Costituisce illecito disciplinare messaggiare con frasi inappropriate un’atleta minore travalicando il rapporto squisitamente tecnico.
Il procedimento trae origine dalle indagini svolte dalla Procura Federale messa a conoscenza dalla Commissione Tesseramento Atleti dell’accusa di “molestie sessuali” mossa da un’atleta minorenne al proprio allenatore e corroborata dall’esistenza di una querela sporta dai genitori della minore.
Il tecnico veniva dunque deferito dinanzi al Tribunale Federale per “avere, in violazione dell ‘art. 14 dello Statuto FIPA V; degli artt. 2 e 19, co. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPA V, degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, rivolto nei confronti dell’atleta …omissis… approcci caratterizzati da molestie a sfondo sessuale”.
Nelle more del procedimento disciplinare, la difesa dell’incolpato, senza però produrne prova, dichiarava che il procedimento penale era stato archiviato ed insisteva sulla capziosità della denuncia ritenendola strumentale alla richiesta di svincolo.
Il Tribunale Federale della F.I.P.A.V. premettendo che, sulla scorta delle decisioni del Collegio di Garanzia, “per i minori poteri di cui dispone e per la rapidità con cui deve dirimere le controversie, nel processo sportivo” …” il convincimento del Giudice in ordine alla responsabilità disciplinare dell’incolpato, pur non potendo derivare dalla mera probabilità che un fatto possa essere accaduto, non sempre deve presupporre la sussistenza di una prova “oltre ogni ragionevole dubbio“ ha ritenuto che le risultanze delle indagini, ove pure non fossero state ritenute penalmente rilevanti, integrassero il profilo di un illecito disciplinare in considerazione del ruolo rivestito dall’incolpato (Tecnico), nonché della minore età dell’atleta e dei comportamenti assunti.
Le espressioni utilizzate nella messaggistica con l’atleta travalicano, secondo i giudici federali, l’aspetto squisitamente tecnico e appaiono concretamente sproporzionate alle finalità che l’allenatore assumeva di aver perseguito integrando, in tal modo, l’illegittimità della condotta dell’incolpato. Condotta da far ricadere nell’ambito delle molestie, seppure non sessuali, chiaramente contrarie ai principi che devono informare il rapporto tra l’allenatore e l’atleta, specie se minorenne.
Frasi condite da emoticons di cuori e faccine con cuori al posto degli occhi, risultano del tutto fuori luogo ed evidenziano una “condotta comunque inappropriata e potenzialmente idonea ad arrecare grave pregiudizio all’atleta e grave danno all’intero movimento della pallavolo”.
Per tali motivi, il Tribunale Federale -attenuando la richiesta della Procura Federale in considerazione della derubricazione del capo di incolpazione – ha ritenuto congruo sanzionare il tecnico con la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi dodici.
Qui il provvedimento completo: https://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/CU%20N%C2%B0%2028%20…omissis….pdf