Corte Federale d’Appello S.U. della F.I.G.C. – Decisione n. 46 del 9 novembre 2020 – Diversità funzionale degli adempimenti ex art. 85 delle NOIF da quelli previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali
La decisione in commento accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società Calcio Catania avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, n. 10 del 24.9.2020 che, accogliendo il deferimento della Procura Federale, le aveva comminato, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione di quattro punti di penalizzazione per non avere pagato entro il termine previsto dal C.U. 227/A del 18.6.2020 (il 15.7.2020) gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori, con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e comunque per non avere documentato il pagamento alla Co.Vi.So.C.. Con distinta contestazione era contestata la omissione degli analoghi emolumenti con riferimento alle pregresse mensilità di gennaio e febbraio 2020, con conseguente contestazione della recidiva.
In conseguenza delle contestazioni ex artt. 33, c. 3, del CGS, 85, lett c) delle NOIF in relazione al C.U. n. 227/A del 18.6.2020, la difesa del club ha sostenuto che il termine di adempimento era stato differito dal C.U. n. 248/A del 26.6.2020 al 5.8.2020, data di avvenuto pagamento. La Corte d’Appello non ritiene corretta la fungibilità e/o sostituzione dei termini fissati nell’ambito del procedimento finalizzato a verificare il regolare possesso dei requisiti per l’iscrizione ad uno dei Campionati della stagione successiva (di cui al C.U. n. 248/A del 26.6.2020), con quanto invece stabilito dall’ordinamento sportivo per verificare, nel continuo, la regolare gestione economico finanziaria (di cui C.U. n. 227/A del 18.6.2020).
Ed invero, nonostante vi sia una finalità omogenea, sussiste una diversità funzionale tra gli adempimenti di cui all’art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche, con quelli previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali volti invece ad attestare il possesso di requisiti economico-finanziario delle società che chiedano l’iscrizione al Campionato per la stagione successiva.
Nonostante quanto sopra, il club riesce ad ottenere comunque una riforma parziale della decisione impugnata ed una riduzione della sanzione da 4 a 2 dei punti di penalizzazione poiché riesce a dimostrare, con dimostrazione della pendenza di una procedura di concordato preventivo e con il deposito di una istanza al Tribunale di Catania volta allo sblocco delle mensilità di gennaio e febbraio 2020, la non imputabilità delle violazione, riferite a quelle mensilità, per una evidente limitazione gestionale e finanziaria del club.
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https://www.figc.it/media/127645/sez-unite-decisione-n-046-cfa-del-9-novembre-2020.pdf