1)    Il caso

Un calciatore argentino risolveva unilateralmente il rapporto di lavoro con il club belga con il quale era tesserato, invocando a supporto ragioni “personali, familiari e sportive”. Evidenziava tra l’altro che non veniva più considerato “titolare” dall’allenatore della squadra e che, per effetto degli attacchi terroristici che avevano interessato la città di Bruxelles tra novembre 2015 e marzo 2016 (dove aveva sede la squadra), aveva vissuto con la famiglia mesi di notevole tensione e paura. Faceva inoltre riferimento alla necessità di stare vicino alla madre il cui stato di salute era debilitato.

A distanza di pochi giorni, il calciatore si tesserava poi con un club argentino che, poche settimane prima della risoluzione unilaterale, aveva proposto senza successo al club belga il trasferimento a titolo temporaneo e gratuito del calciatore.

Seguiva l’instaurazione di un contenzioso davanti alla FIFA Dispute Resolution Chamber che si concludeva con la condanna del calciatore, in solido con la squadra argentina, al pagamento di un risarcimento a favore della squadra belga per la risoluzione anticipata senza giusta causa del rapporto di lavoro.

Contro tale decisione venivano proposti due appelli: uno della squadra belga che lamentava la quantificazione esigua del risarcimento e uno congiunto del calciatore e della squadra argentina per i quali la risoluzione del rapporto era invece avvenuta con giusta causa.

2)   Le questioni

Quando ricorre la just cause per risolvere il contratto? Può il CAS d’ufficio accertare la violazione di diritti della personalità, ed in particolare la violazione del diritto di un giocatore a partecipare in modo attivo all’attività professionale? Rispetto a tale diritto, quali sono i limiti che incontra la squadra con cui il calciatore è tesserato? Quale applicazione dà il CAS all’art. 17.1 RSTP? In particolare, come applica il CAS il principle of positive interest? Come si determina il valore di un giocatore ai fini del risarcimento? In mancanza di criteri per determinare il valore del calciatore, si può fare riferimento al costo di sostituzione? Cosa significa e come si applica il criterio specificity of sport ai sensi dell’art. 17.1 RSTP?

3)   Le soluzioni giuridiche

Nelle due decisioni 2018/A/5607 (formalmente relativa all’appello della squadra belga) e 2018/A/5608 (riferita all’appello del calciatore congiuntamente alla squadra argentina), vengono ripercorsi alcuni principi consolidati nella giurisprudenza del CAS sulla cui base, in sintesi, il Panel esclude la just cause nel caso di specie e ridetermina in aumento il risarcimento in favore della squadra belga.

Quanto alla nozione di just cause, il Panel ricorda come tale istituto non sia codificato nelle Regulations on the Status and Transfer of Players (“RSTP”). Da ciò consegue la necessità di fare riferimento a quanto previsto dalla legge svizzera e sulla cui base si è sviluppata una consolidata giurisprudenza del CAS secondo cui la just causeexists whenever the terminating party can in good faith not be expected to continue the employment relationship”. Essendo rimedio eccezionale che consente l’immediata risoluzione di un rapporto contrattuale, la just cause deve essere applicata in modo restrittivo, con la conseguenza che “only a violation of a certain severity justifies the early termination of a contract; and a breach is sufficiently severe only if it excludes the reasonable expectation of continuation of the employment relationship” (par. 1 decisone).

Poiché il calciatore e il club argentino avevano invocato la just cause anche richiamandosi all’istituto della force majeure (nel caso di specie concretizzatasi a loro dire nella paura ed angoscia del calciatore e della sua famiglia conseguenti agli attacchi terroristici), il CAS ricorda come anche la force majeure possa applicarsi eccezionalmente in presenza di “an objective (rather than a personal) impediment, beyond the control of the ‘obliged party’, that is unforeseeable, that cannot be resisted and that renders the performance of the obligation impossible” (par. 2 decisione).

Su questa base, il CAS esclude che nel caso di specie la risoluzione del rapporto da parte del calciatore avesse valida giustificazione, osservando in particolare come gli attacchi terroristici non costituissero “an objective impediment which rendered impossible or unreasonable the Player’s duty to perform his contractual obligations and finish the remaining year of his Employment Contract”. Se così non fosse – osserva il Panel – sarebbe pregiudicata la “contractual stability … thereby damaging the sport and all those involved therein”.

Tenendo conto del “public policy character of the protection of personality rights in Swiss law” (par. 3 decisione), il CAS ritiene poi di accertare d’ufficio l’eventuale violazione del diritto del giocatore a prendere attivamente parte alla propria vita professionale. Se fosse confermata una tale violazione, ricorrerebbe una just cause per la risoluzione anticipata del contratto. Dopo aver richiamato il principio per cui “a coach is entitled to manage the team as he sees fit, provided that he does so on proper football related or sporting reasons and does not abuse his rights and arbitrarily infringe on the player’s own rights” (par. 4 decisione), il Panel evidenzia come non sussiste alcun diritto per il calciatore ad essere schierato titolare (“a right to be a starter”), a meno che ciò sia contrattualmente previsto. Non sussistendo nel caso di specie clausole in questo senso e non avendo il calciatore subito alcuna violazione arbitraria dei diritti della personalità, il CAS esclude anche sotto tale profilo il ricorrere della just cause.

