Le Sezioni Unite, in sede di impugnazione della decisione in seguito al precedente rinvio alla CFA, hanno nuovamente affermato il principio – già espresso dalle stesse Sezioni Unite (decisione n. 17/2019) – in ordine alla vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia.
Lo stesso, così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia.
In particolare, “il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200).
Il Collegio di Garanzia, adito nuovamente a seguito di rinvio, è chiamato, dunque, a verificare se il giudice di rinvio abbia ben rinnovato la sua valutazione ed abbia fornito adeguata motivazione tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento di annullamento, rispettando il principio ivi espresso.