Premessa[i]
Pubblicato in data 20 luglio 2021 il nuovo, o per meglio dire, l’aggiornamento del Regolamento CONI agenti sportivi nonché del relativo Regolamento disciplinare; da ciò ne consegue, pertanto, che essi sono da considerarsi in vigore ed operativi sin dalla passata sessione estiva di calciomercato volendo ancorare tali disposizioni al perimetro calcio (una delle quattro discipline che, allo stato, prevedono il professionismo per gli atleti) ad esempio.
Analizzando la nuova disciplina specialistica di settore destinata agli agenti sportivi, corre l’obbligo sin da subito sottolineare il meticoloso lavoro profuso dalle Istituzioni teso ad armonizzare e/o meglio precisare taluni aspetti che potevano risultare, anche solo potenzialmente, nebulosi ovvero fuorvianti nella precedente regolamentazione; a ciò si aggiunga il chiaro intento istituzionale di implementazione e riordino di “strutture e articolazioni-sezioni” per addivenire a una migliore efficacia dell’impianto normativo anche dal punto di vista squisitamente operativo.
1. Composizione della Commissione CONI agenti sportivi e RUP
A tale proposito, calandosi nel merito del Regolamento CONI agenti sportivi riformato giova, prima facie, evidenziare la riorganizzazione in termini di composizione della Commissione CONI agenti sportivi – art. 9 comma 1, lett. d) e art. 9, comma 2 – che potrà operare anche attraverso sottocommissioni composte da tre componenti (presiedute obbligatoriamente dal Presidente o dal Vice-Presidente) nonché il rafforzamento del Responsabile unico del procedimento-RUP che sarà coadiuvato dall’assistenza segretariale nell’espletamento delle sue funzioni – art. 24, comma 2 –.
2. Modifiche e aggiunta sezioni al Registro nazionale: la sezione annotazioni e l’esercizio attività di agente senza essere iscritti nel Registro federale e/o nazionale
Per ciò che attiene al Registro nazionale degli agenti sportivi si segnala una rettifica alla parte conclusiva della previsione di cui all’art. 1 lettera d) che concerne l’elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura, in luogo della radiazione come nella precedente versione regolamentare.
Viene inserita, altresì, la sezione annotazioni alla lettera i) del medesimo articolo destinata a coloro i quali abbiano espletato l’attività di agente sportivo senza essere iscritti nel Registro federale e/o nazionale, anche a seguito di cancellazione.[1]
Dal coordinato disposto tra previsioni contemplate dal Legislatore Nazionale, traslate e contenute nel Regolamento CONI agenti sportivi e quelle enucleate all’art. 3 del Regolamento Disciplinare si desume, o per meglio dire, si trova conferma che l’iscrizione al Registro Federale Agenti sportivi ed al Registro Nazionale Agenti Sportivi è condizione per l’esercizio dell’attività di agente sportivo ed è vietato l’esercizio della testé menzionata attività a chi non sia iscritto nel Registro federale e nel Registro Nazionale Agenti Sportivi. L’esercizio dell’attività da parte di chi non sia iscritto comporta, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di cui all’art. 348 c.p. ed alla nullità dell’incarico professionale conferito, quale ulteriore conseguenza proprio l’inserimento nella sezione annotazione come evidenziato in precedenza.
L’annotazione dei nominativi e dei dati del soggetto non iscritto è disposta dalla Commissione Federale agenti sportivi presso la Federazione nel cui ambito è stata svolta l’attività dietro segnalazione o esposto anche della Procura federale in ossequio ai principi dettati nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi – con particolare riferimento a quanto contemplato all’art. 15 e al successivo art. 20 – ed è circoscritta a un perimetro temporale da 1 mese a 2 anni; essa è, altresì, ragione per tutto il tempo della sua durata di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale agenti nonché nel Registro Nazionale agenti, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive.
A integrazione di quanto già disposto all’art. 21, comma 6 (e nel nuovo Regolamento Disciplinare), viene, pertanto, espressamente prevista una disciplina specifica di incompatibilità all’iscrizione ai due Registri (Federale e Nazionale) per coloro che abbiano espletato l’attività di agente senza essere iscritti nel Registro federale e/o nazionale.
