Corte Federale d’Appello S.U. della F.I.G.C. – Decisione n. 034 del 22 ottobre 2020 – Svincolo d’autorità dei tesserati ex art. 110 NOIF se la squadra non partecipa al Campionato di competenza
La decisione in commento conclude il gravame promosso da una squadra militante nel campionato di serie D avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, di conferma dello svincolo d’autorità dei tesserati disposto, ex art. 110 NOIF, dal Presidente Federale con C.U. 63/A del 13/08/2020.
Nella stagione sportiva 2019/2020, la squadra, a seguito della interruzione del campionato di serie D dovuta alla nota emergenza sanitaria COVID-19, risultava al primo posto del proprio girone acquisendo il diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Lega PRO ai sensi dell’art. 49 NOIF. Nonostante ciò, non inviava nei termini fissati dal Consiglio Federale (ovvero entro il 5/8/2020) la domanda di iscrizione al campionato di serie C per la stagione 2020/2021 e richiedeva invece l’iscrizione (“in sovrannumero”) al campionato di serie D.
Il Presidente Federale, preso atto della mancata iscrizione al campionato di serie C, deliberava, in conformità all’art. 110 NOIF, lo svincolo d’autorità di tutti i tesserati del club. Con C.U. N. 8 del 8/9/2020 il Tribunale Federale, adito con ricorso, confermava la decisione presidenziale; avverso questa il club proponeva reclamo sostenendo che la ratio dell’art. 110 NOIF consentirebbe lo svincolo dei tesserati nelle sole ipotesi in cui la società diventi del tutto inattiva e non anche quando – come nel caso di specie –rinunci all’acquisito diritto soggettivo a partecipare al campionato di categoria superiore.
La Corte Federale d’Appello della FIGC respinge l’assunto difensivo statuendo che lo svincolo d’autorità è invece previsto per il “caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza” (che nel caso di specie è quello di serie C). Precisa, inoltre, che l’art. 110 delle NOIF, riportando l’inciso secondo cui “lo svincolo è disposto…salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale” , avrebbe consentito al club di formulare un apposita istanza motivata per chiedere l’esenzione dallo svincolo ma, ad ogni buon conto, nemmeno tale facoltà è stata utilizzata. Pertanto, respinge il reclamo.
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https://www.figc.it/media/127203/sez-unite-decisione-n-034-cfa-del-22-ottobre-2020.pdf