Sommario: 1. Introduzione. 2. Il quadro normativo sportivo: gli articoli 49 e 50 N.O.I.F. 3. Il quadro normativo statale: l’articolo 211-bis del Decreto Legge Rilancio. 4. La giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 5 del 2 febbraio 2016; III sez., decisione n. 15 del 25 marzo 2016; I Sez., decisione n. 62 del 6 settembre 2017; Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 56 del 23 luglio 2019; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1182 del 14 febbraio 2020; sentenze n. 1362, 1367, 1369 e 1370 del 24 febbraio 2020. 5 Conclusioni.
- Introduzione
La sospensione dell’attività agonistica dovuta all’emergenza Covid-19 ha costretto le istituzioni ad interrogarsi sulla conclusione della stagione sportiva 2019/2020 nonché sull’organizzazione di quella 2020/2021. In attesa di una decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., organo sovrano per decisioni di merito, le Leghe professionistiche si sono più volte riunite. Se Lega Serie A e Lega Serie B hanno manifestato la volontà di (provare a) portare a termine le competizioni ufficiali sul campo, l’Assemblea delle società di Lega Pro del 7 maggio 2020 ha espresso l’intenzione di fermarsi, ma ha anche deliberato alcune proposte (che coinvolgono altre Leghe) da sottoporre all’attenzione del Governo del calcio, tra cui il cd. “blocco dei ripescaggi” dalla Serie D alla Serie C.
Una delibera che ha fatto discutere, provocando i malumori, in primis, della Lega Nazionale Dilettanti (che in Consiglio Federale ha il 34% dei voti contro il 17% della Lega Pro…), il cui presidente Cosimo Sibilia ha già espresso la propria contrarietà relativamente ad una misura ampiamente penalizzante per le società dilettantistiche, considerando peraltro la palese impossibilità di esprimere verdetti sportivi “sul campo” per la D.
Ma il Consiglio Federale della Federcalcio potrebbe approvare un simile provvedimento, che avrebbe riflessi diretti sui “format” dei campionati?
- Il quadro normativo: gli articoli 49 e 50 N.O.I.F.
L’ordinamento dei campionati è disciplinato dall’art. 49 N.O.I.F. F.I.G.C., che in relazione ai format professionistici al comma 1 così statuisce:
“I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:
a) Lega Nazionale Professionisti Serie A: Girone unico di 20 squadre. Serie B: Girone unico di 22 squadre. […].
b) Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Campionato Serie C è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro. […].
c) Lega Nazionale Dilettanti
– Dipartimento Interregionale.
1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi. […]”.
Le regole sportive impongono un format che prevede una Serie A a 20, una Serie B a 22 ed una Serie C a 60 squadre. Per quanto riguarda il campionato di Serie B, una norma transitoria del 2018 dispone che “Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre e in ragione dell’attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l’integrazione dell’organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società” (meccanismo approvato per la stagione 2018/2019).
Emerge una prima criticità in relazione con quanto previsto dai commi 3 (“Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati”) e 4 (“A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie A, B e C, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C. Ciascuna lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione. Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d’intesa con le altre Leghe interessate. L’intesa con le leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell’ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione. In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale”).
Infatti, allo spirare del termine perentorio fissato dal combinato disposto dei commi 3 e 4 (31 dicembre 2019), nessuna Lega sembra aver deliberato una variazione del format per la stagione sportiva 2020/2021, né vi è traccia, in proposito, di delibere del Consiglio Federale. Come specifica il comma 4, “Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d’intesa con le altre Leghe interessate”: ciò esclude in radice non solo la possibilità di una singola Lega di decidere autonomamente una variazione del format, ma anche che, attualmente, una variazione del format anche se deliberata dal Consiglio Federale possa entrare in vigore ex art. 50 c. 2 N.O.I.F. (“La delibera con la quale vengono modificati l’ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore”) già a partire dalla stagione sportiva 2020/2021.
Ciò aprirebbe una duplice problematica normativa, relativa sia al format del campionato di Serie B (che, norme alla mano, per la stagione 2020/2021 dovrà essere di 22 squadre) che a quello del campionato di Serie C (che, sempre norme alla mano, dovrà essere ancora di 60 squadre). In tal caso, la Serie B si troverebbe a dover individuare ulteriori due società che, in condizioni di normalità, potrebbero essere scelte tra le retrocesse in Serie C e le perdenti dei play-off di Serie C. In assenza di criteri di promozioni e/o retrocessioni prestabiliti, la scelta potrebbe così essere regolata dal comma 5, che prevede: “In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega. La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti”. In buona sostanza, verrebbero privilegiate le “migliori retrocesse” del campionato di Serie B 2019/2020; ma è chiaro che si tratterebbe di un criterio da valutare, anche in relazione alla conclusione dei campionati.
