CFA FIGC sez. II CU 45 del 17.01.2020 – Notifica ed elezione di domicilio presso la ex società del deferito
QUESTIONE: La Corte di Giustizia Federale FIGC si è espressa in merito alla validità della notifica di fissazione dell’udienza del procedimento disciplinare effettuata tramite Racc. A/R e PEC presso l’ex società del tesserato, dove era stato eletto domicilio in precedenza.
MASSIMA: In questa massima si analizzano 2 questioni decise dalla CGF:
(1) Alla notifica effettuata tramite il servizio postale vanno applicate le norme del Codice di Procedura Civile e la L. 890/82 ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 CGS CONI e 3 CGS FIGC. L’ordinamento sportivo deve rifarsi ai principi del processo civile.
In particolare come affermato dalla Corte Costituzionale sent. 3/2010 la notifica effettuata mediante servizio postale, in caso di mancato esito positivo di consegna si intende perfeziona per il destinatario decorsi 10 gg dal deposito presso l’ufficio postale.
(2) Nel caso in cui un soggetto elegge domicilio presso una società sportiva, e successivamente si dimette o non fa più parte della stessa, non determina l’impossibilità di informarsi su eventuali notifica a lui indirizzate.