Corte Federale d’Appello S.U. della F.I.G.C. – Decisione n. 32 del 20 ottobre 2020 – Deferimento improcedibile – Art. 44 C.G.S. – Perentorietà dei termini
La decisione in commento respinge il reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale della FIGC e conferma la decisione del Tribunale Federale Territoriale Reg. Campania che ha disposto la improcedibilità del deferimento, ex artt. 125, comma 2, 119, comma 2 e 44, comma 6, C.G.S., rilevando che – stante il principio di perentorietà dei termini – le indagini si sarebbero protratte oltre i 60 gg. decorrenti dalla data di iscrizione nel registro dei procedimenti ai sensi dell’art. 119, comma 2, C.G.S., senza che fosse intervenuta alcuna richiesta e conseguente provvedimento di proroga delle indagini.
Richiamando un proprio precedente delle Sezioni Unite (n. 73/2019-2020) il Collegio osserva come “…Nel sistema della giustizia sportiva, l’interessato viene a conoscenza del fatto che la Procura sta svolgendo indagini sul suo conto attraverso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma non sa se tali indagini (peraltro sottoposte anch’esse ad un termine di durata ai sensi dell’art. 119 comma 4 CGS) sfoceranno in un atto di archiviazione, oppure in un atto di esercizio dell’azione disciplinare che è rappresentato appunto dall’atto di deferimento a giudizio. In tale contesto, l’art. 125, comma 2 prevede che l’atto di deferimento debba intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1, (ovvero al massimo quindici giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini). L’inosservanza di tale termine determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS secondo il quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori…”.
La norma decadenziale in esame è espressione di un principio generale del diritto punitivo secondo il quale l’esercizio dell’azione di responsabilità dev’essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare il suo diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo. In applicazione di tale principio, il C.G.S. prevede, dapprima, un termine di conclusione delle indagini e, poi, un termine di esercizio dell’azione disciplinare volti a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato evitando, al contempo, che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini. Ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016).
Orbene, nel caso di specie, l’avviso di conclusione delle indagini, datato 10.01.2020, è stato trasmesso al Q. (incolpato) ad un indirizzo diverso e non è mai giunto a destinazione. La stessa Procura, nel successivo atto di rinnovazione (della notifica), effettuato in data 21.02.2020, da atto della sussistenza di un errore materiale in base al quale la comunicazione di conclusione delle indagini era stata spedita – per una mera svista- presso un Comune diverso da quello di residenza. Secondo la Procura quindi il termine per il deferimento avrebbe dovuto decorrere dalla successiva notifica andata invece a buon fine. Ma cosi non è. La mancata consegna della comunicazione di conclusione delle indagini, del 10.01.2020, fa sì che si tratti di una notificazione meramente tentata ma non compiuta “…cioè in definitiva omessa…” (Cass. Sez. VI Civ., ord. 12259/2020) non sanabile da un successivo atto.
Argomenta, infine, il Collegio che non è nemmeno possibile rimettere in termini la Procura poiché l’art. l’art. 50, comma 5, del CGS, parallelamente a quanto previsto dall’art. 153, comma 2, del cpc, consente che la rimessione solo se la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile che nel caso di specie non sussiste.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, il deferimento è da considerarsi improcedibile.
Leggi qui la decisione:
https://www.figc.it/media/127115/sez-unite-decisione-n-032-cfa-del-20-ottobre-2020.pdf