Corte Federale D’Appello SS UU n. 59 del 04/03/2020 – Onere probatorio violazione art. 95 c. 2 NOIF
Gli arti. 95 c.2 NOI e art. 5 c. 3 RSTP FIFA sanzionano il comportamento della società che tessera il calciatore e schiera in campo se questo è già stato tesserato per 3 squadre nella stessa stagione.
Nel caso in commento la questione riguardava il reclamo della società che sosteneva la violazione della suddetta norma da parte della società avversaria, poiché il calciatore schierato in campo era al quarto tesseramento in stagione.
La CFA SS UU ha confermato la decisione della CSA, ritenendo il reclamo inammissibile poiché in violazione della nuove norme in materia di difesa tecnica finanzia alla CFA, da una parte, e poiché in contrasto con la disciplina della revocazione, dall’altra parte.
Inoltre, la CFA per mero “tuzionismo” affermava che la prova del tesseramento con più di tre squadre deve essere provato dalla società reclamante, in mancanza del passaporto del calciatore (ai sensi della normativa FIFA).