CFA FIGC sez. IV CU 44 del 06.11.2020 – Firma apocrifa – prova dell’illecito – attività della procura federale – Responsabilità disciplinare

QUESTIONE: 

Quando possiamo affermare che è provata la firma apocrifa sul modulo di tesseramento ai fini della responsabilità disciplinare? In che cosa deve consistere l’attività d’indagine della procura federale in materia?

MASSIMA:

La CFA sez. IV ha chiarito il grado di prova che bisogna raggiungere per affermare la responsabilità disciplinare in tema di apocrifa della firma sul modulo di tesseramento.

In particolare ha sottolineato che la perizia di parte è un principio di prova, non dimostra chi ha apposto la firma sul modulo di tesseramento si limita a far emergere la falsità della firma.

Detto ciò la Corte afferma che la procura federale, ai sensi dell’art. 113 CGS, ha la possibilità di procurarsi altri principi di prova.

La CFA non si limita a definire in generale il compito della Procura ma elenca quali attività doveva svolgere:

” La Procura, in particolare, era in condizione di reperire copia in Federazione di tutti i tesseramenti della società Lucento per la stagione agonistica in questione e per quelle precedenti riguardanti il calciatore e/o altri compagni di squadra, poteva, ad esempio, disporre audizione di tesserati e non – tra cui il presidente e il vicepresidente della Lucento – per verificare le modalità con cui è disposta la sottoscrizione dei moduli di tesseramento e la loro consegna agli interessati, poteva verificare se anche altri calciatori della medesima società avevano chiesto lo svincolo e per quale motivo, poteva soffermarsi sull’osservazione per la quale, solo a fine campionato, il calciatore aveva lamentato l’irregolarità del tesseramento, poteva valutare la costanza e la presenza del calciatore durante la stagione agonistica per la quale reclamava il tesseramento “anomalo”, poteva e doveva, in sostanza, valutare tutte le circostanze correlate alla situazione tra cui, non ultima, quella riferita dalle parti reclamate in ordine alla valutazione peritale basata solo su due firme “in originale”, senza sottoscrizione autografa “in presenza” della madre del calciatore.”

Di Francesco Casarola

Avv. Francesco Casarola  –  francesco@avvocatocasarola.itAvvocato iscritto all'albo degli avvocati di RomaDottore di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello Sport” presso l’Università di Teramo.Giornalista pubblicista.Agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC dal 2012 al 2018Nato a Castellaneta il 27.04.1985. Si Laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2010 con una tesi in diritto sportivo  dal titolo “il vincolo dello sportivo dilettante. Prospettive ed evoluzione”. Si specializza attraverso il Master in diritto ed economia dello Sport presso l’Università LUMSA ed il corso di perfezionamento presso l’Università di Milano in Giustizia Sportiva.Docente di Diritto ed Economia dello Sport dal 2016 presso l’Istituto Santa Maria Liceo Scientifico Sportivo.In ambito sportivo ricopre i seguenti ruoli: membro della Corte Sportiva d’Appello della F.I.Bi.S e della Corte Federale d’Appello della ConfSport, arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P, membro della Commissione carte federali LND.

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