Corte Sportiva d’Appello FIGC n. 161 del 7.2.2022 – Non applicazione delle attenuanti per condotte discriminatorie

La Corte Sportiva d’Appello della FIGC con la decisione n. 161 del 7 febbraio 2022 si è espressa sull’applicazione delle attenuanti per il calciatore responsabile di epiteti di matrice razziale nei confronti di un avversario.

Secondo la CSA non sono applicabili le attenuanti della concitazione dell’azione e dell’essersi ravveduto al termine della gara. In particolare l’essere un calciatore professionista e l’aver proferito l’insulto in un contesto di gioco corretto non consentono di attenuare la sanzione determinata ai sensi dell’art. 28 CGS.

Di Francesco Casarola

Avv. Francesco Casarola  –  francesco@avvocatocasarola.itAvvocato iscritto all'albo degli avvocati di RomaDottore di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello Sport” presso l’Università di Teramo.Giornalista pubblicista.Agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC dal 2012 al 2018Nato a Castellaneta il 27.04.1985. Si Laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2010 con una tesi in diritto sportivo  dal titolo “il vincolo dello sportivo dilettante. Prospettive ed evoluzione”. Si specializza attraverso il Master in diritto ed economia dello Sport presso l’Università LUMSA ed il corso di perfezionamento presso l’Università di Milano in Giustizia Sportiva.Docente di Diritto ed Economia dello Sport dal 2016 presso l’Istituto Santa Maria Liceo Scientifico Sportivo.In ambito sportivo ricopre i seguenti ruoli: membro della Corte Sportiva d’Appello della F.I.Bi.S e della Corte Federale d’Appello della ConfSport, arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P, membro della Commissione carte federali LND.

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