Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Decisione n. 122 del 10 marzo 202
Nella decisione sul Deferimento n. 10193/108 del11 febbraio 2020, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha riconosciuto la violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 1, 31 comma 1 CGS – FIGC, in relazione all’art. 15 comma 7 NOIF ed all’art. 18 del Codice di autoregolamentazione Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico (di cui ai CU nn. 189/A – 22.06.2015, 72/A – 28.07.2015, 90/A – 05.04.2019), in capo ai rappresentanti legali (cfr. infra) delle società cessionarie che avevano omesso di fornire alla FIGC entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di acquisto delle quote (superiore al 10% del capitale sociale) i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria previsti dal citato Regolamento.
In particolare, le violazioni sopra indicate sono state ascritte sia all’amministratore della società cessionaria che al semplice consigliere della società cessionaria (privo quindi del requisito formale della rappresentanza legale) che aveva però ricoperto un ruolo apicale nella composizione dell’atto di cessione di quote societarie, al quale aveva partecipato in qualità di amministratore e legale rappresentante delle due cedenti e di consigliere della cessionaria, a nulla rilevando la mancanza della qualifica di legale rappresentante di quest’ultima.