Il secondo tesseramento del giocatore proveniente da svincolo può essere considerato “terzo passaggio” del calciatore nella stessa stagione sportiva?
Con la decisione pubblicata in data 7 gennaio 2020 nel Comunicato Ufficiale n. 41, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Abruzzo FIGC-LND ha respinto il ricorso in appello proposto dalla società ricorrente contro la decisione di primo grado, confermando il provvedimento del Giudice Sportivo.
Nel merito, la società ricorrente ha contestato l’impiego di un giocatore della squadra avversaria nel corso della gara, in quanto avvenuto in violazione dell’art. 95, comma 2, delle NOIF: “nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”.
La Corte Sportiva d’Appello ha fatto rilevare che, nel caso di specie, l’ultimo trasferimento, realizzatosi attraverso l’aggiornamento della tessera del giocatore precedentemente svincolato, non equivale al trasferimento, né a cessione di contratto tra due società, come regolati dall’art. 95 NOIF.
Nella fattispecie, precisano ancora i Giudici, è mancato il presupposto del terzo trasferimento o cessione di contratto che avrebbe, di fatto, impedito al calciatore di partecipare a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione sportiva.
In seguito, la Corte Federale d’Appello è intervenuta su tali decisioni, inquadrando la corretta interpretazione dell’art. 95 NOIF: : “l’art. 95, comma 2, delle NOIF deve essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”. (https://www.figc.it/media/122493/sez-unite-decisione-n-82cfa-del-26-giugno-2020.pdf)