Corte Federale d’Appello S.U. della F.I.G.C. – Decisione n. 81 del 2021 –
Lo svolgimento dell’assemblea da remoto non viola il principio democratico di partecipazione – Art. 6.4 Statuto LNP B
La pronuncia in commento respinge il reclamo proposto dalla società U.S. per la riforma della decisione N. 88 del 25 gennaio 2021 con cui il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato il ricorso e i due atti di motivi aggiunti con cui il club aveva impugnato: la delibera dell’assemblea ordinaria della LNP B del 23 dicembre che stabiliva la modalità telematica per lo svolgimento dell’assemblea elettiva convocata il giorno 5 (prima convocazione) e 7 gennaio (in seconda convocazione); il mancato rispetto del termine dilatorio di venti giorni previsto dall’art. 6.5 dello Statuto della Lega ritenuto (ritenuto il carattere novativo della delibera del 23.12.2020 rispetto al comunicato n. 88 del 2020); la legittimità del predetto comunicato per conflitto d’interessi del Presidente firmatario; le delibere dell’assemblea del 7.01.2021 con cui erano state rinnovate le cariche federali per il quadriennio 2021/2024. In primo grado, il tribunale dichiarava inammissibili i motivi aggiunti poiché erano stati notificati soltanto notificati alla LNPB e non anche ai controinteressati. A fondamento di tale inammissibilità il Tribunale Federale sposava la consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 2012) che “…qualificando il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa…” riteneva, così come condiviso anche da precedenti orientamenti del Collegio di Garanzia del CONI (decisione n. 39 del 07.03.2018 pubblicata il 13.07.2018) che “la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza che sussista, per il Giudice l’onere di ordinare l’integrazione del contradditorio”. Nel merito, considerava non fondate le censure circa le modalità di svolgimento da remoto delle elezioni ritenendo che l’art. 6.5. dello Statuto della Lega equipari espressamente le modalità da remoto a quelle in presenza, senza così violare il principio democratico di partecipazione. Rilevava, altresì, sia l’assenza del paventato conflitto d’interesse in capo al Presidente uscente (poi candidatosi alla medesima carica) per essere la convocazione dell’assemblea, nella modalità prescelta, una sua prerogative, che il rispetto del termine dilatorio di venti giorni poiché la data di convocazione doveva ritenersi quella del 15.12.2020 e non la delibera del 23.12.2020. Pertanto, Il club proponeva appello alla Corte Federale in cui, oltre a lamentare una carenza di motivazione circa il dedotto conflitto d’interesse (a suo avviso ravvisabile anche solo in via potenziale) e circa il mancato rispetto del termine dilatorio tra la convocazione (avvenuta a loro dire in data 23.12.2020) e l’assemblea, insisteva sulla circostanza che il collegamento da remoto fosse previsto per il solo caso d’impedimento del singolo partecipante che, in via del tutto eccezionale, avrebbe avuto la possibilità d’intervenire da remoto. La Corte Federale d’Appello a Sezione Unite respinge integralmente il reclamo del club statuendo che la paventata lesione del principio democratico non può dipendere dalle modalità con le quali i partecipanti intervengono in assemblea (in presenza o da remoto) ma dalle modalità con le quali è stata acquisita la dichiarazione di volontà e poi il voto dei partecipanti che, nel caso di specie, non erano contestate dal reclamante.
Leggi qui la decisione:
https://www.figc.it/media/132185/sez-unite-decisione-n-081-cfa-del-1-marzo-2021.pdf