3. Rinnovo dell’iscrizione al Registro Nazionale
Dal punto di vista operativo, di notevole rilevanza è l’aggiornamento dell’articolo 6 che tratta il tema del rinnovo dell’iscrizione annuale al Registro Nazionale.
In particolare, viene stabilito al comma 4 del menzionato articolo il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno solare entro il quale l’agente sportivo dovrà inoltrare la richiesta per il rinnovo, decorso il quale, egli potrà solo presentare nuova domanda di iscrizione al Registro nazionale, ai sensi dell’art.5.
Diversamente da quanto previsto nella pregressa versione regolamentare in cui si prevedeva “la conferma della veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all’atto della prima iscrizione al Registro”, la nuova formulazione dell’art. 6, comma 5 dispone che: “Con l’istanza di rinnovo, l’agente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già prodotte all’atto della prima iscrizione al Registro”.
4. Requisiti di ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale
Dando seguito a quanto già espresso nella FAQ 30 presente sulla pagina istituzionale dell’Ente, il CONI conferma e specifica alla lettera j) dell’art. 13 del Regolamento la validità di un anno del corso di formazione o del tirocinio (almeno semestrale) con decorrenza dei termini dalla conclusione delle attività formative che dovranno essere state espletate dal candidato al fine di poter sostenere la prova di esame.[2]
5. Doveri e obblighi dell’agente sportivo e regime sanzionatorio.
Sotto tale profilo, viene rafforzato il dovere di comunicazione al Cliente, con la previsione che già al momento dell’assunzione del mandato l’agente sportivo dovrà informare l’assistito circa gli estremi della propria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale espletata in Italia.[3] Una soluzione agevole, a nostro avviso, potrebbe essere rappresentata dall’integrazione direttamente del modello di contratto di mandato standard predisposto dalla Federazione sportiva nazionale professionistica con la previsione di indicazione degli estremi della polizza professionale da fornire.
Sulla scorta di tale ratio volta, dunque, a implementare/elevare la professione regolamentata ex lege di agente sportivo, maggiori sono i doveri cui il professionista sarà tenuto ad assolvere e gli obblighi che dovrà osservare nell’espletamento della propria attività; al rispetto dei principi indicati all’articolo 17 della precedente versione regolamentare vengono, infatti, aggiunti la competenza e la corretta e leale concorrenza. Tali disposizioni introdotte andranno lette in coordinato disposto con quelle dei relativi divieti e previsioni sanzionatorie contenuti agli articoli 18 (Accaparramento di clientela), 19 (Pratiche scorrette) e ragionevolmente anche con quelle dello stesso articolo 20 (Divieto di attività senza titolo) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi al quale sono etiologicamente correlate.
Probabilmente, traendo spunto da quanto previsto nel d.lgs n. 37/2021 (art. 12, comma 2) per la prima volta si cerca di disciplinare anche sotto il profilo deontologico la condotta alla quale sarà chiamato a conformare il proprio operato/modus operandi l’agente sportivo nell’esplicazione ed estrinsecazione della propria attività professionale.
Particolarmente rilevanti in tal senso sono le previsioni descritte agli artt. 10 (Informazioni sull’esercizio dell’attività che dovranno essere trasparenti e veritiere), 11 (Rapporti con le Istituzioni sportive e con gli organi di informazione; con le prime le relazioni dovranno essere improntate a lealtà, correttezza e osservanza che non leda immagine e decoro delle medesime, mentre con i secondi l’agente, anteponendo il rapporto con il proprio cliente, dovrà assumere un contegno sobrio e rispettoso dei doveri di riservatezza e discrezione) e 12 (Rapporti con i colleghi, che dovranno essere improntati anch’essi ai principi di lealtà e correttezza) del Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi.
Questo maggiore coordinamento tra il Regolamento agenti sportivi e il corrispondente Regolamento Disciplinare si evince, in particolare, dalla nuova formulazione dell’articolo 20, sintetizzata rispetto al precedente regolamento e che rimanda, espressamente, al Regolamento Disciplinare per ciò che concerne i comportamenti rilevanti sul piano deontologico e disciplinare e il relativo regime sanzionatorio (artt. 13 e ss. del Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi), nonché in ordine alle norme che regolano il procedimento disciplinare medesimo (artt. 22 e ss. del Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi).
