di Avv. Giorgio Sandulli
La seconda ondata Covid ha nuovamente ristretto i nostri spazi di movimento e, tra questi, sta riducendo le opportunità di praticare sport alla gran parte di noi cittadini comuni, impegnati in tornei competitivi dilettantistici o in attività amatoriali organizzate o anche occasionale. Oltre a rinunciare alla nostra partitella (fonte di benessere e di socialità), oltre a temere per la sopravvivenza di circoli e associazioni di territorio, oltre a preoccuparci per il venir meno di un valido strumento educativo per i nostri figli … queste settimane ci hanno esposto alla visione di un contrasto anche aspro tra le Istituzioni sportive.
Intorno alla qualificazione di “preminente interesse nazionale” – che consente maggiori margini di gestione per manifestazioni e tornei sportivi – si è acceso un dibattito che ha messo in evidenza nervi già scoperti se non addirittura ferite recenti.
Il confronto / scontro tra Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva (o almeno tra alcuni questi) non ha offerto a mio personale avviso quello spettacolo che lo sport dovrebbe invece garantirci.
La questione sottostante ovviamente è di assoluto rilievo: l’esercizio di ogni libertà che le restrittive norme governative ci consentono è una legittima ambizione da perseguire con energia e decisione; a favore dello sport, dei cittadini che lo vogliono praticare e anche dei propri asssociati e affiliati.
Non voglio qui entrare nel merito della esatta individuazione del carattere di “preminente interesse nazionale”, né delle scelte assunte purtroppo in maniera ondivaga (con la giustificazione dell’urgenza che ormai spinge tutti noi ad assumere decisioni importanti nell’arco di poche ore).
Mi limito a prendere atto dei toni, anche pubblici, fortemente rivendicativi che sono stati assunti da diversi rappresentanti istituzionali [1].
Ripeto che non intendo in alcun modo giudicare i diversi obiettivi e le rispettive attese di FSN e EPS che, nel merito, hanno unicamente la legittima ambizione di far praticare sport i propri rispettivi associati.
Trovo però utile cogliere questa occasione per evidenziare altri aspetti; intorno alle pur aspre dichiarazioni istituzionali, infatti, ho letto un dibattito tra esperti, operatori e appassionati che ho trovato talvolta eccessivamente superficiale e molto spesso banalmente partigiano.
Allora mi permetto di evidenziare che se, auspicabimente, tra un semestre questa crisi che ci sta colpendo pesantemente avrà termine e se tutti noi potremo finalmente rimboccarci le maniche per ricostruire la nostra socialità (ivi compresa la dimensione sportiva, peraltro in un quadro normativo totalmente rinnovato) la conflittualità tra FSN e EPS – che oggi si è esercitata in maniera più evidente su questo aspetto fortunatamente transitorio – si ripresenterà sotto altre forme.
Perché si tratta di un attrito che non nasce oggi e che quindi temo non finirà domani.
Per questo coloro che operano nel mondo sportivo, oltre a sostenere legittimamente i propri interessi, in primo luogo devono avere presente la opportunità di rappresentare esteriormente un mondo coeso seppure nelle differenze e in secondo luogo devono partire da elementi normativi oggettivi che vadano anche oltre la propria pur importante pratica personale.
Come dicevo il tema non è nato oggi e per comprendere meglio il fenomeno credo sia primariamente necessario definire il “campo di gara” del dibattito.
In questa sede mi limiterò a richiamare alcune norme e soprattutto a rinviare a documenti, esperienze e decisioni giurisprudenziali che confido siano utili per ulteriori riflessioni comuni o quanto meno aiutino a comprendere che le soluzioni da perseguire devono essere assunte guardando oltre al proprio naso e anche oltre il mero ambito dell’ordinamento sportivo che sul punto non gode di una totale e assoluta autonomia decisionale.
La prima norma che voglio richiamare, ancorché ormai “sterile”, è una parte della delega di cui alla l.n. 86/2019, in particolare l’art. 1, comma 1, lett. d) con cui il Parlamento aveva delegato il Governo a “definire gli ambiti dell’attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva …”
Come si vede la questione veniva posta ben prima delle crisi in atto, anche se come è noto questa parte della delega non è stata esercitata e proprio il mancato esercizio testimonia la complessità del problema.
Ma Governo o non Governo, decreto o non decreto, le Istituzioni dello sport devono mostrare il massimo senso di responsabilità per definire meglio e in maniera consensuale i confini delle reciproche competenze.
Convenzioni tra FSN e EPS sono possibili per dettare criteri distintivi che riducano al minimo i margini di ambiguità. Per alcune discipline si è riusciti a stipularle [2], in altri ambiti è dovuto intervenire il giudice che non è mai la miglior soluzione. Dallo sport, ancor più che altrove, mi aspetto concertazione, coesione sociale … spirito di squadra ! In questo periodo di crisi (transitoria) e in futuro.
