di Avv. Giorgio Sandulli

Lo sport nella Costituzione

1   Una svolta al Senato per lo sport in Costituzione?

Il percorso legislativo per riconoscere rilievo costituzionale allo sport procede e, il 2 marzo 2022, è stato segnato un importante passaggio formale e procedurale.

Cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando in primo luogo da un punto di vista formale e istituzionale.

 

2   Il silenzio della Costituzione

Dando un rapidissimo sguardo al passato, è facile rilevare che i Costituenti evitarono di indicare esplicitamente lo sport tra i valori fondanti della Repubblica.

Lo sport non veniva citato nella Costituzione; non se ne parlava come pratica sportiva né tanto meno si faceva riferimento alla dimensione “spettacolare” dello sport, all’epoca ancora marginale.

Non vi erano neanche riferimenti ai profili regolamentari o organizzativi fin tanto che, in occasione della riforma costituzionale, che nel 2001 modificò la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, l’art. 117 ricomprese la “organizzazione sportiva” tra le competenze concorrenti.

Tale assenza ha indotto molti costituzionalisti a cercare negli articoli che tutelano la libertà personale, le formazioni sociali o la salute un fondamento indiretto della tutela anche costituzionale della pratica sportiva.

Sforzo sicuramente encomiabile e sicuramente valido anche se vi è da dire che il silenzio dei costituenti fu tutt’altro che casuale.

Non solo perché riflessioni autorevolissime avevano riconosciuto dignità e autonomia all’ordinamento sportivo ancor prima dell’avvento della Repubblica (basti citare Cesarini Sforza, Santi Romano e Massimo Severi Giannini).

Ma anche perché a scorrere il dibattito in seno all’Assemblea costituente si rintracciano alcuni interessanti interventi.

Fu il deputato socialista Lami Starnuti che, nell’elencare sin da allora le competenze da devolvere alle Regioni, propose invano di includere nell’originario art. 117 “lo sport e l’educazione fisica”.

Con riferimento alla tutela della famiglia, fu il comunista Giuliano Pajetta a proporre la formula poi non accolta per cui “La Repubblica cura lo sviluppo fisico della gioventù e ne promuove l’elevazione economica, morale e culturale”

Nel discutere del “diritto al lavoro”, il socialista Antonio Labriola disse che avrebbe preferito tutelare un “diritto al lavoro compensato” perché – ebbe a dire – un “puro e semplice lavoro” (quindi non compensato) “si può soddisfare anche con lo sport. In un certo senso riconosceva dignità di lavoro allo sport ma non si immaginava di poterlo svolgere professionalmente dietro compenso.

Infine, il deputato socialista Umberto Calosso citò lo sport al solo fine criticare spese militari a suo dire eccessive rispetto alle ridotte spese a sostegno del sistema educativo e quindi denunciò che l’Italia era ancora “un Paese analfabeta, che ha pochi operai qualificati e un deficiente sport scolastico”

Insomma, il silenzio della Carta costituzionale non fu affatto frutto di ignoranza bensì di una scelta consapevole. I Padri costituenti conoscevano e dibattevano anche di sport e paradossalmente i temi che richiamavano sono (purtroppo) ancora di attualità: ruolo e riparto delle competenze istituzionali; funzione educativa dello sport; onerosità, compensi e professionismo; insufficienza dello sport in ambito scolastico.

 

3   Brevi cenni alle esperienze costituzionali di altri Paesi e della Comunità / Unione Europea

Senza poter affrontare sistematicamente il tema in questa sede (tra i tanti saggi si rinvia a un recente testo “Sport e Costituzione: un legame da rivedere” di Luana Leo in Riv. Cammino Diritto 2/2021 https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6591), è utile rilevare che nelle Costituzioni di altri Paesi si trovano riferimenti al termine sport con significati di assoluto interesse che vengono di seguito sommariamente richiamati.

La Costituzione portoghese riconduce allo sport un tema “universale” (la salute), uno “settoriale” (i giovani) e uno “generale” (i diritti individuali e l’interesse collettivo alla prevenzione della violenza).

Le Costituzioni svizzera, croata, macedone, del Montenegro e russa, sembrano più che altro richiamare una funzione promozionale dello sport, in quanto accomunano lo sport ad altri valori degni di essere sostenuti.

La Costituzione austriaca, così come quella italiana dal 2001, si riferisce allo sport per regolamentare il riparto delle competenze.

Per la Costituzione brasiliana lo sport è un diritto di tutti gli individui.

Il fenomeno sportivo è stato riconosciuto anche dall’Ordinamento comunitario, seppure attraverso un percorso progressivo e, a mio personale parere, poco ordinato.

La Dichiarazione di Nizza del 2000 è un intervento cui si può riconoscere un rilievo sostanzialmente costituzionale. Ma era stato anticipato da numerose decisioni della Corte di Giustizia inevitabilmente episodici in quanto rifieriti ai casi concreti sottoposti ad esame e fondati su basi giuridiche di volta in volta differenti.

Importanti sentenze comunitarie furono quelle relative alla qualificazione degli sportivi quali cittadini “lavoratori” e quindi aventi diritto alla libera circolazione; dalla sentenza C-36/74 fino alla arcinota sentenza Bosman C-415/93.

Ma la tutela della salute e il contrasto al doping furono l’oggetto della Risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1990 a di quella del 19 febbraio 1992.

Ulteriori interventi di principio furono la dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam del 1997 sulla rilevanza sociale dello sport e la Risoluzione del 17 dicembre 1999 sulla dimensione educativa dello sport.