Sotto il primo profilo, rilevante e particolarmente sentita tra gli operatori della categoria è la rivisitazione del quantum dal punto di vista della sanzione disciplinare pecuniaria che era stato elevato nelle precedenti rivisitazioni dell’assetto regolamentare da € 5.000 a € 10.000 per ciò che concerne il minimo edittale della sanzione pecuniaria e da € 50.000 a 100.000 per quello che afferiva il massimo della sanzione (art. 20, comma 5 Regolamento agenti sportivi e corrispondente art. 1 comma, 4 del Regolamento Disciplinare).
Oggi tali importi sono stati drasticamente riconsiderati, rapportandoli alla realtà della platea di agenti sportivi iscritti e a quella nella quale essi concretamente operano (e di tale aspetto non si può non dare atto del lavoro di approfondimento inconfutabilmente posto in essere da parte delle Istituzioni in fase di stesura del regolamento e del nuovo regime sanzionatorio), come si apprende dalla lettura dell’attuale enunciazione dell’art. 14, comma 1, lett. b) e portati da un minimo di 250 euro a 10.000 euro con evidente variazione del quantum che, a seconda della gravità della violazione commessa, gli Organi disciplinari potranno irrogare.
Orbene, tale approccio, orientato dunque a considerare la gravità della violazione compiuta, la collaborazione e il comportamento tenuto, il pregiudizio patito dal Cliente o dalla categoria in termini di immagine, sarà ovviamente preso in considerazione non solo per determinare l’entità della sanzione pecuniaria, ma l’eventuale comminazione della sanzione e/o entità della stessa che potrà andare dal biasimo formale proprio della censura, alla predetta irrogazione di sanzione pecuniaria, sino alla sospensione da 3 a 36 mesi per i casi più gravi, con conseguente inibizione a svolgere, per tale arco temporale, l’attività di agente sportivo.
In proposito, dalla lettura del Regolamento Disciplinare emanato emerge, ictu oculi, la novità non solo del quantum dell’importo della sanzione pecuniaria come testé descritto, ma soprattutto del venire meno della più grave ipotesi sanzionatoria della radiazione dell’agente dal Registro nazionale che era, invece, contemplata all’articolo 20, comma 5, lett. d) del precedente Regolamento agenti sportivi e conseguentemente riportata nel corrispondente Regolamento Disciplinare, nell’art. 1, comma 4, lett. d).
Infine, sotto il profilo procedurale, il procedimento disciplinare è improntato alla libertà di forme e, a eccezione di quello contemplato per incardinare il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia sedente presso il CONI, tutti i restanti termini indicati nel regolamento, non sono da ritenersi a pena di inammissibilità facendo, infine, rinvio ai principi generali di diritto sostanziale e processuale per quanto non sia contemplato nel Regolamento disciplinare.
6. Svolgimento attività agente sportivo tramite persona giuridica
In tema di esercizio dell’attività di agente sportivo mediante la costituzione di una società di persone o di capitali, rilevanti sono le novità di cui all’art. 19, comma 2, per ciò che concerne l’organizzazione dell’attività in forma societaria.
Nello specifico, alla lettera b) del predetto articolo è precisato che potranno possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale i soci che siano iscritti alla sezione agenti sportivi ovvero a quella agenti stabiliti e alla successiva lettera c) si specifica che ad essi spettano la rappresentanza e i poteri di gestione a condizione che siano iscritti nel Registro Nazionale.
