Con la Decisione n. 190, del 08.03.2022, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha annullato il provvedimento contenuto nel C.U. n. 773, nella parte in cui il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, valutato il referto arbitrale e dedotta la volontà delle due compagini sociali di rinunciare alla prosecuzione dell’incontro, ha comminato a carico di entrambe la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e, alla sola società ospitante, l’obbligo di disputare i due successivi incontri a porte chiuse.
Nel corso dell’evento sportivo di cui si discute, due spettatori si sono resi protagonisti di una colluttazione sugli spalti. Uno di questi è rimasto a terra esanime con una ferita alla testa dalla quale fuoriusciva copiosamente del sangue.
La gravità dell’accaduto e le condizioni del malcapitato, padre di due calciatori della società reclamante, hanno reso necessario l’intervento di un’ambulanza e di una pattuglia dei carabinieri.
L’assurda vicenda ha chiaramente determinato un inevitabile stato di turbamento, paura e preoccupazione tra i presenti, tale da rendere impossibile la prosecuzione della gara.
La decisione di non proseguire l’incontro era stata formalizzata all’Arbitro dai capitani delle due squadre.
La società ospitata, gravemente sanzionata dal provvedimento assunto dal giudice sportivo, pertanto, ha impugnato la decisione di primo grado, censurandola sotto diversi profili, invocati in via principale e gradata:
1. Errore tecnico dell’arbitro per violazione della regola 5 punti 2), 8) e 9) del regolamento di calcio a 5;
2. Violazione dell’articolo 53 comma due N.O.I.F.;
3. mancata valutazione dell’articolo 10 comma uno CGS;
4. mancata valutazione dell’articolo 10 comma due CGS;
5. Mancata valutazione dell’articolo 10 comma 5, CGS;
Sicchè, lette le motivazioni poste a fondamento del ricorso, il Collegio ha accolto il reclamo dell’istante unicamente ai sensi ed in applicazione dell’art. 10, comma, 5, C.G.S e ha disposto la prosecuzione della gara a decorrere dal minuto in cui è stata interrotta, annullando la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
“[…] i fatti occorsi, per la loro singolarità e, ad un tempo, eccezionalità, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedono, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara.
La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti giudicati non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.
Ebbene, nell’esercitare qui un tale duplice potere discrezionale, ritiene la Corte, con riguardo alla grave colluttazione verificatasi nel corso della gara in questione, […] che nel caso di specie […], la definitiva sospensione della gara è stata determinata non già dal fatto (tecnico) della decisione delle due squadre di non volerla riprendere, bensì dalle circostanze eccezionali, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa”.
La Corte chiamata a pronunciarsi, infine, preso atto del regolare tesseramento dell’autore dell’episodio di violenza all’origine della vicenda, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.
https://www.figc.it/media/158331/sez-iii-decisione-n-190-csa-dell8-marzo-2022.pdf