Quanto al format del campionato di Serie C, per quanto detto lo stesso dovrebbe essere necessariamente di 60 squadre per la stagione 2020/2021, ed è sufficiente questa considerazione per ipotizzare l’irricevibilità del “blocco delle retrocessioni” votato dalla stessa Lega Pro in assemblea: tale provvedimento determinerebbe, infatti, una Serie C 2020/2021 che, in considerazioni delle 9 promozioni da garantire al campionato di Serie D, sarebbe in “sovrannumero” di società aventi diritto. Viceversa, il campionato di Serie C potrebbe anche trovarsi a fare i conti con vacanze di organico all’esito delle procedure delle iscrizioni al campionato 2020/2021 (rectius “licenze nazionali 2020/2021”): per quanto detto, nell’ipotesi in cui non ci fossero almeno 60 iscritte, la Lega Pro sarebbe costretta ad integrare l’organico. In che modo? Qui entrano in gioco i commi 5 bis (“Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze: a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C; b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal Campionato Serie C; c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C; d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo; in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all’esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale”.) e 6 (“Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l’organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.”).
In altre parole, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 5 bis è riservata una priorità alle società retrocesse al termine del campionato 2019/2020 (se in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio Federale) le quali beneficerebbero di una “riammissione” (parificata ad una “iscrizione”, pertanto con oneri minori); oppure, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 6, il regolamento solitamente stabilisce un’alternanza tra eventuali “seconde squadre” di società di Serie A, società retrocesse dal campionato di Serie C e società di Serie D (secondo un regolamento approvato dal Consiglio Federale su proposta della Lega Nazionale Dilettanti) ed in tal caso si tratterebbe di un “ripescaggio” (con oneri maggiori per differenziarla dalla procedura di “riammissione”).
3. Il quadro normativo statale: l’articolo 211-bis del Decreto Legge Rilancio.
Fin qui il quadro normativo sportivo e le sue criticità legate – anche – al momento contingente. La novità “rivoluzionaria” è però degli ultimi giorni ed è contenuta in un provvedimento statale, il Decreto Legge Rilancio. Quasi 17 anni dopo il Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella celeberrima Legge 17 ottobre 2003, n. 280 (che ha definito i rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo nonché i confini dell’autonomia di quest’ultimo), il Governo interviene nuovamente al fianco delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) con l’art. 211-bis: da una parte (comma 1), “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19…”, queste “… possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alla modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021…”; dall’altra (comma 2), seppur in via transitoria (e fino al 30 settembre 2020, comma 6), “… per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cui al comma 1…”, “… la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport…”. Tali decisioni sono impugnabili (comma 3) dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, e “… la causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso…”, mentre “… il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza…”. Se il comma 4 sottolinea che “… il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati…”, al comma 5 è infine specificato che anche all’eventuale appello al Consiglio di Stato (“… da proporre entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione…”), si applicano le stesse norme che regolano gli altri giudizi di cui ai precedenti commi.
- La giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 5 del 2 febbraio 2016; III Sez., decisione n. 15 del 25 marzo 2016; I Sez., decisione n. 62 del 6 settembre 2017; Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 56 del 23 luglio 2019; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1182 del 14 febbraio 2020; sentenze n. 1362, 1367, 1369 e 1370 del 24 febbraio 2020.
La richiesta di soccorso al Governo da parte della FIGC è giustificata da un’analisi giurisprudenziale relativa al contenzioso sui cd. “ripescaggi”.
In più occasioni il Collegio di Garanzia dello Sport ha insistito su due aspetti da tenere entrambi in considerazione nell’analisi della materia:
- non esiste un “diritto al ripescaggio”;
- la normativa di settore va rispettata.