La ratio volta a incentrare nell’agente sportivo regolarmente iscritto nel Registro Nazionale la rappresentanza della persona giuridica e i poteri di gestione trova ulteriore conferma nell’innovazione introdotta alla lettera d) dell’art. 19, comma 2 stesso, giacché nella nuova formulazione viene stabilito che a eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro nazionale (in luogo della previgente: “privi del titolo abilitativo” e, in questo caso, alla luce della dicitura rivisitata, si pone il dubbio se possano o meno essere ricompresi i c.d. agenti domiciliati, giacché manca, in detta ipotesi, l’espresso riferimento alle relative sezioni del registro richiamate, invece, alle precedenti lettere presenti nel medesimo articolo) non possano essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi – e questa è la significativa precisazione apportata – (e ciò comporterà un approfondimento e, se necessario, una rivisitazione dello statuto di società in determinati casi nei quali possano emergere incongruenze). Si conferma, infine, quanto esplicitato sostanzialmente in tutte le versioni dei regolamenti succedutisi nel tempo, ovverosia che soggetti non iscritti nel Registro nazionale non possono, in ogni caso, svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell’agente sportivo.
Per di più, alla lettera e) che chiude il secondo comma dell’art. 19 è specificato che destinatari del divieto “di possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale”, sono esclusivamente i soci agenti sportivi.
Per ciò che concerne la presentazione della domanda d’iscrizione della persona giuridica, due sono le novità introdotte tese a semplificare le procedure che si erano rivelate, talvolta, complesse specialmente per le agenzie estere. Sarà, infatti, ora sufficiente il deposito di una visura camerale aggiornata a 30 (trenta) giorni della società anziché quella storica come previsto precedentemente, così come pure basterà produrre documentazione equipollente per gli enti di diritto straniero.
7. Gli agenti sportivi domiciliati
Per quanto concerne tale figura di agenti sportivi, sono state fornite precisazioni rispetto alla previgente versione per quanto attiene agli agenti registrati dopo il 1° aprile 2015 presso Federazioni estere (UE ed Extra-UE) che intendano operare in Italia ricorrendo all’istituto della domiciliazione introducendo i commi 4 e 5 all’art. 23 del Regolamento per un migliore coordinamento con le altre disposizioni contenute nel medesimo regolamento destinate anche alle altre categorie di agenti.
Nello specifico, si puntualizza che l’iscrizione al Registro dei c.d. agenti sportivi domiciliati sarà anch’essa per l’anno solare e in corrispondenza con quella dell’agente domiciliatario al Registro nazionale, concludendo che sarà possibile procedere al rinnovo della domiciliazione.
Tale previsione va, necessariamente, letta e coordinata con quella contemplata al precedente art. 21, comma 11 che è stata anch’essa rivisitata con soppressione del perimetro temporale (di un anno) dell’obbligo da parte dell’intermediario estero di eleggere domicilio, a pena la nullità del contratto di mandato sportivo, presso un agente sportivo ovvero presso agente sportivo stabilito che dovrà quindi essere iscritto, rispettivamente, nelle sezioni di cui all’art.3 comma 1, lettere a) o b) – agenti sportivi, e che sarà tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante.
Richiamando quanto già supra anticipato è specificato, mediante l’introduzione di apposita previsione del comma 5 dell’art. 23, che anche l’agente sportivo domiciliato potrà organizzare la propria attività imprenditorialmente in forma societaria attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, osservando pedissequamente anche lui le condizioni contemplate nell’art. 19, comma 2 del Regolamento.
Conclusioni
Alla luce delle novità introdotte è ragionevole ritenere che il Regolamento CONI agenti sportivi comporterà, dunque, un adeguamento anche di quelli federali (FIGC, ma anche le altre tre Federazioni che prevedono il professionismo: basket golf e ciclismo) che dovranno conformarsi a quello dell’Ente pubblico designato dal Legislatore Nazionale per la regolazione della normativa specialistica di settore, nonché la rivisitazione anche di quelli corrispondenti disciplinari in considerazione della profonda modificazione del Regolamento Disciplinare CONI intervenuta.
Come anticipato già in premessa, le nuove formulazioni sia del Regolamento CONI agenti sportivi che del Regolamento Disciplinare CONI costituiscono ambedue un incontrovertibile miglioramento per ciò che afferisce alla regolamentazione specialistica di settore destinata a disciplinare e regolamentare la “nuova” professione regolamentata ex lege dell’agente sportivo.
