Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, rispettivamente al capo III e IV, definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. La rilevanza costituzionale di tali principi su cui, per trasposizione nell’ambito della giustizia sportiva, si fonda il processo sportivo, impone il coinvolgimento – ai fini della regolare costituzione del contraddittorio – di tutte le parti interessate all’esito del giudizio.

In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

La disposizione trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di garantire e assicurare al controinteressato il diritto di difendere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con le altre parti del giudizio.

Tuttavia, dall’analisi dell’articolo, si evince la facoltà del proponente, espressa dall’uso dell’aggettivo eventuale, di “omettere” la notifica alla controparte, unicamente allorquando quest’ultima non abbia interesse a prendere parte al giudizio.
Tale valutazione deve essere preliminarmente operata dal ricorrente, con riguardo all’elemento oggettivo, ovverosia al fatto accorso e all’oggetto del reclamo.

La notifica diventa presupposto indefettibile del regolare svolgimento del processo quando la parte controinteressata abbia acquisito, rispetto alla ricorrente, una posizione di vantaggio, la quale verrebbe eliminata o modificata a seguito dell’annullamento della situazione contestata, determinando, in tal modo, un interesse della controparte ad agire.
Se, per ipotesi, una società ricorresse avverso il provvedimento inflittivo di un’ammenda a proprio carico o di una squalifica di un proprio tesserato, chiedendone la riduzione o l’eliminazione, tale richiesta non postulerebbe alcuno svantaggio diretto e immediato in capo alla controparte.
Contrariamente, la formulazione di un ricorso avente ad oggetto l’accertamento della regolarità della posizione di un giocatore, determinerebbe, nella società avversaria, un manifesto interesse a tutelare i propri diritti in giudizio.

In tal caso, l’omessa notifica alla controparte, provocherebbe il rigetto del ricorso/reclamo per la violazione del principio del contraddittorio.

Ne discende che l’identificazione della qualità giuridica di necessario contraddittore va operata caso per caso, verificando la sussistenza in concreto dell’interesse di quest’ultimo al mantenimento della situazione di cui il ricorrente chiede, invece, l’accertamento e la rimozione.

Di Ilaria Tornesello

Avv. Ilaria Tornesello - ilariatornesello@virgilio.it

nata a Bari, il 08.11.1986

Sono un Avvocato e mi occupo, principalmente, di Diritto civile e Diritto sportivo .Sono una ex calciatrice ed ho militato, per diversi anni, nel Futsal femminile e nel Calcio a 11. Ho maturato un’esperienza calcistica anche in Inghilterra, terminata per il mio rientro in Italia.Dal 2013 al 2020 ho fatto parte dell’Ufficio di Giustizia Sportiva presso la FIGC – L.N.D. Puglia, dove attualmente ricopro il ruolo di Giudice del Tribunale Federale e della Corte Sportiva d'Appello.Formazione:-Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Professioni Legali conseguita presso laFacoltà Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba);-Master in “Organizzazione e gestione delle Società e degli enti sportivi”, conseguito in data 13 marzo 2017, proposto dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa – Dipartimento Jonico inSistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo;-Corso di perfezionamento in “Diritto e Giustizia sportiva”, a.a. 2018/19, presso l’Università di Milano – Facoltà di Giurisprudenza;-Docente di Diritto civile e Diritto sportivo in: “Giornata mondiale dello Sport” – Lum Jean Monnet Facoltà di Giurisprudenza;“Organizzazione e gestione delle Società e degli enti sportivi” - Università degli Studi di Bari Aldo Moro;“Corso da agente sportivo” – Olimpialex – CONI;Corso di alta formazione in “Diritto sportivo, fiscalità e comunicazione” – MediForm – L.N.D. Puglia – CONI – Lega Pro.-Componente del Direttivo Associazione Giovanile Forense (A.GI.FOR.) con la quale promuovo eventi formativi in tema di sport.-Assistente universitaria presso l’Università di Giurisprudenza - LUM Jean Monnet, con la quale ho collaborato per la pubblicazionedi un articolo avente ad oggetto “L’impatto delle situazioni di urgenza in tema di epidemie e pestilenze” - editore Giuffrè (2017).

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