Le Sezioni Unite, già nella decisione n. 5 del 2 febbraio 2016, hanno infatti stabilito che seppur non esista un “diritto al ripescaggio” (“[… come il Collegio di Garanzia ha avuto già modo di rilevare in precedenza, nelle decisioni più sopra citate, l’organico a 60 squadre non è necessariamente condizionato dallo svolgimento della procedura di ripescaggio, essendo sempre consentito al Consiglio Federale, attraverso un complesso e puntuale procedimento che nella specie non si ravvisa, di optare per soluzioni alternative, sempreché rispettose della normativa di settore. L’istituto del ripescaggio non ha mai trovato consacrazione nelle NOIF, ma è stato di volta in volta utilizzato per sopperire a situazioni contingenti. […]”), la Federazione deve comunque provvedere ad una procedura che permetta, sul piano pratico, di (provare a) rispettare il format del campionato, come peraltro successivamente sancito dallo stesso Collegio di Garanzia (III Sez., decisione n. 15 del 25 marzo 2016: “[…] In breve, l’esigenza di raggiungere il numero di 60 squadre era già stato correttamente ancorché infruttuosamente perseguita attraverso la procedura di ripescaggio; eseguita quella fase, la delibera in esame doveva soltanto provvedere alla integrazione di un solo posto in organico, per sostituire la F.C. Castiglione secondo i criteri dell’art. 49, lett. c), NOIF. Né si può ragionevolmente ritenere – come a torto sostengono le società ricorrenti – che l’art. 49, lett b, NOIF imponga necessariamente di raggiungere il numero di 60 squadre per comporre l’organico del Campionato di Lega Pro anche prescindendo dai requisiti di ammissione al Campionato medesimo, onde la Federazione sarebbe costretta a reiterare senza limiti la procedura di ripescaggio anche in caso di esito infruttuoso di quella già regolarmente espletata. Effettuata la procedura di ripescaggio per raggiungere, se possibile, il numero programmato di 60 squadre, e preso atto della mancanza di un numero di squadre, aventi i requisiti prescritti ai fini della iscrizione al Campionato, sufficiente per colmare le carenze di organico, non si può che prendere atto di una conseguente riduzione dell’organico stesso, dovendosi escludere la possibilità di ripetere la procedura di ripescaggio, ammettendo squadre che siano già risultate prive dei requisiti di ammissione. Una diversa soluzione non soltanto risulterebbe irragionevole, ma violerebbe ingiustificatamente il principio di parità di trattamento rispetto alle altre squadre già iscritte al Campionato e in possesso dei necessari requisiti. […]”).
Pertanto, in caso di vacanze di organico rispetto al format previsto dalle norme, se da una parte la F.I.G.C. non è tenuta necessariamente a prediligere il criterio del ripescaggio, dall’altra ha il dovere di istituire procedure che consentano di organizzare i rispettivi campionati con il numero di società disciplinato dalla normativa vigente. E, sul punto, non si conoscono né si ricordano procedure diverse da riammissioni/ripescaggi (sulla scorta di quelle in vigore nelle passate stagioni, anche al fine di non dar luogo alla “cultura del sospetto” visto l’approssimarsi della conclusione dei campionati…) in grado di garantire equità e trasparenza, principi immanenti dell’ordinamento sportivo.
Criteri che, come sancito dallo stesso Collegio di Garanzia in successive decisioni, sono disciplinati dai comunicati ufficiali della Federazione. E, in tal senso, se da una parte la domanda di ripescaggio deve essere corredata dalla documentazione indicata in tali comunicati pertinenti (cfr. I Sez., decisione n. 62 del 6 settembre 2017), dall’altra “[…] le disposizioni dettate dalle Federazioni devono, da un lato, garantire il tempestivo avvio dei campionati, dall’altro assicurare che il diritto al ripescaggio risulti effettivo. Effettività che deve essere vagliata alla luce dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, anche in riferimento alla fissazione dei termini per realizzare i necessari adeguamenti tecnici o strutturali agli impianti, che non devono irrimediabilmente vanificare la posizione dei ripescandi. La ratio sottesa alla fissazione di termini per verificare la completezza delle domande e il possesso dei requisiti deve cioè essere funzionale al corretto svolgimento dei campionati, ma non irragionevolmente sovrabbondante rispetto allo scopo perseguito. […]” (cfr. Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 56 del 23 luglio 2019).
