Corte Sportiva d’Appello FIGC n. 161 del 7.2.2022 – Non applicazione delle attenuanti per condotte discriminatorie
La Corte Sportiva d’Appello della FIGC con la decisione n. 161 del 7 febbraio 2022 si è espressa sull’applicazione delle attenuanti per il calciatore responsabile di epiteti di matrice razziale nei confronti di un avversario.
Secondo la CSA non sono applicabili le attenuanti della concitazione dell’azione e dell’essersi ravveduto al termine della gara. In particolare l’essere un calciatore professionista e l’aver proferito l’insulto in un contesto di gioco corretto non consentono di attenuare la sanzione determinata ai sensi dell’art. 28 CGS.