Con la decisione n. 14 del 10 novembre 2020, la Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso della S.s.c. Napoli s.p.a., finalizzato all’annullamento della sanzione di primo grado, confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo.
La motivazione si fonda, in buona sostanza, sull’insussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe determinato l’impossibilità, per la società partenopea, di recarsi a Torino e sulla condotta tenuta dalla stessa società riconducibile all’istituto dell’actio libera sine causa – dolo preordinato – che sanziona il soggetto che si pone volontariamente in uno stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di commettere un reato, ovvero di prepararsi una scusa per il compimento dello stesso.
La S.s.c. Napoli s.p.a., affermano i Giudici della Corte, ha di fatto dimostrato la “volontà di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che aveva già deciso di non giocare”, ponendosi nella condizione di non poter partecipare all’incontro: cancellazione del charter, annullamento dei tamponi, richieste di chiarimento sul protocollo sanitario regionale.
Per la Corte, tale condotta non configura una prudenziale osservanza delle disposizioni sanitario-epidemiologiche, bensì una precostituzione di una causa per non disputare la partita.