Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Decisione n. 16 del 16/11/2020
La decisione del TFN origina da due autonomi appelli, ai sensi dell’art. 90 comma 2 lett.d) CGS, depositati dall’allenatore e dalla società avverso la decisione della CAEF (Commissione Accordi Economici Femminile).
La questione ha ad oggetto il mancato pagamento del residuo del compenso dovuto all’allenatore esonerato in virtù dell’accordo economico sottoscritto per la stagione 2019/2020.
Il TFN, riuniti i due procedimenti, si pronuncia sulle seguenti questioni.
- 1. Entità del compenso dovuto all’allenatore esonerato.
Il TFN procede analizzando l’accordo economico sottoscritto tra le Parti e distinguendo tra compenso omnicomprensivo dovuto per la stagione e rimborsi (nel caso in esame “rimborsi spese di trasferta”).
In particolare, viene statuito che il compenso forfettario fisso concordato per la stagione è dovuto all’allenatore anche nel caso in cui questi venga esonerato, in quanto l’esonero rappresenta “il recesso su istanza della società, e quindi in danno all’allenatore” e deve “necessariamente far salva la prestazione che l’allenatore avrebbe reso rimanendo al suo posto”.
Diversamente, nel caso in cui l’allenatore rassegni le proprie dimissioni si verrebbe a configurare un danno in capo alla società e, pertanto, in questa ipotesi la società, vista la volontà dell’allenatore di interrompere il rapporto contrattuale, non è tenuta alla corresponsione delle somme oltre la data delle dimissioni.
- 2. Rilevanza delle violazioni disciplinari oggetto di indagine della Procura Federale
Nel caso in esame il TFN evidenzia che la maggior parte delle contestazioni sollevate dalla società nei confronti dell’allenatore hanno data successiva all’esonero e, di conseguenza, devono essere ritenute irrilevanti.
Sottolinea inoltre il Tribunale che “le doglianze della società non si sono concretizzate in una tempestiva azione di risoluzione del rapporto per inadempimento, ma in un immediato esonero senza contestazioni. La scelta non è priva di rilevanza, avendo evidentemente rinunciato la società a porre in essere le autotutele previste dalla legge per le altrui inadempienze.”
- 3. Valutazione dei pagamenti e loro imputazioni
Il Tribunale ricorda che, fatto salvo quanto statuito dall’art. 94 sexies, sesto comma, NOIF
(“I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.”), i fatti non contestati dalle Parti possono essere valutati dallo stesso per la ricerca della verità.
- 4. Richiesta di riduzione ad equità del compenso a causa del Covid-19
La società, nel proprio atto di appello, chiedeva di ridurre ad equità il compenso pattuito con l’allenatore in ragione della sospensione dei campionati per COVID-19.
Il TFN specifica che, premessa la generale “complessità” nel sostituirsi alla volontà delle Parti che hanno raggiunto e sottoscritto un accordo (con esplicito richiamo alla a relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 pubblicata dall’Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione in tema di novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid19 in ambito contrattuale e concorsuale, in cui viene statuito che l’intervento sostitutivo del Giudice sembrerebbe ammissibile solo per ristabilire l’equilibrio del contratto, qualora le Parti abbiano voluto ripartirsi il rischio contrattuale; pertanto si tratterebbe di interpretazione secondo buona fede ai sensi dell’art. 1366 c.c.) nel caso in esame, la società aveva comunque provveduto ad un esonero e, pertanto, la prestazione dell’allenatore, indipendentemente dalla sospensione del campionato, non sarebbe in ogni caso stata resa.
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