“Il principio del “doppio binario” o di “postalizzazione”, per cui per il perfezionamento della notifica si pone un doppio criterio: quello della spedizione per il mittente e quello della ricezione per il destinatario, è operativo per tutti gli atti processuali, sia che abbiano effetti processuali difensivi (perché incidenti sulla decadenza) sia che abbiano effetti sostanziali (perché incidenti sulla prescrizione), ma non anche per gli atti non aventi natura processuale, per lo meno quando questi siano volti a interrompere un termine di prescrizione e non anche ad evitare una decadenza“.
Il Collegio di Garanzia ha fatto luce sulla disciplina e sui principi che informano il sistema delle notificazioni nel particolare solco della disciplina dell’interruzione della prescrizione, affermando l’applicabilità nel sistema ordinamentale sportivo del principio del c.d. “doppio binario” o di “postalizzazione”, per cui per il perfezionamento della notifica, si pone un doppio criterio: quello della spedizione per il mittente e quello della ricezione per il destinatario.
A detta del Collegio tale principio è operativo per tutti gli atti processuali, sia che abbiano effetti processuali difensivi (perché incidenti sulla decadenza) sia che abbiano effetti sostanziali (perché incidenti sulla prescrizione), ma non anche per gli atti non aventi natura processuale, per lo meno quando questi siano volti a interrompere un termine di prescrizione e non anche ad evitare una decadenza.
L’occasione per pronunciarsi riguardava la asserita illegittimità del diniego opposto dalla Commissione premi della FIGC alla corresponsione del c.d. premio alla carriera, il quale, ai sensi dell’art. 99-bis, comma 1, periodo terzo, delle NOIF, deve essere remunerato “entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento”.
Siffatta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, per il quale “i diritti di natura economica” – tra i quali si annovera il diritto al premio alla carriera (che, infatti, si risolve nel diritto alla corresponsione di una somma prestabilita di danaro) – “si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati” (e quindi al termine della stagione sportiva successiva a quella nella quale si è verificato l’evento che rappresenta il presupposto per la maturazione del diritto al premio).
Nella fattispecie analizzata dal Collegio il diritto a percepire il premio alla carriera della Società ricorrente si prescriveva al termine della stagione sportiva 2017-2018 e dunque il 30 giugno 2018.
Ebbene, l’analisi del Collegio si è incentrata sulla valutazione circa tempestività della richiesta avanzata a mezzo raccomandata a/r in data 27 giugno 2018 e ricevuta dalla Commissione Premi in data 3 luglio 2018) rispetto all’anzidetto termine di prescrizione del diritto che maturava il 30 giugno 2018. In altre parole, si doveva stabilire se, ai fini della interruzione del termine di prescrizione, fosse stato sufficiente il tempestivo invio della raccomandata o necessitasse anche un altrettanto tempestivo suo arrivo al domicilio del destinatario (e cioè nella sua sfera di astratta conoscibilità dell’atto).
A detta del Collegio è ormai sostanzialmente composta la questione della decorrenza degli effetti della notificazione di un atto interruttivo della prescrizione quando tale notificazione avvenga per mezzo della posta.
Il problema è stato originariamente posto con specifico riferimento alla decadenza per il compimento di atti processuali, a proposito dei quali intervenne prima la Corte costituzionale (con la sentenza n. 477/2002, che dichiarò costituzionalmente illegittimi gli artt.149 cod. proc. civ. e 4, comma 3, della l. n. 890/1982, nella parte in cui si prevedeva che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella di consegna, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l’interesse di costui) e poi il legislatore, che, con la legge n. 263/2005, disponeva aggiungersi un nuovo terzo comma all’art. 149 cod. proc. civ. del seguente tenore: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Veniva così affermato, per la notificazione degli atti processuali, il c.d. principio della postalizzazione o del doppio binario che, per il perfezionamento della notifica, pone un doppio criterio: quello della spedizione per il mittente e quello della ricezione per il destinatario, in tal modo salvaguardando sia il primo che il secondo dal possibile effetto della decadenza nel compimento di atti processuali.
Che tale principio del doppio binario valesse per i soli atti processuali fu affermato anche dalla Corte di legittimità. Con la sentenza n. 15617/2005, si stabilì che per gli atti unilaterali di natura sostanziale, ai fini della integrazione dell’efficacia, si applicano le regole di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. (e non quelle per le notificazioni a mezzo posta dettate dalla legge n. 890/82, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale), precisando che “dette norme, come è noto, stabiliscono rispettivamente che l’efficacia degli atti unilaterali recettizi si verifica al momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e che, allorquando giungono all’indirizzo del destinatario si reputano da questi conosciuti, se egli non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne avuto notizia (c.d. presunzione di conoscenza)”.