Traspare evidente ed è meritevole di apprezzamento, infatti, lo sforzo profuso dal Legislatore sportivo di elevare in termini di professionalità e competenza la figura dell’agente sportivo, con implementazione di obblighi e doveri, anche a tutela dei fruitori della loro attività professionale e del pubblico interesse e in conformità alla disciplina comunitaria in tema di professioni regolamentate. Tale auspicio germoglia proprio in considerazione dell’inserimento della figura dell’agente sportivo nell’alveo delle professioni regolamentate ex lege alla stregua di altre come commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai etc. in ottemperanza ai principi enucleati dalle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (con particolare riferimento alle previsioni contenute all’interno del novellato art. 13) e dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016.
Al contempo, si ravvisa la necessità di procedere a un ulteriore sforzo che porti a un intervento finalizzato a meglio disciplinare l’annosa questione susseguitasi nel tempo, sia pur declinatasi di volta in volta con denominazioni diverse attribuite, attinente ai c.d. agenti sportivi post 31 marzo 2015 in possesso di titolo abilitativo conseguito all’estero/presso Federazioni estere previa mera registrazione federale a pagamento anziché sostenendo doppia prova di esame (come avviene in Italia, ma anche in Francia, ad esempio), onde evitare distorsioni, sperequazioni di trattamento stante la sostanziale piena operatività accordata (pur, a onor del vero, in assenza di formale titolo conseguito e/o attribuito) e, soprattutto, criticità e ripercussioni di natura fiscale e tributaria in caso di incongruenze, oltre che concreta difficoltà per il domiciliatario dal punto di vista meramente pratico a ottemperare alla disposizione regolamentare che attiene alle modalità di pagamento e oneri ancillari contemplati all’art. 23, comma 3, lett. b) del soggetto domiciliato.
Ebbene, proprio in ragione dei potenziali rilievi che tale istituto della domiciliazione può comportare, sarebbe quindi auspicabile/valutabile da parte delle Istituzioni interessate altresì:
- 1) un alleggerimento delle responsabilità che oggi gravano sul domiciliatario, previste alla lettera c) del medesimo articolo del Regolamento;
- 2) nonché ponderabile da parte della c.d. CFAS delegata dal Regolamento CONI agenti Sportivi (art. 21, commi 7e 8) una rettifica/integrazione dei modelli di mandati sportivi federali presenti sulla pagina istituzionale (e da essa scaricabili), in caso di redazione dei medesimi da parte di agenti domiciliati prevedendo quanto segue:
- a) nella parte denominata “Modalità di pagamento” che, pur restando essi – ossia gli agenti sportivi domiciliati – i titolari della prestazione, il predetto pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, alle coordinate bancarie dell’agente sportivo domiciliatario che, successivamente, si farà onere della “remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell’accordo di collaborazione professionale”, in esecuzione perciò di quanto disposto all’art. 23, comma 3 lettera c) del Regolamento Coni agenti sportivi;
- b) nelle “Note Finali”, la sottoscrizione del mandato anche da parte dell’agente sportivo domiciliatario, in aggiunta a quelle dei soggetti già indicati (agente sportivo e Calciatore/Società);
- c) il deposito a mezzo pec dei mandati a opera dell’agente sportivo domiciliatario ovvero, in alternativa, anche da parte dell’agente sportivo domiciliato a condizione, però, che sia inserito per conoscenza anche l’agente sportivo domiciliatario tra i destinatari della pec di deposito dei mandati al CFAS.
Quanto descritto raffigura l’assetto legislativo e regolatorio a livello nazionale vigente che si completerà, per quanto concerne il perimetro calcio, con il nuovo regolamento federale FIGC, tutto ciò nell’attesa della nuova regolamentazione FIFA, che (ri)disciplinerà, a stretto giro, la materia dopo la c.d. deregulation decorrente dal 1° aprile 2015. Evidentemente, a fronte della rinnovata normativa internazionale si aprirà un ulteriore scenario, dato che in Italia (come in Francia) è stato lo stesso Legislatore nazionale ad introdurre la figura professionale dell’agente e disciplinarne la materia e l’attività.
Parimenti evidente, dunque, la necessità – pro futuro –, considerata la gerarchia delle fonti e, dunque, la sovraordinazione della legislazione nazionale rispetto alla regolamentazione sportiva pattizia di matrice internazionale, di addivenire quantomeno a una convergenza con riferimento ai principi dettati dai due Ordinamenti, onde evitare l’insorgere di potenziali conflitti di qualsivoglia genere e portata[4].
