La vicenda portata alla cognizione della Corte Sportiva di Appello della FIGC trae origine dalla decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti presso il Dipartimento Interregionale con cui era stata inflitta ad un tesserato la sanzione dell’inibizione per 6 mesi “per avere nel corso del secondo tempo rivolto reiterate espressioni offensive e ingiuriose all’indirizzo di un A.A. Inoltre, al termine della gara, si introduceva nell’area degli spogliatoi e, seguitando a protestare, colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna. Allontanato, si posizionava di fronte alla finestra del medesimo spogliatoio che colpiva con ripetuti calci e pugni fino a frantumarne i vetri. Successivamente faceva nuovamente ingresso nell’area degli spogliatoi e, senza indossare la mascherina, protestava con fare minaccioso sia nei confronti del Direttore di gara che di un A.A. ponendosi ad un centimetro dal viso di entrambi e nella circostanza, spintonava l’Arbitro con il braccio facendolo indietreggiare. Tale condotta rendeva impossibile il rituale colloquio della Terna con l’O.A. e costringeva, non senza difficoltà, gli Ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi e a farsi scortare dalle Forze dell’Ordine per poter raggiungere la propria autovettura. Infine continuava a rivolgere frasi minacciose e offensive all’indirizzo dell’Arbitro e degli Assistenti, durante la loro permanenza nello spogliatoio e fino all’effettivo abbandono dell’impianto di gioco. Sanzione così determinata in ragione della ostinata pervicacia della condotta, nonché delle disposizioni normative e federali di contenimento della pandemia da Covid19”
Decidendo sul gravame interposto, la CSA lo respingeva evidenziando quanto segue.
Il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva della FIGC prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai soggetti tesserati delle società sportive nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.
Nello specifico l’articolo 9 C.G.S. stabilisce che possa essere comminata ai Dirigenti, ai soci e ai tesserati della società la sanzione della inibizione.
Ai sensi dell’articolo 35 C.G.S. costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, ex art. 35 C.G.S., sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.
La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).
Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva o “gravemente irriguardosa “ di cui al comma 1 dell’art. 36 CGS, poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un che va dal “comportamento meramente negligente e/o imprudente”, ovvero di particolare tenuità dell’offesa arrecata a quello della violenza a cose, all’intimidazione e alle offese gravi.
Nel caso oggetto di scrutinio, la CSA ha ritenuto che la condotta del tesserato dovesse essere qualificata “a metà” tra la gravemente irriguardosa e la violenta e dunque da ritenersi ben applicatala sanzione di 6 mesi di inibizione, in quanto in linea con l’art. 36, comma 1, lett. b) del CGS nella parte in cui parla di “inibizione a tempo determinato”.