Nella decisione circa il Deferimento n. 8221/134 del 02.01.2020 a carico dei Sig.ri L.P., L.C. e della Società C.V. S.r.l., il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha esaminato diversi aspetti procedurali e sostanziali.
In primo luogo, il TNF ha ritenuto fondata l’eccezione formulata dai sig. L. C. e dalla Società C. V. Srl circa la violazione del principio del ne bis in idem. Ciò poiché il sig. L.C. era già stato sanzionato nell’ambito un diverso e anteriore procedimento (n. 670 pf 17 – 18) il cui fatto storico – nello specifico simulazione di operazioni di compravendita di giovani calciatori, intercorse con un’altra società calcistica, poi dichiarata fallita – coincide con quello della vicenda in oggetto.
Tale coincidenza fattuale non viene scalfita neanche dalla considerazione secondo cui dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze emerse solo successivamente, e cioè l’ipotizzato concorso nel reato di bancarotta e gli altri reati per i quali il sig. L.C. risulta attualmente indagato, assieme ad altri soggetti, dalla Procura della Repubblica di Forli; ciò in ossequio all’autonomia tra l’ordinamento statale e quello sportivo.
Ancora sul punto, il TNF ha chiarito che nel caso di specie non trova spazio il c.d. doppio binario sanzionatorio (che prevedrebbe che per un medesimo fatto illecito ad una prima sanzione ne possa seguire altra e di diversa natura all’esito di un ulteriore procedimento) in quanto, lo stesso, trova un limite del principio di ne bis in idem. Nella vicenda in esame, infatti, il TNF ha ritenuto che non si trattasse di condotte diverse bensì di effetti diversi delle medesime condotte, già oggetto di congrue sanzioni e, in ogni caso, della stessa natura di quelle richieste dalla Procura Federale.
Successivamente, il TNF ha rigettato l’eccezione di rito circa la mancata notifica che era stata fatta all’indirizzo comunicato alla Federazione al momento dell’iscrizione all’Elenco dei Direttori Sportivi statuendo che l’iscrizione in tale elenco comporta, oltre all’assunzione dello status di tesserato della FIGC anche l’onere degli iscritti di comunicare eventuali variazioni (artt. 2, e art. 17, co. 5 Reg. Elenco Speciale Direttori Sportivi).