In mancanza quindi di qualsiasi fondamento alla base della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il calciatore (in solido con il club argentino) è ritenuto dal Panel tenuto al risarcimento.

La quantificazione del risarcimento viene effettuata dal Panel ai sensi dell’art. 17 RSTP e di consolidati principi del TAS richiamati nella decisione (par. 6 decisione), ed in particolare dei seguenti:

  • l’elenco dei criteri di cui all’art. 17.1 RSTP “is illustrative and not exhaustive”, il che consente di utilizzare altri criteri quali ad esempio il danno per il mancato trasferimento del calciatore e per i costi di sostituzione con altro giocatore (cfr. infra), sempreché “there exists a logical nexus between the breach and loss claimed”;
  • l’ordine con cui tali criteri sono previsti dall’art. 17.1 RSTP “is irrelevant and need not be exactly followed”, posto che spetta al giudice valutarli caso per caso e stabilirne la rilevanza ai fini del calcolo del risarcimento, il che implica che uno di tali criteri possa essere decisivo in relazione alle circostanze del caso concreto (e quindi prevalere sugli altri criteri);
  • pur avendo il giudice un “wide margin of appreciation” o comunque un “considerable scope of discretion”, il risarcimento non può essere quantificato “in a fully arbitrary way, but rather in a fair and comprehensible manner”, fermo però restando che il CAS non ha il dovere di analizzare analiticamente tutti i criteri previsti dall’art. art. 17.1 RSTP o dalla giurisprudenza del CAS, a meno che le parti del procedimento arbitrale invochino con prove e argomenti difensivi specifici criteri.

La decisione si concentra poi sul principle of positive interest, ritenuto pacificamente applicabile dal TAS nel calcolare il risarcimento in caso di ingiustificata e unilaterale risoluzione di un contratto (par. 7 decisione) e, su questa base, ritiene in astratto risarcibile:

  • il mancato guadagno per il club (non inadempiente) derivante dal possibile trasferimento del calciatore che ha risolto il contratto senza causa (par. 8 decisione): a tal fine occorre però che sia data effettiva prova dell’interesse di un altro club a spendere un determinato importo per il giocatore, ed in particolare di una “third party offer made in good faith”, non essendo sufficiente un’offerta (a vendere) da parte del club danneggiato ovvero del riferimento al valore del giocatore come ad esempio risultante su siti quali transfermarkt.com (par. 9 decisione);
  • il costo sostenuto per acquistare le prestazioni di un nuovo giocatore, in mancanza di evidenze circa il valore del giocatore che ha risolto il contratto, purché sia fornita la prova: (i) “that the players played in more or less the same position on the field”; and (ii) “that there is a link between the player’s premature termination of the employment contract and the hiring of the new player” (par. 10 decisione).

Osserva poi il Panel che di per sé il valore del calciatore che ha risolto il contratto può essere determinato anche sulla base della “player’s remuneration with his new employer(par. 11 decisione), criterio che, tuttavia, nel caso di specie non assume rilievo poiché è stato lo stesso calciatore ad aver ammesso di aver acconsentito ad una notevole riduzione del proprio compenso pur di tornare in Argentina e tesserarsi con il nuovo club.

Ai fini della quantificazione del risarcimento, il Panel si concentra infine (par. 11 decisione) sul criterio “specificity of sport”, previsto dall’art. 17.1 RSTP ed inteso dalla giurisprudenza costante del TAS come criterio “[to] verif[y] the solution reached otherwise prior to assessing the final amount of compensation”, vale a dire come criterio, da un lato residuale, dall’altro correttivo degli altri criteri di cui all’art. 17.1 RSTP per assicurare il fine ultimo “[to] determine the amount necessary to put the injured party in the position that the same party would have had if the contract was performed properly”.

Tra i fattori da considerare nello stabilire se lo “specifity of sport” comporti la necessità di “correggere” l’importo risarcibile vi è, secondo il CAS, “the behavior of the parties, in particular, of the side that failed to respect its contractual obligation” (par. 12 decisione).

Su questa base, valorizzando le ragioni per cui le condotte del calciatore e del club argentino erano state “sconsiderate” (“ill-advised”), il Panel incrementa l’importo di danno risarcibile a favore del club belga. Non viene tuttavia accolta integralmente la domanda di risarcimento sul rilievo per cui il contratto di lavoro sarebbe giunto a scadenza naturale a distanza di poco tempo se il calciatore non avesse unilateralmente risolto il contratto. Una diversa statuizione avrebbe infatti comportato, ad avviso del Panel, “a misuse of the specificity of sport’s correcting factor”.

La decisione integrale è disponibile al seguente Link

Di Yari Fera

Avv. Yari Fera – y.fera@rucellaieraffaelli.itSenior, Rucellai&Raffaelli.Nato a Treviglio il 14.3.1989. Laureato cum laude all’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi in diritto processuale civile dal titolo “Il ricorso in cassazione per difetto di motivazione”. Ha frequentato il corso di perfezionamento di diritto sportivo e giustizia sportiva dell’Università degli Studi di Milano.Attivo nelle aree del diritto dello sport, dei contratti commerciali e finanziari, del contenzioso e arbitrato commerciale.

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