TFN -SVE n. 25 – 2020/2021- EFFICACIA “ERGA OMNES” DEL PROTOCOLLO DI INTESA LND-AIC
Premessa
La stagione sportiva 2019/2020 è stata particolarmente travagliata per molti campionati che, sospesi a causa della pandemia, non hanno avuto alcuna ripresa.
Per far fronte alle problematiche relative ai contenziosi aventi ad oggetto il pagamento degli importi derivanti dagli accordi economici, il 25 settembre 2020 veniva stipulato tra LND, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile ed AIC (Associazione Italiana Calciatori) un Protocollo di intesa in cui si stabiliva, a carico delle Società, il riconoscimento ai tesserati/tesserate dell’80% della somma capitale netta dell’accordo economico sottoscritto per la stagione 2019/2020, dedotto quanto eventualmente percepito, per il solo mese di marzo 2020, a titolo di indennità governativa.
Il punto A) del predetto protocollo statuiva che:
“la Società dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre 2020, dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico; per il solo mese di marzo 2020 l’importo previsto sarà determinato al netto delle imposte previste per legge e di quanto eventualmente percepito dal calciatore/calciatrice a titolo di indennità governativa ex art. 96 del Decreto Legge 18.3.2020 n,18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. Qualora l’importo dovuto dalla società, così come innanzi determinato, dovesse superare la somma di € 1.000,00, il pagamento potrà avvenire in due rate di uguale importo, con scadenze al 15 novembre 2020 e 15 gennaio 2021.”
Le società dilettantistiche, provate economicamente dalla sospensione delle attività e spesso dall’interruzione degli incassi, anche a causa della revoca dei contratti di sponsorizzazione, non sempre sono riuscite ad onorare gli accordi economici sottoscritti.
Molte società, destinatarie dei reclami dei calciatori/calciatrici, hanno sostenuto innanzi alla CAE che, a causa della pandemia, vi era stata impossibilità della prestazione sportiva e che ciò avesse determinato un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico; pertanto, ritenevano di non dover corrispondere gli importi relativi ai mesi nei quali di fatto non si era svolta alcuna attività sportiva.
La CAE si è espressa sul tema con le decisioni contenute nel C.U. 181/1 del 2021 in cui, in applicazione del Protocollo LND-AIC, ha accolto i reclami ed ha condannato le società al pagamento dell’importo pari all’80% dell’accordo economico relativo alla stagione 2019/2020.
Massima
Con la decisione n. 25/2020-2021, il TFN Sezione Vertenze Economiche si esprime sul tema confermando l’orientamento della CAE.
La decisione trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, della decisione della CAE in ordine alla condanna al pagamento delle residue somme relative alla stagione 2019/2020, in applicazione, in via equitativa, del Protocollo di Intesa LND-AIC.
Sostiene la Società che il Protocollo di Intesa non sarebbe applicabile in quanto pregiudizievole per le società dilettantistiche e che, pertanto, sarebbe tenuta unicamente al pagamento delle somme sino alla sospensione dei campionati.
Il TFN statuisce che il Protocollo di Intesa tra LND ed AIC deve ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto e lo equipara ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che hanno efficacia per le categorie di appartenenza.
Si legge testualmente che “Il Protocollo, infatti, alla stregua dei CCNL, si applica per categorie con efficacia erga omnes”.
Inoltre, nel caso in esame, il TFN evidenzia che il calciatore, anche nel periodo di sospensione del campionato (dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020) era rimasto a disposizione della società per gli allenamenti.
Il TFN rigetta il reclamo e conferma quanto deciso dalla CAE-LND.
Clicca qui sotto per il testo della decisione.
Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche decisione n. 25 – 2020/2021