La delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273/2004 stabilisce che, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, gli Statuti delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche interessate, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione Sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi, delegando al suddetto Organismo Sportivo di riferimento la relativa verifica.
Ai sensi dell’art. 3 lett. c) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1574 del 18 luglio 2017, tra i requisiti prescritti per ottenere e mantenere l’iscrizione nel registro è costituito dal non essere l’interessata assimilabile ad associazioni di secondo livello.
Queste ultime, avendo latu sensu natura federativa, sono quelle associazioni che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di competenza.
In tale contesto normativo, è legittima la nullità dell’iscrizione nel Registro Nazionale della associazione sportiva che, all’interno del proprio Statuto, prevede la possibilità che i propri soci siano costituiti non solo da persone fisiche, ma anche da associazioni e da Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
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