 

4   Le proposte di modifica alla Costituzione e il dibattito in corso al Senato

Tornando al nostro Paese va evidenziato che già la passata legislatura aveva visto proposte di legge volte a introdurre formalmente ed espressamente lo sport nella nostra Costituzione (cfr. https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0022430).

Più di recente, presentate anche sulla spinta dell’importante stimolo proveniente dalla cd società civile impersonificata da Sport Italiae www.corrieredellosport.it/news/attualit/politica/2021/12/06-87697098/da_cultura_italiae_un_ddl_per_inserire_sport_in_costituzione_malag_primo_firmatario, sono stati depositati al Senato, in questa legislatura, ben 6 disegni di legge di riforma della Costituzione, recentemente raccordati in un testo unificato di un unico periodo «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva» da aggiungersi in fine dell’art. 33 della Costituzione il quale già tutela arte, scienza, istruzione e cultura.

Ad esito degli ultimi due mesi di dibattito in Commissione Affari costituzionali son stati infine proposti 11 emendamenti al DdL e un ordine del giorno.

In estrema sintesi il dibattito in Senato si è incentrato su alcuni temi fondamentali.

Innanzitutto si è discusso di un aspetto tutt’altro che marginale ossia di quale parte e articolo della Costituzione modificare.

L’art. 9 che all’interno dei Principi fondamentali promuove cultura e ricerca e da qualche settimana tutela anche ambiente, biodiversità ed ecosistemi.

Oppure, l’art. 32 che – nell’ambito del Titolo dedicato ai Rapporti Etico-Sociali – tutela la salute quale diritto dell’individuo ma, come abbiamo imparato in questi due anni di COVID, anche come interesse della collettività.

O il citato art. 33, come poi ha scelto la Commissione Affari costituzionali del Senato.

I Senatori hanno inoltre dibattuto del termine cui fare riferimento: “sport” o “attività sportiva”. Aspetto niente affatto marginale, visto che i nostri Parlamentari volevano riferirsi anche al cd. sport non organizzato, ossia quello svolto al di fuori della “infrastruttura istituzionale” che fa capo al CONI o alle sue “articolazioni”.

 

5   La prima approvazione della proposta di modifica dell’art. 33 della Costituzione

In conclusione, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha conferito mandato al relatore di riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo di modifica dell’art. 33 della Costituzione aggiungendo il seguente ultimo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme»

Interessante anche l’ordine del giorno approvato e accolto dal Governo che evidenzia il ruolo dello sport rispetto ai disabili, alla scuola, alla funzione inclusiva e alla promozione e tutela della salute, impegnando il Governo ad agire in tal senso

 

6   Sintetiche considerazioni personali

Riservando più approfondite riflessioni laddove il lungo percorso legislativo appena iniziato dovesse produrre risultati concreti, rilevo intanto che inserire lo sport (o l’attività sportiva) nella Costituzione sarebbe un risultato assolutamente positivo.

Ma merita di essere sottolineato che l’art. 33, nel riconoscere la libertà di arte e scienza, definisce anche un quadro regolamentare per istruzione, educazione e cultura che non vengono solamente “riconosciute” bensì anche “promosse” (sin dall’art. 9 Cost.).

L’art. 33 inoltre trova nell’art 34 una sorta di implementazione dei principi costituzionali laddove si dispone espressamente l’accesso libero alle scuole e la libertà di insegnamento e nel contempo l’obbligatorietà (almeno con riferimento a un livello minimo di educazione pari a otto anni di istruzione); infine si prevede un sostegno allo studio per i meritevoli bisognosi.

E’ come se le prescrizioni dell’artt. 34 dessero corpo alla “promozione” di cui all’art. 9 e alla “libertà” di cui all’art. 33.

Per lo sport non vi sarebbe un analogo “quadro regolamentare attuativo” e quindi occorrerà stimolare le Istituzioni tutte a far si che l’inserimento dello sport all’interno della Costituzione non si limiti a un’affermazione di principio o a una “mera” costituzionalizzazione di quanto già viene ordinariamente fatto.

In tal senso c’è da sperare che l’Ordine del Giorno con cui il Governo si è impegnato ad azioni concrete dia rapidamente i suoi frutti più di quanto usualmente accade per gli innumerevoli Ordini del Giorno destinati per lo più a non lasciare traccia.

Riconoscere in Costituzione il valore dello sport significa che lo sport non è più destinato a essere un’attività libera e valida ma uguale a tante altre; occorre un sostegno organizzativo e anche finanziario per consentire l’effettiva e sempre più ampia partecipazione alla pratica sportiva di tutte e tutti coloro che lo vorranno.

Lo sport, o meglio l’attività sportiva in tutte le sue forme, deve manifestatamente divenire una delle missioni della Repubblica

Il che significa, ad esempio, disporre di nuove, diffuse e adeguate infrastrutture.

Significa moltiplicare le manifestazioni ludiche, coinvolgendo anche Enti locali e istituzioni scolastiche anche attraverso una maggiore disponibilità di spazi pubblici, e supportare le iniziative formative tra cui mi permetto di segnalare anche i numerosi e validi corsi universitari, capaci di promuovere una diffusa cultura dello sport, tra i quali ho piacere di annoverare anche il Master Sapienza in Diritto e Sport

Il sostegno economico, infine, deve concretizzarsi in risorse pubbliche dedicate, sgravi fiscali, normative di favore che riconoscano la specificità dello sport

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