Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Decisione n. 20 del 15/02/2021
La questione oggetto di decisione da parte del TFN origina dal ricorso del tutore legale del minore al fine di ottenere la revoca del tesseramento.
Occorre preliminarmente fare un breve cenno all’istituto della tutela del minore. Ai sensi dell’art. 357 c.c. il Tutore è colui che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Il Tutore viene nominato dal Giudice Tutelare, che ha anche il compito di vigilare sul suo operato, quando il minore è orfano, quando i genitori sono decaduti dalla potestà genitoriale, quando per incapacità o lontananza i genitori non possono prendersi cura del minore oppure quando si tratta di minore straniero che non ha i genitori nel territorio dello Stato.
Il Giudice Tutelare nomina Tutore, ai sensi dell’art. 348 c.c., il soggetto designato dall’ultimo esercente la potestà genitoriale ovvero, in assenza di designazione, un soggetto scelto tra gli ascendenti o gli altri prossimi parenti o affini del minore.
Nel caso in esame il tesseramento era stato sottoscritto da un soggetto differente dal tutore legale del minore tesserato.
Il ricorrente aveva ottenuto l’affido eterofamiliare del calciatore minore a seguito di un Provvedimento del Sindaco; provvedimento in cui si esplicitava che le decisioni inerenti la vita del minore dovessero essere sottoposte all’AUSSL competente per residenza che aveva anche il compito di informare il Giudice Tutelare ed i Servizi Sociali.
Per tale effetto, il TFN ha richiesto di integrare il ricorso con parere dell’AUSSL competente nel quale veniva anche evidenziata la volontà del minore di abbandonare il calcio.
Accertata la volontà del calciatore, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso e autorizzato lo svincolo dello stesso.
Scarica la decisione: Decisione del TFN – ST n. 20 del 15/02/2021