Con la Decisione pubblicata a mezzo C.U. n. 93 del 21.01.2021, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale disponeva la ripetizione di una gara del Campionato Nazionale di Serie D, a causa della mancata espulsione di un calciatore – sanzionato con seconda ammonizione – da parte dell’arbitro di gara. Invero, solo a seguito del triplice fischio, intervenuto alcuni secondi dopo l’errore tecnico, l’arbitro estraeva il cartellino rosso nei confronti del giocatore.
La pronuncia del Giudice Sportivo è stata impugnata dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, la quale, in accoglimento delle motivazioni della società reclamante, ha ripristinato il risultato conseguito sul campo, ribaltando la decisione del primo Giudice (CSA n.085/2021).
Il provvedimento che ha dato vita alla decisione in esame, inquadrato come errore tecnico del direttore di gara, si sostanzia nell’omessa o errata applicazione del Regolamento di gioco e può considerarsi determinante, ai fini della ripetizione della gara, nell’ipotesi in cui il provvedimento sia stato idoneo ad alterare il regolare svolgimento della competizione, influenzandone il risultato.
Tuttavia, non sempre l’errore arbitrale, seppur dichiarato nel referto di gara o ritenuto implicitamente riconosciuto dall’arbitro, comporta l’annullamento dell’incontro, anche in considerazione dell’ampia previsione dell’art 10, comma 5, CGS, il quale prevede che “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”.
La norma rimette agli Organi di Giustizia Sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano avuto un’incidenza sul regolare svolgimento della competizione e sul risultato finale.
Nel caso di specie, la Corte, pur tenendo debitamente conto dei precedenti giurisprudenziali (per lo più di indirizzo favorevole rispetto alla ripetizione della gara – Sez. III del 14 12.2020, gara Cannara – Pianese e Sez. II del 14.12.2018, gara Cuneo – Virtus Entella), ha precisato che la permanenza del calciatore sul terreno di gioco per soli ventisette secondi – durante i quali egli si è limitato a calciare la punizione con cui è stato ripreso il gioco – non può ritenersi rilevante, in termini di tempo e di apporto agonistico, ai fini del risultato della gara.
Dalla lettura della motivazione si evince chiaramente che la discrezionalità valutativa conferita ai Giudici ha una duplice forma: in relazione all’analisi delle circostanze che caratterizzano ogni singola fattispecie, riservando all’organo giudicante l’applicazione delle sanzioni previste dal CGS nelle sole ipotesi ritenute, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionate; rispetto alla garanzia del regolare svolgimento dei campionati, per mezzo dell’applicazione di criteri di “giustizia sostanziale e di ragionevolezza”.
In tal senso, i Giudici hanno affidato l’esito della competizione all’incidenza concreta delle risultanze in atti, affermando di non poter vanificare il merito sportivo della squadra vittoriosa sulla base di valutazioni assolutamente astratte e probabilistiche e, comunque, non idonee ad ipotizzare una effettiva incidenza sullo sviluppo del gioco in assenza del giocatore in campo.
https://www.figc.it/media/131109/sez-iii-decisione-n-085-csa-del-12-febbrio-2021.pdf