Il Collegio di Garanzia dello Sport, in occasione delle frequenti istanze d’intervento, da parte di soggetti “terzi”, nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di emanazione di sanzioni disciplinari endofederali, ha richiamato un consolidato principio di diritto espresso dall’Alta Corte di Giustizia del CONI – decisione n. 27 del 17 dicembre 2012 -, in forza del quale, le domande di intervento formulare da terzi sono inammissibili in ragione della “struttura bilaterale (duale) del procedimento disciplinare”.
In tal senso, la peculiare natura del procedimento in esame, avendo ad oggetto una pretesa punitiva, non consente “alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento ad adiuvandum o ad opponendum”.
La struttura binaria del procedimento disciplinare, affermano i Giudici, prevede la contrapposizione di due sole posizioni quali, da un lato, quella dell’Organo che esercita l’azione disciplinare e dall’altro, quella del soggetto destinatario della richiesta sanzionatoria, determinando la conseguente inammissibilità di interventi di terzi.
Pertanto, nessun altro soggetto risulta legittimato ad intervenire, né per sostenere ed avvalorare le ragioni di una delle parti in causa, né per far valere un proprio autonomo interesse, in quanto tale indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso.
Secondo la ratio del provvedimento citato, quindi, l’ammissione (intromissione) di un soggetto terzo assumerebbe una “rilevanza solamente indiretta”, in quanto tale insufficiente a legittimare la partecipazione al giudizio da parte di quest’ultimo. Nè, così operando, la mancata partecipazione di costui, gli provocherebbe alcun pregiudizio o alcuna diretta utilità.
A questa logica, tuttavia, precisa infine il Collegio, fanno eccezione i casi di illecito sportivo disciplinati dall’art. 49, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., a mente del quale “Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l’interesse in classifica”.
Si tratta di ipotesi espressamente previste dal Codice e giustificate dall’esistenza di un interesse immediatamente rilevante e strettamente connesso e concorrente a quello principale.
(Cfr. Decisione del Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n.35/2015; Decisione Collegio di Garanzia, IV sez., n.65/2019)