Decreto_Pres._Frattini_-_18_marzo_2020_-_Sosp._termini_-_COVID-19

A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 13 marzo 2020, tutte le udienze di qualsiasi procedimento pendente presso il Collegio di Garanzia, compresi quelli di tipo arbitrale, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

A decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto e sino al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto afferente ai procedimenti soprarichiamati, compresi quelli di tipo arbitrale.

A decorrere da tale data e fino al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dagli articoli 54, commi 1-3, 59 e 60 del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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