CFA FIGC sez. I n. 62 del 06/03/2020 – Legittimazione del soggetto che conferisce l’incarico al difensore – Impugnazione della sanzione comminata al Presidente di un sodalizio
QUESTIONE: la CFA nella decisione massimata ha deciso in merito alla legittimazione del soggetto che conferisce incarico, al difensore, in nome e per conto della società sportiva (ASD); inoltre ha risposto al quesito se una società sportiva può impugnare la sanzione comminata al proprio presidente.
MASSIMA: la CFA dopo la ricostruzione delle norme civili e sportive applicabili in materia di rappresentanza, ha affermato che è applicabile al caso in questione il ragionamento della Corte di Cassazione SS UU n. 20596/2007. In particolare si sostiene che: “le persone che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale qualità, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentato consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e spetta a loro fornire prova negativa“.
L’inter di provare il difetto di rappresentanza spetta alla parte che formula l’eccezione.
Bisogna, comunque, ricordare, che in base all’art. 49 CGS vi è la possibilità di sanare le irregolarità relative sia alla sottoscrizione dei ricorsi, sia dei reclami e di eventuali deleghe.
Sul secondo punto la Corte afferma che la società non ha titolo (legittimazione) ad agire in nome e per conto del Presidente per le sezioni al medesimo irrogate a titolo personale, in conseguenza delle violazioni addebitate e riscontrate in primo grado. Ai sensi dell’art. 34 c.1 CGS è possibile applicare l’art. 81 c.p.c. “fuori dai casi previsti della legge, nessuno può agire in giudizio per fare valere in nome proprio un diritto altrui”.
Chi è il soggetto titolare del diritto al ricorso? Secondo l’art. 47 CGS è “esercitata dal titolare di una posizione rilevante per l’ordinamento sportivo, che abbia subito una lesione o un pregiudizio“. Non è sostenibile la tesi dell’associazione ai sensi dell’art. 8 CGS nel senso che il soggetto inibito ha il divieto di rappresentare la società di appartenenza, e di non esperire i mezzi di reclamo al fine di ottenere la riforma o l’annullamento del ricorso. Diversamente verrebbe leso il superiore interesse alla difesa in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost.