Con la decisione n. 33 DEL 05/11/2021 la CFA affronta, in via preliminare rispetto alla questione sottopostale nel merito, il tema del calcolo dei termini a ritroso per la valida costituzione in giudizio, con particolare riguardo alla costituzione nel giorno di sabato.
Occorre preliminarmente effettuare un richiamo all’art. 103 del CGS, in base al quale il deposito della memoria di costituzione in giudizio deve avvenire tre giorni prima dell’udienza.
[Nel caso in esame la discussione era stata fissata per il giorno 27 ottobre 2021 (giovedì).La memoria di costituzione era stata depositata telematicamente il sabato 23 ottobre 2021.]
La CFA sottolinea, in primo luogo, la sussistenza di una lacuna del CGS FIGC in quanto l’art. 52 comma 4 CGS disciplina il caso di coincidenza del termine con un giorno festivo unicamente nel calcolo “in avanti” dei termini.
Pertanto, la CFA pone rimedio alla predetta lacuna richiamando sia la previsione dell’ art.2, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva CONI (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”) sia richiamando la decisione n. 72/2020-2021 delle Sezioni Unite della stessa Corte Federale di Appello, in cui sono state ritenute applicabili al giudizio sportivo le disposizioni del Codice di Procedura Civile ed in particolare l’art. 155 c.p.c.
Ritenendo applicabili i commi 4 e 5 dell’art. 155 c.p.c., come da costante giurisprudenza, anche al calcolo dei termini a ritroso, la Corte evidenzia che la costituzione sarebbe dovuta avvenire il primo giorno non festivo antecedente la scadenza; nel caso in esame, il venerdì 22 ottobre.
Conclude la Corte per la tardività del deposito della memoria di costituzione con conseguente inutilizzabilità della stessa e dei relativi allegati.
Da tale pronuncia si evidenzia che il giorno di sabato deve essere considerato festivo e, di conseguenza, il deposito tempestivo deve avvenire nel “giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza” (ovvero entro il venerdì!).
Decisione n. 0033/CFA/2021-2022