Al fine di esaminare il tema riguardante le impugnazioni delle delibere con le quali le singole Federazioni sportive procedono all’approvazione dei loro Statuti e dei loro regolamenti, è necessario porsi nella prospettiva dei rapporti intercorrenti fra l’atto con il quale una FSN (ovvero una DSA) approva il Regolamento (contenente la disposizione eventualmente ritenuta lesiva) e l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva tale Regolamento, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del CONI.

In proposito, si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, dello Statuto, la Giunta Nazionale del CONI “è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate – e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva”.

Il successivo comma 5 dell’art. 7 indica poi, nel dettaglio, le attività che sono esercitate dalla Giunta Nazionale del CONI, attraverso le quali si esplicano le funzioni di indirizzo ed esecuzione dell’attività amministrativa del CONI e il controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate. L’art. 7, comma 5, alla lettera l), prevede, in particolare, che la Giunta Nazionale del CONI “approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”.

Dalle disposizioni contenute nello Statuto del CONI si rileva che la Giunta Nazionale, che costituisce l’organo di amministrazione attiva dell’Ente, esercita quindi anche una funzione di “controllo” sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate e tale attività si esplica attraverso la verifica della “conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale” dello Statuto e dei principali atti regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Nel rispetto dell’autonomia che è stata riconosciuta alle Federazioni Sportive Nazionali con il decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 (c.d. decreto Melandri), il CONI, da un lato, quindi, detta alle Federazioni principi fondamentali, indirizzi e criteri, che sono deliberati dal Consiglio Nazionale (del quale fanno parte anche i Presidenti delle Federazioni Sportive) e, dall’altro, con la Giunta Nazionale, verifica la legittimità degli atti regolamentari adottati dalle Federazioni Sportive e la loro conformità non solo alla legge, ma anche allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali e agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

In tale ambito, l’attività di controllo esercitata dalla Giunta, pur avendo un’ampiezza maggiore rispetto alla mera verifica della legittimità delle deliberazioni adottate dalle Federazioni, resta, tuttavia, pur sempre un atto di controllo esterno di una attività regolamentare che, nei limiti dei principi fondamentali e degli indirizzi e dei criteri dettati dal CONI, è propria delle Federazioni Sportive che la esercitano per il migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Si deve quindi ritenere che un Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva che lo ha adottato e che la sua approvazione, da parte della Giunta Nazionale del CONI, costituisce un momento di verifica estrinseca della sua legittimità, ma non ne determina i contenuti che sono quelli che le Federazioni hanno ritenuto di dover dare allo stesso, pur con i limiti dettati dal rispetto delle regole generali dettate dal CONI.

Quindi un Regolamento federale non può ritenersi un atto a formazione complessa, nel quale coesistono le volontà di due soggetti diversi, ma è un atto di un unico soggetto, le Federazioni Sportive, la cui legittimità e la cui conformità ai principi generali dettati dal CONI è verificata dalla Giunta Nazionale attraverso un’attività di controllo esterno che si conclude con l’approvazione dell’atto o con la sua restituzione alla Federazione, qualora la Giunta ne ravvisi il contrasto con le leggi, i regolamenti e i principi generali del CONI, perché provveda a modificarlo.

L’accertata natura dell’atto di approvazione di un Regolamento federale comporta che l’eventuale impugnazione di una disposizione dello stesso ritenuta lesiva deve essere proposta nei confronti della Federazione Sportiva. Peraltro l’approvazione del CONI, come è tipico delle funzioni di controllo, condiziona l’efficacia del Regolamento. Ciò determina effetti anche ai fini dell’eventuale impugnazione della disposizione regolamentare che, se immediatamente lesiva, in applicazione dei principi generali in materia, può essere impugnata solo dopo l’intervenuta approvazione dell’organo di controllo.

Il Collegio di Garanzia si è in due occasioni pronunciato sul tema riguardante le impugnazioni delle delibere con le quali le singole Federazioni sportive procedono all’approvazione dei loro Statuti e dei loro regolamenti decisioni Sezioni Unite nn. 32/2018 e 17/2020.

Sul punto, il Collegio ha affermato i seguenti principi di diritto:

1) il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale;

2) l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta l’integrazione dei contenuti del Regolamento, ma ne determina la sua efficacia;

3) l’impugnazione (davanti agli Organi di Giustizia federale) di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Regolamento, se la disposizione regolamentare è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell’atto applicativo ritenuto lesivo;

4) l’atto di approvazione della Giunta Nazionale del CONI può essere impugnato solo per eventuali vizi propri e solo in tal caso l’impugnazione può essere proposta davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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