Perché in caso di conflittualità la parola passa al giudice e troppo spesso, ad esito di contenziosi inevitabilmente accesi, anche un’ottima sentenza è peggio di un ottimo accordo.
I contenziosi infatti, a prescindere dall’esito, di certo non fanno il bene dello sport e non agevolano operatori e atleti [3].
Non sia di consolazione, anzi è riprova della complessità del tema, la circostanza che la “dialettica” tra entità riconducibili al CIO (come le FSN) e altri soggetti (come gli EPS o addirittura Società private estranee alle Istituzioni sportive) non è questione unicamente italiana.
E’ di oggi 16 dicembre, infatti, la decisione del Tribunale dell’Unione Europea nella controversia che ha contrapposto l’Unione Internazionale di Pattinaggio (ISU – riconosciuta CIO) a una società coreana interessata a organizzare manifestazioni, cometizioni e spettacoli sportivi [4].
Appena resa nota, la decisione è ovviamente tutta da leggere e ancra da comprendere, ma bastano alcuni passaggi per realizzare che potrà assumere un peso in questo dibattito.
Il Tribunale, infatti, si è trovato a giudicare su un ricorso proposto dalla USI avverso una decisione della Commissione Europea che aveva dichiarato non conformi con l’ordinamento comunitario proprio una normativa ISU con cui si ostacolava la programmazione di gare di pattinaggio ad opera della Società coerana e si inibivano gli atleti tesserati a prendervi parte. La commissione UE infatti riteneva che questi ostacoli regolamentari posti da USI all’accesso ad un mercato rilevante sono indebitamente restrittivi della libera concorrenza.
Il Tribunale UE ha confermato: che a ISU è legittimamente demandato il compito di tutelare l’integrità di questa disciplina sportiva; che ISU è legittimata a introdurre norme volte a evitare il rischio di manipolazione delle competizioni; che ISU deve garantire la conformità delle competizioni a standard comuni.
Ha però stabilito che, nonostante queste prerogative in capo a ISU, questa non può impedire la libera partecipazione a gare internazionali organizzate da terzi [5]
Insomma il tema dei rapporti tra FSN e EPS deve essere inquadrato nell’ambito dell’autonomia dell’Ordinamento sportivo e dei relativi poteri delle Federazioni Sportive Nazionali che assumono un ruolo baricentrico e insostituibile nella gestione dello sport ma deve tenere conto anche delle regole della concorrenza, dell’azione di AGCM, delle pronunce comunitarie e della giurisprudenza nazionale.
Al proposito, come mi accade ormai da due anni da quando coordino il Master Sapienza in Diritto e Sport, ho avuto la fortuna di offrire agli allievi una lezione coordinata con due fuorclasse [6] proprio su questi aspetti, perché gli attuali e i futuri dirigenti devono essere i primi a gestire lo sport con passione, etica ma anche con competenza.
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NOTE
[1] Tra tutti basti richiamare, a mero titolo di esempio, le posizioni assunte nel mondo della pallavolo: cfr. http://dal15al25.gazzetta.it/files/2020/12/Cattaneo.jpg e successivamente https://www.volleyball.it/fipav-eventi-e-competizioni-di-preminente-interesse-nazionale-il-coni-toglie-gli-enti-di-promozione [2] Tra tutte e sempre a titolo di esempio richiamo la convenzione FIT / ASI del 2018 www.asinazionale.it/documenti/Convenzioni/CONVENZIONI%20FSN/Convenzione%20ASI-FIT%202018.pdf e quelle tra FIDAL e numerosi EPS www.fidal.it/content/Convenzioni-FIDAL-EPS/119221 [3] Di particolare rilievo, al proposito, appare il contenzioso sviluppatosi tra Federazione Sport Equestri – FISE e l’Associazione Gruppo Italiano Attacchi – GAI aderenti all’Ente di Promozione Sportivo ASI che si non si è ancora concluso tra AGCM www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A378E_chiusura%20istr-sanz_omi.pdf e giudici amministrativi www.fise.it/images/AAANEWS2016/DOCUMENTI/DOCUMENTI_2020/ORDINANZA_CDS_APPELLO_CAUTELARE_FISE_ACCOGLIE.pdf e fronte di possibili alternative soluzioni convenzionali che si fondino su intese virtuose tra FSE e EPS [4] Il testo (ancora non disponibile in italiano) è scaricabile dal sito della Corte di Giustizia http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=235666&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=1&cid=18216873; altrimenti in italiano è disponibil eil comunicato stampa https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200159it.pdf [5] Proprio un limite di questa natura ha echeggiato lo scorso settembre, sempre nel rapporto tra FSN e EPS [6] www.linkedin.com/posts/giorgiosandulli_webinar-pubblici-iscrizioni-activity-6738416744500625408-Rl6