appello, in Com. Uff. n. 96/CFA del 4 aprile 2016.
Contra si segnala un (isolato e datato) precedente rilevante, emanato da un organo con funzioni arbitrali ed oggi soppresso (la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport) , che annullò la sanzione della perdita della gara a carico di una società (commutandola in un’ammenda) rea di aver impiegato un calciatore in posizione irregolare sulla base dei seguenti motivi: “[…] il principio dell’affidamento impone di ritenere che la Società, una volta ottenuto il tesseramento da parte degli organi preposti all’accertamento della regolarità dello stesso, possa ragionevolmente utilizzare immediatamente sul campo il calciatore (…) il tesseramento che sia comunque effettuato in violazione del divieto temporaneo sancito dalla norma in esame, deve essere revocato dalla Federazione – o almeno sospeso nella sua efficacia fino al compimento del termine indicato dalla norma – affinché venga meno il titolo del calciatore a scendere in campo e possa darsi luogo a sanzioni legate alla predetta irregolarità (…) Nella vigenza del tesseramento, non può infatti sostenersi che un calciatore non abbia titolo a partecipare ad una gara, a meno che non sia squalificato per quella gara o gliene sia preclusa la partecipazione in ragione di una sua qualificazione soggettiva, come ipotizzabile nel caso di limiti all’utilizzazione in campo di atleti per motivi di età o di nazionalità […]” (cfr. CCAS, lodo arbitrale Como vs Figc/Colognese del 24 marzo 2006).
- Conclusioni
Se la disciplina dettata dall’art. 39.3 N.O.I.F. rappresenta una importante garanzia circa la regolarità dell’impiego di un calciatore professionista (salvo il caso di sanzioni disciplinari da scontare), la ratifica del tesseramento del calciatore dilettante non offre alcuna analoga rassicurazione né tutela, in quanto il “visto di esecutività” per il calciatore dilettante non è previsto dalla normativa federale. È pur vero che le modalità telematiche di tesseramento aiutano le società a rispettare le regole, in quanto in molti casi è il sistema telematico ad impedire il tesseramento se la procedura vìola le stesse. Resistono, tuttavia, i casi enunciati, rispetto ai quali una società può tutelarsi soltanto attraverso una approfondita indagine propedeutica alla richiesta di tesseramento, soprattutto nel caso di tesseramento di un ex professionista o di un calciatore proveniente da società con dirigenti precedentemente inibiti.
In caso di contenzioso, se la società dimostrerà di aver fatto tutto quanto in proprio potere potrà puntare alla nullità del tesseramento con effetti ex nunc, salvaguardando i risultati delle gare in cui ha impiegato il calciatore in posizione irregolare. Un’attività preliminare spesso non facile, stante l’oggettiva di difficoltà di ottenere “risposte” da parte delle società, non essendoci attualmente un organo federale in grado di offrire pareri interpretativi (e vincolanti) su richiesta di chi (club o tesserati) si trova nella difficile posizione di dover interpretare norme ambigue: ne è auspicabile l’istituzione. Ed è altresì auspicabile che anche la Lega Nazionale Dilettanti possa introdurre nei propri regolamenti il “visto di esecutività” dell’Ufficio tesseramento, mentre resta più difficile – per evidenti motivi di privacy – la possibilità di accesso diretto agli atti di tesseramento dei calciatori da parte delle società dello stesso campionato.