Di seguito è possibile consultare i testi integrali della seguente documentazione:
- Regolamento CONI agenti sportivi vigente https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/REGOLAMENTO_CONI_AGENTI_SPORTIVI_-_pubblicato_il_20_luglio_2021.pdf ;
- Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi vigente https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/REGOLAMENTO_DISCIPLINARE_CONI_AGENTI_SPORTIVI_-_pubblicato_il_20_luglio_2021.pdf ;
- Regolamento FIGC agenti sportivi vigente https://www.figc.it/media/129092/regolamento-figc-agenti-sportivi-2020.pdf;
- Tabella di equipollenza pubblicata sulla pagina istituzionale del CONI https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/Delibera-GN-5-agosto-2020-Agenti-sportivi.pdf.
Fonti: CONI e FIGC
[1] Al riguardo, l’art. 21, comma 6 introduce al secondo comma la seguente previsione: “Chi ha svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro Federale e del Registro Nazionale per un periodo di tempo da 1 mese a 2 anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o nazionale. L’annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale agenti nonché nel Registro Nazionale agenti, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionale nel cui ambito si è svolta l’attività in questione. L’annotazione è disposta dalla Commissione Federale agenti sportivi presso la Federazione nel cui ambito è stata svolta l’attività, secondo quanto disciplinato nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi”.
[2] In dettaglio la richiamata faq 30 recita: “Il corso di formazione ex art. 15 del Regolamento CONI degli agenti sportivi e lo svolgimento del tirocinio di cui all’art. 13 comma 1 lett.j (primo punto), ai fini dell’integrazione dei requisiti per l’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale ex art. 13 del citato regolamento, devono considerarsi validi se frequentato il corso e svolto il tirocinio entro un anno dalla prova generale; la frequenza del corso di formazione e lo svolgimento del tirocinio sono integrati rispettivamente al momento del termine del corso e alla conclusione dei sei mesi di tirocinio” e l’art. 13, lettera j) oltre “all’avere svolto una delle seguenti attività formative”, ha cura di aggiungere: “con validità di un anno dalla conclusione: – un tirocinio per almeno sei mesi presso un agente sportivo che eserciti l’attività effettivamente e regolarmente. L’esercizio effettivo e regolare dell’attività dell’agente sportivo è comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale professionistica. Al termine del tirocinio, l’agente dovrà rilasciare una attestazione dell’attività svolta dal tirocinante; – frequenza ad almeno uno dei corsi di formazione, di cui all’art. 15”;
[3] L’art. 4 prevede infatti al comma 3 che: “L’agente deve stipulare polizza assicurativa di cui al comma 1 lett. m) a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno ovvero per l’anno solare di cui all’iscrizione al Registro nazionale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea. L’agente deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa al momento dell’assunzione del mandato, anche secondo quanto definito dalla federazione sportiva nazionale di riferimento ai sensi dell’art.21, comma 7, lett. e) del presente Regolamento.
[4] Onde evitare fraintendimenti di sorta o fuorvianti letture dei contenuti sin qui espressi, corre l’obbligo precisare che l’approfondimento in commento, desidera avere un approccio di carattere oggettivo alla materia, affrancandosi pertanto da valutazioni soggettive e, proprio al fine di fornire un contributo ad adiuvandum, costruttivo e propositivo, sono stati da un lato messi in luce aspetti potenzialmente insidiosi o concretamente spinosi in ordine a talune tematiche (quali ad esempio, afferenti a determinati aspetti correlati all’istituto della domiciliazione ovvero alla nuova regolamentazione internazionale di settore in rapporto alla legge nazionale che attribuisce al CONI la competenza in materia d’iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi) e, al contempo, avanzate prime ipotesi tese al miglioramento dell’applicazione dell’istituto in quanto tale e del sistema in generale.
[i] Come citare l’articolo redatto:
Le novità introdotte dal Regolamento CONI agenti sportivi e dal Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi del 20.7.2021
Dirittosportivo.com ISSN: 2723-9268.
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