Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, rispettivamente al capo III e IV, definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. La rilevanza costituzionale di tali principi su cui, per trasposizione nell’ambito della giustizia sportiva, si fonda il processo sportivo, impone il coinvolgimento – ai fini della regolare costituzione del contraddittorio – di tutte le parti interessate all’esito del giudizio.
In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
La disposizione trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di garantire e assicurare al controinteressato il diritto di difendere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con le altre parti del giudizio.
Tuttavia, dall’analisi dell’articolo, si evince la facoltà del proponente, espressa dall’uso dell’aggettivo eventuale, di “omettere” la notifica alla controparte, unicamente allorquando quest’ultima non abbia interesse a prendere parte al giudizio.
Tale valutazione deve essere preliminarmente operata dal ricorrente, con riguardo all’elemento oggettivo, ovverosia al fatto accorso e all’oggetto del reclamo.
La notifica diventa presupposto indefettibile del regolare svolgimento del processo quando la parte controinteressata abbia acquisito, rispetto alla ricorrente, una posizione di vantaggio, la quale verrebbe eliminata o modificata a seguito dell’annullamento della situazione contestata, determinando, in tal modo, un interesse della controparte ad agire.
Se, per ipotesi, una società ricorresse avverso il provvedimento inflittivo di un’ammenda a proprio carico o di una squalifica di un proprio tesserato, chiedendone la riduzione o l’eliminazione, tale richiesta non postulerebbe alcuno svantaggio diretto e immediato in capo alla controparte.
Contrariamente, la formulazione di un ricorso avente ad oggetto l’accertamento della regolarità della posizione di un giocatore, determinerebbe, nella società avversaria, un manifesto interesse a tutelare i propri diritti in giudizio.
In tal caso, l’omessa notifica alla controparte, provocherebbe il rigetto del ricorso/reclamo per la violazione del principio del contraddittorio.
Ne discende che l’identificazione della qualità giuridica di necessario contraddittore va operata caso per caso, verificando la sussistenza in concreto dell’interesse di quest’ultimo al mantenimento della situazione di cui il ricorrente chiede, invece, l’accertamento e la rimozione.