Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 77 del 7.2.22 – Giurisdizione del TFN SVE, anche ove vi sia apposta la clausola di un foro esclusivo statale non approvata espressamente.

FATTO

Il Tribunale Vertenze Economiche della FIGC, con decisione n. 77 del 7.2.22, ha risolto una controversia in merito ad un diritto di credito fatto valere dalla società professionistica X nei confronti della società Y. Le due società avevano sottoscritto un contratto nel quale la società X si obbligava a disputare 2 gare amichevoli a fronte della corresponsione di 1.000.000,00 euro da parte della società Y. Inoltre, la società X si obbligava a destinare il corrispettivo pattuito alle attività della fondazione onlus collegata alla stessa.

La società Y dopo aver provveduto al pagamento di circa 600.000,00 euro, si accordava per dilazionare il residuo ma non ottemperava alle nuove scadenze pattuite.

DIRITTO

La società x proponeva ricorso al TFN-SVE chiedendo il pagamento del corrispettivo residuo. Il Tribunale al fine di dirimere la controversia preliminarmente risolveva una serie di questioni rilevanti per l’ordinamento sportivo.

La prima riguardava la giurisdizione del Tribunale Sezione Vertenze Economiche, poichè nel contratto era inserita una clausola dove si faceva riferimento al foro esclusivo di Genova. Secondo l’impostazione dei giudici federali non vi sarebbe dubbio sulla nullità della clausola del foro esclusivo sia perché essendo una clausola vessatoria non era stata approvata espressamente e pertanto la competenza apparteneva ai giudici dell’ordinamento sportivo. Infatti, ai sensi dell’art. 90 c. 1 CGS il TFN – SVE ha competenze riguardo alle controversie di natura economica e la norma fa riferimento ai profili di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. La ratio della norma è desumibile, anche dalla previsione dell’art. 134 CGS che definisce la Camera arbitrale per le società professionistiche ma non ancora operativa. Infine, la competenza del TFN-SVE si ricava dalla lettura dell’art. 1 L. 280/2003, dove si afferma che: “l’ordinamento sportivo è autonomo, fatti salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento statale. Fermo restando il vincolo di giustizia e la possibilità per i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo di richiedere l’autorizzazione ad adire gli organi di giustizia statale al Consiglio Federale.

Di Francesco Casarola

Avv. Francesco Casarola  –  francesco@avvocatocasarola.itAvvocato iscritto all'albo degli avvocati di RomaDottore di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello Sport” presso l’Università di Teramo.Giornalista pubblicista.Agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC dal 2012 al 2018Nato a Castellaneta il 27.04.1985. Si Laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2010 con una tesi in diritto sportivo  dal titolo “il vincolo dello sportivo dilettante. Prospettive ed evoluzione”. Si specializza attraverso il Master in diritto ed economia dello Sport presso l’Università LUMSA ed il corso di perfezionamento presso l’Università di Milano in Giustizia Sportiva.Docente di Diritto ed Economia dello Sport dal 2016 presso l’Istituto Santa Maria Liceo Scientifico Sportivo.In ambito sportivo ricopre i seguenti ruoli: membro della Corte Sportiva d’Appello della F.I.Bi.S e della Corte Federale d’Appello della ConfSport, arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P, membro della Commissione carte federali LND.

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