Con la pronuncia in commento, la Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V. ha affrontato il delicato ed attualissimo tema delle limitazioni delle attività sportive dovute alla situazione epidemiologica causata dal Covid-19 rapportate alle esigenze di tutela degli atleti, categoria che ha di certo “accusato il colpo” dei provvedimenti statali a scapito della loro formazione e della loro crescita personale.
La vicenda trae origine dal ricorso, presentato da un’atleta nei confronti del sodalizio di appartenenza, con il quale lamentava, tra le altre, il disinteresse mostrato dallo stesso che non avrebbe convocato l’atleta alla ripresa dell’attività sportiva.
Verrebbe in rilievo, secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente, l’art. 35 R.A.T. F.I.P.A.V. che dà una nozione di giusta causa per cui il vincolo può essere sciolto “quando l’interruzione definitiva risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”.
L’interesse dell’atleta allo svolgimento di attività sportiva in relazione alle proprie capacità viene quindi rapportato a quello del sodalizio, il quale invece deve preservare il proprio patrimonio societario consistente proprio nella salvaguardia e nello sviluppo delle potenzialità dei propri tesserati, in relazione anche alle ambizioni e gli obiettivi stagionali prefissati.
Ebbene, nel procedimento di cui trattasi, le doglianze della ricorrente scaturivano dall’esclusione dai progetti interni del sodalizio, indicativa del dedotto disinteresse di cui la mancata convocazione sarebbe stata espressione.
La Commissione, tuttavia, respinge ogni argomento dell’atleta, contestualizzando il dettato normativo nell’ambito della situazione pandemica corrente in un’ottica di favor per le realtà associative.
Inequivocabile è la posizione assunta dalla CTA, la quale afferma che “il mancato svolgimento di attività sportiva dell’atleta non è in alcun modo ascrivibile al sodalizio”, stante la sospensione delle attività giovanili di pertinenza della tesserata e l’indisponibilità delle proprie strutture disposte dai precedenti DPCM.
La valutazione sulla condotta assunta dal sodalizio non può prescindere, infatti, dalla percezione dell’evidente condizione di difficoltà in cui versava e che coinvolgeva ogni soggetto operante nel mondo sportivo.
Dunque, il blocco delle attività determinato a causa dei provvedimenti adottati dalle autorità governative non determina automaticamente il diritto dell’atleta a svincolarsi dal sodalizio di appartenenza.
Peraltro, la possibilità data di svolgere sedute di allenamento presso altra società testimonia proprio la volontà di assecondare le legittime pretese dell’atleta alla prosecuzione della propria attività.
Ciò detto, da quanto affermato dalla CTA si evince che non si può pretendere da parte dei sodalizi un sacrificio economico eccessivo ed una prestazione talmente onerosa da risultare, nella pratica, impossibile.
In altre parole, l’interesse alla valorizzazione ed alla tutela del capitale umano a cui le associazioni e le società operanti nel settore sportivo sono tenute secondo quanto disposto dalle carte federali non può essere perseguito “ad ogni costo” e deve necessariamente soccombere, sulla base di un giudizio di ragionevolezza, dinanzi ad altri e superiori interessi quali la salute o la conformità ai provvedimenti statali.
Tanto premesso, la Commissione ha correttamente rigettato il ricorso formulato dall’atleta, non ravvisando alcun profilo di responsabilità in capo alla società resistente.
La delibera offre l’occasione non solo di riflettere sulla difficoltà in cui si trovano attualmente le associazioni sportive, ma anche sulle gravi conseguenze che si ripercuoteranno sugli atleti.
È vero, infatti, che non può imputarsi alcunché ai sodalizi, che anzi nella maggior parte dei casi, come si evince dalla pronuncia in commento, si sono attivati in tutte le maniera per evitare uno “stop totale”, ma le vere vittime sono proprio gli atleti, la cui attività è stata arrestata spesso negli anni fondamentali di crescita in un ottica di miglioramento e sviluppo delle proprie potenzialità.
Di seguito il link alla decisione https://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/25012021.pdf
a cura di avv. Francesca Virgilio