Con la decisione pubblicata in data 21 dicembre 2017 nel CU n.43, la CSA, in parziale riforma della delibera del GST (CU n.39 del 30.11.2017), ha accolto il reclamo della società ricorrente, comminando la sanzione della perdita della gara e l’ammenda di euro 200,00, in ragione della violazione di quanto disposto dall’art. 23 del CU n.1 del 01.07.2017 della FIGC da parte della società avversaria. Quest’ultima, in particolare, indicava sulla distinta consegnata al direttore di gara un numero di calciatori di riserva maggiore rispetto a quello consentito dalle disposizioni della Federazione (9 giocatori anziché 7).
La vicenda, nella sua oggettiva complessità, ha indotto i Giudici a non poche riflessioni, in primo luogo sulla natura della violazione commessa: è una mera irregolarità formale, in quanto semplice adempimento di compilazione di una distinta o si tratta della violazione di una norma sostanziale, in quanto tale idonea ad alterare il regolare svolgimento di una gara? Ancora, sull’assoggettabilità del caso di specie a quanto disposto dall’art. 17 CGS FIGC (attualmente art.10 CGS FIGC): il legislatore tipizza una sanzione per la violazione in esame? Qualora non fosse prevista una sanzione ad hoc, l’irregolarità resta impunita o la norma è suscettibile di applicazione analogica per i casi non espressamente disciplinati? Infine, l’inserimento in distinta del giocatore in “esubero” rispetto a quanto previsto dalle disposizioni della Federazione qualifica l’atleta come privo di “titolo”?
Ebbene, su tali aspetti i Giudici di primo e secondo grado si sono espressi in termini diversi, dando origine a contrapposti orientamenti: il primo, elaborato dal GST, il quale, ritenendo l’errata compilazione della distinta di gara una mera irregolarità formale e riscontrando che per tale violazione non è tipizzata una sanzione applicabile né all’interno del succitato CU n.1, né tra le ipotesi di cui all’art. 17.5 CGS FIGC, ha comminato la sanzione dell’ammenda di euro 200,00;
il secondo, della CSA che, seguendo un differente iter argomentativo, ha confermato l’ammenda ed ha comminato la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art 17.5 lett. a), ritenendo che l’inserimento in distinta di un numero maggiore di calciatori integri un’ipotesi di alterazione dello svolgimento della gara. Secondo tale impostazione, la non assoggettabilità della vicenda a quanto previsto dal predetto articolo (in ragione dell’assenza di una sanzione tipizzata per tale violazione) non è di per sé sufficiente al rigetto del reclamo, poiché la violazione, in tal modo, rimarrebbe ingiustificatamente senza sanzione. Inoltre, precisa la Corte, la posizione dei calciatori in “esubero” è da ritenere irregolare, in quanto il loro inserimento in distinta, violando una disposizione espressamente prevista dalla Federazione, altera il regolare svolgimento della competizione. Essi, pertanto, sono considerati privi di titolo per poter essere impiegati.
Il contrasto è stato risolto dal Collegio di Garanzia che, discostandosi dalla decisioni assunte in primo e secondo grado, con la decisione n.19 del 28.3.2018 ha accolto il ricorso ed ha disposto la ripetizione della gara ai sensi dell’art.17.4 lettera c) CGS FIGC.