La Corte Federale di Appello della FIGC a Sezioni Unite con la decisione n. 64 del 31.01.2022 ha avuto modo di chiarire circa l’ammissibilità ed i requisiti della testimonianza all’interno del procedimento sportivo.
La testimonianza, per la Corte, è uno strumento eccezionale. Ciò è desumibile dai caratteri di celerità ed informalità del procedimento e dall’espressione presente all’interno dell’art. 60 CGS FIGC “necessità di provvedere”. Una interpretazione diversa dell’istituto della testimonianza potrebbe determinare un rallentamento del procedimento sportivo e la conseguente compromissione del regolare svolgimento delle competizioni.
In tema di ammissibilità della testimonianza, con riferimento ai fatti da provare e le caratteristiche dei capitoli di prova, l’ordinamento sportivo deve conformarsi a quanto disposto dalla Cassazione Civile, visto il richiamo dell’art. 2 CGS CONI. In particolare la Corte ha affermato che i fatti da provare non possono dimostrare “uno fatto contrario o presunzioni dai quali possa desumersi detto fatto negativo”. Mentre il capitolo di prova, ai sensi dell’art. 244 c.p.c., deve chiarire al giudice i fatti e non può limitarsi ad una valutazione. E’ pertanto necessario indicare specificatamente i fatti da provare e le persone. Tale disposizione ha il duplice scopo di determinare il valore della prova e consentire alla difesa di prepararsi adeguatamente.