Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CONI agenti sportivi, con delibera della Giunta Nazionale n. 385 del 18.11.21 e approvato il 10.02.22 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.1 della L. n.138 del 1992.
Cambia la disciplina relativa alla domiciliazione.
Le novità principali, o per meglio dire, le precisazioni sono quelle apportate all’articolo 23 per gli agenti registrati dopo il 1° aprile 2015 presso Federazioni estere (UE ed Extra-UE) che intendano operare in Italia ricorrendo all’istituto della domiciliazione.
Mutano, infatti, i requisiti necessari al fine di procedere alla domiciliazione, con la conseguenza che senza di essi non sarà più possibile iscriversi all’apposito elenco agenti sportivi domiciliati federale e nazionale.
Stando a quanto recita la nuova disposizione regolamentare: «Assumerà la qualifica di agente sportivo domiciliato e potrà iscriversi all’elenco agenti sportivi domiciliati il soggetto che, contestualmente:
(i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano);
(ii) sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento;
(iii) nel corso dell’ultimo anno, abbia ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati; fatti salvi i poteri di verifica della Commissione CONI agenti sportivi di cui al comma 5 (il richiamo attesta il potere della Commissione CONI di verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 23. La Commissione CONI agenti sportivi, altresì, si riserva la facoltà di chiedere alla federazione sportiva nazionale professionistica di appartenenza i contratti di mandato depositati con riferimento all’iscrizione nell’elenco domiciliati, al fine di verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento)» .
Di particolare rilievo è il chiarimento fornito al successivo comma 2 del medesimo articolo in relazione alle modalità di pagamento giacché tale aspetto aveva dato luogo a divergenti interpretazioni nel corso degli anni rendendo, quindi, necessaria una precisazione da parte delle Istituzioni preposte sul punto (come, peraltro, già avuto modo di evidenziare in precedenti analisi regolamentari e, da ultimo, in quella del Regolamento CONI Agenti Sportivi 2021 nella quale si auspicava e abbracciava proprio l’orientamento di seguito esposto http://www.dirittosportivo.com/2021/11/17/le-novita-introdotte-dal-regolamento-coni-agenti-sportivi-e-dal-regolamento-disciplinare-coni-agenti-sportivi-del-20-7-2021/).
Al riguardo, si precisa che sarà «obbligo del domiciliatario incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all’agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell’accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l’obbligo del domiciliatario e dell’agente
sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell’ordinamento
nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i
relativi versamenti».
A conferma del ruolo di maggior rilievo e partecipazione assunto dal domiciliatario viene stabilito, quale obbligo, quello di agire congiuntamente agente sportivo domiciliato e domiciliatario nell’ambito del mandato, “fermo restando che quest’ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’agente sportivo domiciliato”.
Dando seguito all’assunto regolamentare e rinnovando quanto già esposto nell’approfondimento regolamentare previgente http://www.dirittosportivo.com/2021/11/17/le-novita-introdotte-dal-regolamento-coni-agenti-sportivi-e-dal-regolamento-disciplinare-coni-agenti-sportivi-del-20-7-2021/, sarebbe auspicabile o, quanto meno suscettibile di valutazione, il prevedere nei mandati federali:
- 1. la sottoscrizione del mandato anche da parte dell’agente sportivo domiciliatario , in aggiunta a quelle dei soggetti già indicati (agente sportivo domiciliato e Calciatore/Società);
- 2. il deposito, a mezzo posta elettronica certificata, dei mandati a opera dell’agente sportivo domiciliatario ovvero, in alternativa, anche da parte dell’agente sportivo domiciliato a condizione, però, che sia inserito per conoscenza anche l’agente sportivo domiciliatario tra i destinatari della posta elettronica certificata di deposito dei mandati al CFAS.
Le disposizioni contenute all’art. 23 del Regolamento CONI Agenti Sportivi dovranno poi leggersi in coordinamento con quanto disciplinato ai successivi artt. 25 (norme transitorie e finali con particolare riferimento all’annoso tema dell’efficacia dei mandati) e 26 (entrata in vigore e, visto quanto riportato al comma 2, destinatari) in ragione dell’espressa estensione anche ai domiciliati del contenuto dei medesimi articoli.
Il Regolamento CONI comporterà, dunque, un adeguamento anche di quello FIGC (pur recentemente pubblicato lo scorso 2 febbraio con comunicato 156/A http://www.dirittosportivo.com/2022/02/02/nuovo-regolamento-agenti-agenti-sportivi-figc-e-regolamento-disciplinare/)e delle altre 3 Federazioni che prevedono il professionismo: basket golf e ciclismo.
In attesa di specifico approfondimento in ordine alla regolamentazione aggiornata, di seguito è possibile consultare il testo del Regolamento CONI Agenti Sportivi vigente:
Fonte: CONI
Avv. Antonio d’Atri
Dirittosportivo.com ISSN: 2723-9268.
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