di avv. Lucia Bianco e avv. Andrea Ramunno
Il susseguirsi degli interventi normativi e regolamentari in tema di attività (dapprima di procuratore sportivo – secondo la definizione ante riforma del 2018 – e ora) di agente sportivo pare essere giunto a un sostanziale approdo in ordine alla legittimazione (anche) dell’avvocato a svolgere quella che ora è a tutti gli effetti una “professione”, ossia di agente sportivo.
Posto che si tratta, tuttora, di una tematica dai contorni non ben definiti – nonostante reiterati tentativi effettuati per mezzo di pronunce del CNF e pareri di addetti ai lavori – è almeno possibile focalizzare la questione per punti prendendo le mosse da un assunto di carattere, per così dire, “ordinamentale”.
È evidente che interventi finalizzati a scindere la figura dell’avvocato da quella di agente si collochino nella prospettiva di una sempre maggiore tendenza dell’ordinamento sportivo a riconoscersi indipendente e autonomo rispetto a quello statale, pur rispettandone la sottoposizione gerarchica.
È indiscusso, infatti, che l’ambito sportivo possa legittimamente dotarsi di un proprio, distinto, ordinamento, ma lo è altrettanto il limite, per lo stesso, di rispettare la Costituzione, la legge e i principi cardine che da esse promanano.
Proprio in questa prospettiva si colloca la tematica oggetto della presente argomentazione, che muove dall’input derivante dall’art. 1, co. 373, della Legge 205/2017 in virtù del quale “agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”.
Con parere n. 83/2015 il CNF ebbe a rafforzare proprio il concetto di supremazia della legge rispetto ai regolamenti dell’ordinamento sportivo, con ciò attribuendo titolo agli avvocati a esercitare l’attività (all’epoca) di procuratore sportivo. Sosteneva, invero, il CNF che in assenza di un’esplicita riserva sul punto, proveniente dall’ordinamento sportivo, fosse legittimo per gli avvocati iscritti al relativo albo professionale, e ai sensi della L. 247/2012, svolgere attività di consulenza e assistenza a calciatori professionisti senza alcuna preventiva iscrizione al Registro Federale, fermi gli obblighi (che una volta di più riaffermano il principio dell’autonomia degli ordinamenti) relativi all’utilizzo di appositi moduli federali, al deposito di un espresso mandato e alla durata biennale del rapporto con l’atleta, ancorché rinnovabile.
Con altro parere (n. 20/2019) il CNF effettuò una “apertura”, per gli avvocati, alla possibilità della doppia iscrizione (Albo Avvocati e Registro Agenti) a condizione che l’attività di agente non risultasse prevalente a quella di avvocato finendo col rivestire i caratteri della continuità e della professionalità.
A una lettura a contrariis di tale previsione può dedursi, in primo luogo, che l’attività di agente da parte dell’avvocato sia consentita solo se occasionale (e dunque “non professionale”); in secondo luogo, che l’avvocato continui a essere assoggettato alle norme e ai principi, anche deontologici, dell’ordinamento forense sebbene sia tenuto – allorché si trovi a operare come agente sportivo – al rispetto di quanto promana dal relativo ordinamento.
Tali aspetti sono stati ulteriormente chiariti dal CNF col parere n. 3 del 25.06.2020, a cui si è pervenuti su sollecitazione del COA di Milano.
È, perciò, emerso che l’avvocato iscritto al Registro Agenti debba rispettare le norme dell’ordinamento sportivo ogniqualvolta prenda parte a una contrattazione nell’interesse dell’atleta, della società o di entrambe; al tempo stesso, tuttavia, resta vincolato all’ordinamento forense per ciò che attiene ai criteri di determinazione del compenso e, più in generale, al rispetto degli obblighi prescritti dal relativo codice deontologico.
La ratio di questo orientamento è insita, chiaramente, nel fatto che un avvocato-agente sportivo, sia in primis, un avvocato, dunque chiamato al rispetto dei principi del proprio ordine professionale di appartenenza.
Si pone, allora, la questione relativa all’incidenza che può assumere la clausola di salvezza posta dall’art. 1, co. 373, L. 205/2017 all’interno di una tematica posta in bilico tra l’autonomia dell’ordinamento sportivo (gli obblighi poc’anzi menzionati) da un lato, e la superiorità della legge statale (quella che, appunto, fa salve le “competenze professionali riconosciute per legge”) dall’altro.
Ciò posto, ai sensi della richiamata legge, nonché del DPCM del 23.03.2018, chi non risulti possessore di un titolo abilitativo conseguito anteriormente al 31.03.2015, nonché gli avvocati, deve superare l’esame di abilitazione (previa frequenza di un corso di formazione di cui all’art. 15 del Regolamento CONI o, in alternativa, di un tirocinio formativo di sei mesi presso un agente abilitato) per iscriversi al Registro; tuttavia, tanto la legge del 2017, quanto il DPCM del 2018 fanno “salve le competenze professionali riconosciute per legge in relazione al divieto, per i calciatori, di avvalersi dell’opera di soggetti non iscritti al Registro”.