Con la sentenza n. 17644/2008, la Suprema Corte sottolineò la ratio della diversa regolamentazione della efficacia degli atti processuali rispetto a quelli sostanziali, affermando che, per quanto concerne l’atto interruttivo della prescrizione di questi ultimi, “il legislatore ha ritenuto di privilegiare… l’interesse del destinatario alla certezza del diritto (a sapere cioè se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta, oppure il rapporto sia ormai definito), rispetto all’interesse contrapposto del mittente ad interrompere la prescrizione, ma questa scelta non appare irragionevole in un equo contemperamento degli interessi contrapposti, perché il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività, e, per effetto del coordinamento tra gli artt. 1334 e 1335 c.c., non è strettamente necessario che l’interruzione sia effettivamente conosciuta dal destinatario, ma che la richiesta pervenga al suo indirizzo in tempo utile”. Seguirono altre pronunzie con le quali si ribadì il principio per cui la scissione degli effetti della notificazione è applicabile unicamente agli atti processuali e non a quelli sostanziali.
Con la recente sentenza n. 12332/2017, le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione anche agli atti amministrativi sanzionatori, restandone pertanto esclusi unicamente gli atti unilaterali negoziali (continuando per questi ultimi a vigere la presunzione di conoscenza di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.).
Tale decisione era fondata sulla base della considerazione per cui il sistema sanzionatorio amministrativo è retto dai principi della legge n. 689/81, la quale, all’art. 14, prevede che la notificazione può essere effettuata con le forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, anche con il mezzo della posta. 36. Ad ogni modo, ciò che qui preme sottolineare è che, eccezion fatta per una isolata decisione (Cass. n. 18399/2009), la Suprema Corte si è costantemente pronunciata nel senso che “la data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare varrebbe se si trattasse di decadenza, ossia nel caso in cui viene imposto all’interessato di proporre l’azione giudiziaria entro un termine perentorio”, ma non anche se “si tratta di estinzione del diritto… per prescrizione”.
Nei casi di prescrizione, infatti, “l’effetto interruttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non certamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore”, con la conclusione, quindi, che “in materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale… secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione” (in questo senso si vedano, ad esempio, Cass. 17644/2008, 13588/2009, 4587/2009, 9841/2010, 26804/2013).
D’altronde, la inapplicabilità del principio del doppio binario agli atti non processuali interruttivi della prescrizione è stata condivisa anche dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 24822/2015), le quali hanno ricostruito il quadro del sistema come segue: il principio del doppio binario è applicabile solo agli atti processuali, per i quali è concesso un termine di difesa la cui violazione è sanzionata con la decadenza, e non anche agli atti sostanziali, essendo per questi ultimi impedito dalla regola della ricezione posta dall’art. 1334 cod. civ.; tuttavia, la scissione soggettiva della notificazione è da ritenere applicabile anche alla prescrizione allorquando essa non può essere interrotta che per mezzo di un atto processuale.
In definitiva, in funzione nomofilattica, il Supremo Collegio ha affermato che “quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta… dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica”.
Siffatti principi affermati dal giudice statale sono stati ritenuti applicabili all’ordinamento giuridico sportivo da parte del Collegio di Garanzia.
Pertanto, il principio del doppio binario deve ritenersi operativo per tutti gli atti processuali, sia che abbiano effetti processuali difensivi (perché incidenti sulla decadenza) sia che abbiano effetti sostanziali (perché incidenti sulla prescrizione), ma non anche per gli atti non aventi natura processuale, per lo meno quando questi siano volti a interrompere un termine di prescrizione e non anche ad evitare una decadenza.
In tal guisa il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, la richiesta avanzata alla Commissione premi non potesse essere intesa quale atto processuale – non essendo la stessa un organo di Giustizia Sportiva – bensì quale atto giuridico di natura sostanziale, con la conseguente inapplicabilità del principio di “postalizzazione” o “del doppio binario”.
La richiesta di corresponsione del premio, trattandosi di atto unilaterale e recettizio di natura sostanziale, per produrre i suoi effetti (ivi compreso quello di interrompere la prescrizione cui andava soggetto il diritto fatto valere, in virtù di quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC), sarebbe quindi dovuto giungere al destinatario entro il temine prescrizionale, non risultando sufficiente che prima del termine l’autore dell’atto avesse affidato lo stesso al servizio postale.