Dalla decisione della I° Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport e dalle coordinate ermeneutiche in essa tracciate si ricavano i seguenti principi.
Prima facie, aderendo all’orientamento espresso recentemente dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport con la pronuncia n. 7/2020 è confermato che: «la giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport sussiste, in forza del disposto dall’art. 54, comma 3, del CGS CONI, anche per le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI », e quindi pure in caso di mancata iscrizione di una persona giuridica riferibile a un agente sportivo c.d. “stabilito” come nella fattispecie oggetto di approfondimento del Collegio «e anche, latu sensu – ad avviso della prima Sezione che richiama la regolamentazione di dettaglio – ai sensi dell’art. 22, primo comma, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI aggiornato al 26 febbraio 2019, il quale devolve alla cognizione del Collegio di Garanzia la risoluzione delle controversie sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione».
Per ciò che attiene all’ammissibilità o meno del ricorso, viene precisato che ai sensi dell’art. 59, primo comma, del CGS il ricorso innanzi al Collegio va proposto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione, a pena di decadenza.
Sotto il profilo della regolamentazione di dettaglio, l’art. 19, comma secondo, lett. b), del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, che impone il possesso della maggioranza assoluta del capitale in capo ai soci agenti persone fisiche e la natura e le prerogative del CONI, ovvero delle sue articolazioni, ha carattere “chiaro, precettivo ed inderogabile”; nel caso di specie ad avviso del Collegio, esso dev’essere, peraltro, letto in coordinazione con quanto disposto alla successiva lett. c) del comma preso in analisi.
La prima Sezione del Collegio osserva, inoltre, che l’impianto dell’art. 19, comma secondo, del Regolamento degli Agenti Sportivi del CONI, risulta coerente e in perfetta aderenza con i principi in tema di concorrenza.
Nel merito della pronuncia viene, ulteriormente, ribadito e precisato dal Collegio di Garanzia dello Sport che rientra nel ruolo e nelle proprie prerogative proprie della Commissione CONI degli Agenti sportivi l’attività di controllo e di rilievo di potenziali violazioni essendo ad essa attribuiti, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Agenti Sportivi CONI, tali poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori da leggersi in coordinato disposto con quanto stabilito al successivo art. 10 che annovera, tra le funzioni e i poteri della Commissione, anche la cura dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e delle condizioni di cui all’art. 19, comma 2.
Dalle argomentazioni espresse ne discende, quale approdo del ragionamento formulato dal Collegio, che il ruolo esplicato della Commissione CONI degli Agenti sportivi non è, perciò, da marginalizzare assimilandolo a quello di «organo meramente esecutivo e meramente recettizio dell’attività preventiva effettuata dagli organi federali, anche in virtù del suddetto impianto normativo di cogente carattere regolamentare e dello specifico contenuto precettivo del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi».
>Scarica la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 15/2020