In altri termini, le competenze proprie dell’avvocato consentirebbero a tale figura professionale di prestare solo opera di assistenza e consulenza tecnico-giuridica nella stipulazione di un contratto di prestazione sportiva, del suo rinnovo, della sua risoluzione, ovvero della sua cessione.
Sul punto, all’esito di un percorso interpretativo del contenuto del Regolamento CONI, emerge il paradossale rilievo che l’avvocato (ai fini della trattativa sportiva) non possa essere equiparato al soggetto (magari soltanto in possesso di diploma di secondo grado) che tuttavia abbia superato la prova generale presso il CONI e quella speciale presso la federazione prescelta, ovvero sia in possesso di titolo equipollente.
A ciò strettamente collegato, è la considerazione relativa alla tipologia di prova che l’aspirante agente è chiamato a superare (in particolare quella “generale”) per accedere alla successiva prova speciale: si richiede, infatti, al candidato conoscenze e capacità professionali che sono tipiche dell’attività forense, in quanto attinenti al diritto privato e al diritto amministrativo, oltre ovviamente, al diritto sportivo.
In altri termini, in favore del calciatore professionista l’avvocato può svolgere l’attività inerente alla contrattazione economico-sportiva a condizione che il suo apporto si limiti a una contrattazione di tipo prettamente “privatistico”, circa gli istituti che governano il contratto e tutti gli aspetti legati alla sua formazione.
A questo punto, torna attuale la tematica relativa alla ripartizione delle competenze o alla prevalenza degli ordinamenti: il CONI, ossia l’organo da cui promanano atti e regolamenti per l’organizzazione dell’intero sport nazionale, è un ente pubblico che, nell’ambito dell’autonomia e dell’indipendenza riconosciute all’ordinamento sportivo, regolamenta una figura professionale fissando criteri limitativi dell’operatività di coloro che – pur in possesso di competenze professionali riconosciute loro dalla legge – non abbiano superato le prove abilitative sopra descritte.
Può, allora, ritenersi legittima una deroga “tacita” al contenuto della Legge 205/2017 nella parte in cui fa salve “le competenze professionali riconosciute per legge” ai fini dell’esercizio della professione di agente sportivo?
Eppure l’apporto di quest’ultimo nell’ambito di una trattativa finalizzata alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva, ovvero di cessione o rinnovo, non sembra assumere peculiarità differenti rispetto a quello di un avvocato (non in possesso del titolo abilitativo, ma) iscritto al proprio ordine professionale.
Sotto il profilo della regolamentazione dei rapporti, infatti, si instaura tra agente e calciatore il medesimo rapporto che intercorre tra avvocato e cliente, ossia di rappresentanza nell’affidamento della tutela e della gestione di propri interessi per mezzo di una definizione contrattuale del rapporto, il ché pone un problema di valutazione del suo contenuto, delle dinamiche che ineriscono al vincolo tra rappresentato e rappresentante che, come è evidente, ha la sua genesi nell’ambito di rapporti a contenuto patrimoniale.
Né, tantomeno, è dato evincere alcun espresso divieto all’esercizio dell’attività di agente sportivo da parte dell’avvocato dalle previsioni del codice deontologico forense.
Gli obblighi di fedeltà e diligenza nell’espletamento nell’incarico – a tutela del maggior interesse della parte assistita in ossequio a un rilievo sociale, patrimoniale e costituzionale della rappresentanza – riguardano aspetti riscontrabili tanto nell’una, quanto nell’altra figura; così come comune al rapporto che lega cliente-avvocato e calciatore-agente è l’elemento fiduciario, che in entrambi i contesti rimette alla parte assistita la possibilità di revocare l’incarico al professionista una volta venuto meno tale aspetto; ancora, l’obbligo alla formazione continua e all’aggiornamento professionale è un fattore posto come basilare tanto per l’avvocato, quanto per l’agente sportivo e con riferimento al quale il Regolamento CONI giunge persino a comminare la sanzione della cancellazione dal Registro allorché l’iscritto abbia violato l’obbligo di aggiornamento di cui al DPCM 23.03.2018 e ss..
Allora può, forse, apparire cruciale – per provare a interpretare il senso della suddetta limitazione – la questione legata ai compensi.
È noto che all’agente sia riconosciuta talvolta una percentuale sull’ingaggio lordo del calciatore ottenuto a seguito di una contrattazione cui proprio l’agente abbia preso parte relazionandosi con la società, che viene a costituire la misura del compenso per l’opera prestata in favore del calciatore.
Di contro, l’attività dell’avvocato è regolata, sotto l’aspetto dei compensi, da accordi o convenzioni stipulate col cliente che riconosce al professionista quanto di spettanza sulla base di acconti, pagamenti “per fasi di lavoro” o a lavoro ultimato.
