Il Premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis delle NOIF non assolve ad alcuna funzione parapubblicistica nell’ordinamento federale; lo stesso non può che essere considerato dunque come un diritto patrimoniale perfettamente rinunziabile.
Ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF – rubricato “premio alla carriera”: “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante. 2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche”.
La norma non sembra lasciare spazio ad interpretazioni laddove sancisce che “alla società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile sia dovuto un compenso forfettario pari a 18.000,00 euro per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore […]”, con ciò volendo evidentemente affermare che l’ordinamento sportivo premia quella società che ha effettuato uno sforzo importante investendo su risorse giovanili, ristorando l’investimento compiuto in formazione e valorizzazione di un giovane con un riconoscimento economico che viene fissato in maniera forfettaria, ma ben determinata nel suo ammontare, a condizione che “il calciatore disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”.
Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport, prescindendo dalla natura economica del premio (Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 2/2020, qui l’approfondimento), che, già di per sé, lo rende un diritto patrimoniale, come tale rinunziabile, non è possibile predicare che lo stesso abbia una funzione parapubblicistica e come tale irrinunziabile. Ciò è evidente dalla stessa norma oggetto di scrutinio, laddove la stessa afferma che “nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante”.
Infatti, se fosse vero e condivisibile che il premio alla carriera avesse una funzione parapubblicistica, lo stesso non dovrebbe essere ritenuto alternativo agli altri premi previsti dalle NOIF e richiamati dall’art. 99 bis NOIF, ma dovrebbe essere riconosciuto, a prescindere dall’aver goduto degli altri atti premiali, con il solo limite dell’avverarsi delle condizioni previste e richiamate. E tanto non sembra essere possibile leggendo il dato letterale poiché, anzi, è espressamente prevista la decurtazione del premio alla carriera da altri importi riscossi a titolo premiale per evitarne, evidentemente, il cumulo. Dal difetto di funzione parapubblicistica discende, senza ombra di dubbio, la rinunziabilità del premio.
Fa notare a chiosa il Collegio che non si tratta di rinunzia a diritto futuro, posto che la validità del premio alla carriera è “condicio iuris” del diritto della società e non elemento della fattispecie costitutiva dello stesso. In definitiva, il diritto previsto nell’art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all’avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c., il quale, com’è noto, dispone che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”.