Per completezza espositiva, si osserva come recentemente anche i giudici amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze n. 1182 del 14 febbraio 2020, n. 1362, 1367, 1369 e 1370 del 24 febbraio 2020) se hanno da una parte “[…] chiarito, in termini di principio, che non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al ripescaggio da parte delle società sportive non facenti parte dell’organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L’ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna disposizione delle NOIF e la possibilità che la FIGC disponga – nell’eventualità di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto – l’integrazione dell’organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali. Le società interessate hanno pertanto una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può prescindere dall’obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive […]”, dall’altra hanno altresì statuito che un eventuale provvedimento straordinario adottato dalla Federazione in violazione al format previsto dai regolamenti vigenti, potrebbe risultare “non irragionevole né imprevedibile” soltanto al verificarsi di casi del tutto particolari, ad esempio se “[…] una volta preso atto della sopravvenuta situazione di incertezza e stallo dovuta alla concomitante pendenza di contrapposti ricorsi innanzi agli organi della giustizia sportiva (contro l’esclusione dal Campionato, da una parte, nonché contro le regole che avrebbero dovuto governare le procedure di integrazione dell’organico, dall’altra), si fosse determinata per risolvere in modo strutturale l’impasse. Ciò faceva non dando seguito alle procedure di integrazione dell’organico, una volta constatato che parte delle stesse regole che a tal fine avrebbero dovuto essere applicate era stata dichiarata illegittima dagli organi della giustizia sportiva […].”.
- Conclusioni
Soltanto un “provvedimento straordinario” (legittimato dal citato art. 211-bis del Decreto Rilancio) consentirebbe alla F.I.G.C. di non rispettare i format individuati dall’art. 49 N.O.I.F. per la stagione 2020/2021.
Diversamente, anche in caso di impossibilità di concludere gli attuali campionati sul campo il Consiglio Federale dovrebbe individuare criteri per determinare le società partecipanti, nella prossima stagione sportiva, ad una Serie A con 20 squadre, ad una Serie B con 20 (o con 22?) squadre e ad una Serie C con 60 squadre (è altrettanto chiaro che, qualora le procedure individuate si rivelassero infruttuose, sarebbe inevitabile assistere a campionati con un numero inferiore di società partecipanti).
In entrambi i casi la Federazione difficilmente eviterà contenziosi (è lo stesso motivo per cui è auspicabile la conclusione dei tornei sul campo). Tuttavia, l’architettura di questo sistema di giustizia, seppur “emergenziale”, potrebbe finalmente garantire un’effettiva tutela del contenzioso non raggiunta neanche con l’ultima riforma, approvata (in seguito all’ennesima estate di ricorsi del 2018) con la c.d. “Legge di bilancio del 2019”, che se da una parte aveva conferito la giurisdizione esclusiva al Giudice Amministrativo (ancora il TAR del Lazio), dall’altra aveva previsto la possibilità di un eventuale precedente giudizio sportivo in unico grado, con cognizione estesa al merito secondo il rito abbreviato.
Il CONI ha così istituito (art. 12 ter Statuto) la Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (il cui regolamento soddisfa quanto richiesto sia dalla già citata Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 647 e ss. che dall’art. 211-bis del D.L. Rilancio). I risultati dei lavori di tale Sezione, tuttavia, si sono scontrati in secondo grado con la fase cautelare del TAR che ha impedito una effettiva tutela del “bene della vita”. Le istanze di misure cautelari avanzate dalle parti possono comportare l’adozione di decreti e/o ordinanze di sospensione delle sentenze dell’organo sportivo che impediscono di pervenire ad una sentenza del giudice amministrativo in tempi compatibili con l’avvio dei campionati: in altre parole, pur a fronte di una sentenza favorevole del giudice amministrativo, con i tornei già iniziati (e spesso avviati alla conclusione) una società potrebbe rivendicare soltanto un risarcimento economico, il che rende evidente la lesione del diritto “sportivo” invocato.
Al contrario, mantenere questo “rito speciale accelerato” anche al termine della fase emergenziale assicurerebbe tre (eventuali) gradi di giudizio di merito (seppur tutti “esofederali”: un altro inatteso “freno” all’autonomia dello sport?) ed in breve tempo (circa due mesi, considerato che a detti giudizi non si applica la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto). Sarebbe così garantita da un lato l’effettiva tutela dei diritti delle società ricorrenti, dall’altro il regolare e tempestivo avvio dei campionati, superando definitivamente il “limite” della fase cautelare (considerata – in giurisprudenza -, nella necessaria comparazione degli interessi, la prevalenza di quello alla ordinata prosecuzione del campionato di calcio rispetto all’interesse della società calcistica, la cui natura economica resterebbe suscettibile di ristoro in esito alla valutazione del merito).