Ebbene, ci si pone, a questo punto, il dubbio che l’ostacolo sia individuabile nei retaggi di una disciplina che deontologicamente vietava agli avvocati di ricevere “a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite”.
Sotto il profilo deontologico il cosiddetto “patto di quota lite” è sempre stato ravvisato come offensivo del decoro, della dignità e del prestigio della professione forense, un’indebita “partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione”.
La ratio di tale divieto era insita nel dovere dell’avvocato di evitare di rendersi in qualunque modo interessato all’esito della “res litigiosa”, anche in relazione alla vecchia formulazione (ante L. 248/2006) del dato normativo dell’art. 2233 c.c., secondo cui “Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e di danni“.
Sull’onda lunga della modifica di tale norma, intervenuta ai sensi della succitata legge in ossequio ai principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione dei servizi, anche il previgente art. 45 C.D.F. ha subito un “correttivo” attraverso il riconoscimento all’avvocato della possibilità di “pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del Codice Civile”.
Non solo. Il Codice Deontologico Forense riconosce, altresì, che la pattuizione dei compensi è libera, e del pari la Suprema Corte (Ord. n. 30837/2019) ha ritenuto che “la congruità del patto di quota lite deve essere valutata anche dal punto di vista delle regole deontologiche in virtù dell’art. 45 del nuovo codice deontologico forense che consente all’avvocato di pattuire con il cliente il compenso parametrato al raggiungimento degli obbiettivi, sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta”.
È evidente, allora – dall’analisi delle condizioni di operatività dell’avvocato e dalla disciplina legata ai compensi – come anche sotto questo profilo sia possibile argomentare nel senso di una sostanziale parificazione delle figure di avvocato e di agente sportivo; aspetto, peraltro da sempre rilevabile dal contenuto di precedenti Regolamenti FIFA e FIGC.
Appare, dunque, sostenibile che – caduto il divieto assoluto di “patto di quota lite” – l’avvocato che assista un calciatore ben potrebbe, al pari dell’agente iscritto al Registro CONI, ottenere, a titolo di compenso per l’opera prestata, una percentuale dell’ingaggio riconosciuto all’assistito.
Rievocando il tenore del parere CNF del Giugno 2020, inoltre, non si concretizza alcun impedimento a carico dell’avvocato nemmeno sotto l’aspetto relativo al divieto deontologico di conflitto di interessi: allorché l’attività prestata si inserisca all’interno di una contrattazione economico-sportiva, la stessa è assoggettata alla disciplina dell’ordinamento sportivo in cui è ben possibile, per l’avvocato, assistere con poteri di intermediazione tanto un atleta, quanto una società senza incorrere in alcuna violazione dei propri doveri deontologici.
Sembrerebbe, allora, non residuare alcuno spazio per sostenere che l’avvocato non possa assistere un calciatore in assenza del presupposto del superamento del prescritto esame abilitativo e della pedissequa iscrizione al Registro CONI Agenti Sportivi.
La Legge 205/2017 rammenta “le competenze professionali acquisite per legge” come clausola di salvezza per l’esercizio dell’attività da parte del “non agente” sulla scorta di un, plausibile, tacito riconoscimento della sussistenza delle necessarie competenze, non dovendosi tralasciare il fatto che – seguendo un excursus storico della figura (ora definita) dell’agente sportivo – la sostanziale equiparazione è individuabile nell’evoluzione proprio di quest’ultima.
A titolo esemplificativo, basti pensare che il Regolamento FIFA sugli Agenti di Calciatori del 2008 (secondo la definizione illo tempore in voga) poneva i) come requisito per l’esercizio della professione il rilascio di una licenza da parte della Federazione nazionale di appartenenza, e ii) quale presupposto per il rilascio della stessa, semplicemente una “reputazione impeccabile” consistente nel non aver subito condanne penali per reati finanziari o di violenza.
Si è, perciò, assistito negli anni a un accrescimento del tratto professionalizzante di tale figura col fine di garantire una sempre maggiore tutela dell’assistito, ponendo a carico dell’agente gli stessi obblighi che caratterizzano la professione forense.
Il percorso è stato tale da giungere a individuare i confini della liceità dell’agire all’interno delle stesse prerogative imposte dal codice deontologico agli avvocati, ossia: dignità, decoro, correttezza; concetti molto più espliciti della semplice “reputazione impeccabile”, che seppur tuttora richiesta, è catalogabile come mero requisito “preliminare” allo svolgimento della professione, e perciò ancora esterno ad essa. Di contro, dignità, decoro e correttezza, attengono a valori che il Regolamento Agenti attualmente in vigore ha ormai posto come parametri di valutazione di un’attività che adesso si fonda su elementi molto più pregnanti di significato rispetto al semplice “potere di rappresentanza” nell’ambito di trattative tra sportivo e società, e si dimostra molto più attenta a garantire al sistema prestazioni altamente professionali tali per cui l’emarginazione dell’avvocato viene a costituire un pericoloso equivoco.