Corte Federale d’Appello FIGC IV Sezione Decisione n. 64 del 10/03/2020 – Responsabilità del Presidente di una società per omessa vigilanza – Obbligo di espressa previsione normativa – art. 61 NOIF – art. 6 c. 2 CGS
FATTISPECIE
Si domandava alla Corte Federale d’Appello se rientrasse tra i compiti del Presidente di una società il controllo dei contenuti delle distinte della gara, che a mente dell’art. 61 NOIF spese al Dirigente Accompagnatore Ufficiale.
DECISIONE
Non rientra negli obblighi del Presidente di una società il controllo dei contenuti delle distinte di una gara, né come persone fisica né come massimo organo dell’associazione sportiva. Poiché non è presente una norma che sanziona il Presidente di una società sportiva per omessa vigilanza.
Per avere la responsabilità della persona fisica, nel caso di specie il rappresentate pro-tempore della società, è necessario un determinato comportamento violativo della disposizione contestato con un supporto probatorio. Non è possibile condannare una persona fisica ai sensi della responsabilità soggettiva, a differenza della società sportiva che può essere condannata ai sensi dell’art. 6 c. 2 CGS.