EU regulations and Europe Union flag.

In esecuzione della previsione contemplata all’art. 25, comma 4 del Regolamento CONI agenti sportivi il CONI ha, di recente, provveduto a pubblicare la tabella di equipollenza (approvata con delibera della Giunta Nazionale CONI del 5 agosto 2020) e le misure compensative alle quali dovranno sottoporsi gli agenti sportivi sprovvisti del c.d. «titolo abilitativo unionale equipollente».
Quanto contemplato dalla tabella di equipollenza e dal regolamento delle misure compensative consente di fare un riepilogo complessivo delle disposizioni “legislative” e afferenti alla regolamentazione di dettaglio discendente sia generale che specialistica di settore – peraltro già esaminate allorquando si è provveduto a illustrare il Regolamento pubblicato nello scorso mese di maggio (per l’analisi effettuata vedi qui:  Regolamento agenti sportivi CONI) – inerenti e applicabili alla figura del c.d. agente stabilito.
Al fin di comprendere meglio quanto la tematica sia stata oggetto di approfondimento nell’ultimo anno, giova partire rammentando la giurisprudenza sul punto dei primi mesi del 2020 sia pur limitatamente al perimetro della giustizia sportiva (essendo ancora in attesa delle pronunce del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi incardinati innanzi al TAR Lazio) e, segnatamente:
1) la decisione n. 7 del 24 gennaio 2020 del Collegio di Garanzia presso il CONI espressosi a Sezioni Unite che ha chiarito, tra le altre cose, anche i poteri della Commissione CONI degli Agenti sportivi (per ulteriori chiarimenti in proposito: Iscrizione Agenti Sportivi stabiliti – Poteri della Commissione CONI degli Agenti Sportivi);
2) e la pronuncia n. 15 del 4 marzo 2020 della prima sezione Collegio di Garanzia presso il CONI in materia di agenti stabiliti, con particolare riferimento all’organizzazione dell’attività in forma societaria che dovrà risultare pienamente conforme alle disposizioni enucleate all’interno del Regolamento Agenti sportivi CONI (per approfondire vedi:  Agenti sportivi in forma societaria).
Corre l’obbligo sottolineare che, nel frattempo, il CONI aveva provveduto a formulare richiesta di precisazioni dal punto di vista interpretativo del DPCM del 2018, che hanno portato al Decreto del Ministro delle politiche giovanili e dello sport del 24 febbraio 2020 (pubblicato il 23 marzo 2020) nel quale sono state apportate modifiche e specificazioni con riferimento al precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 in materia di agenti sportivi propedeutiche alla successiva emanazione delle disposizioni attuative da parte del CONI – in qualità di soggetto delegato – e delle Federazioni sportive nazionali aderenti al professionismo.
A seguito di tali puntualizzazioni apportate dal D.M. del 24 febbraio 2020 (pubblicato il 23 marzo 2020) e sulla scorta dei principi di matrice comunitaria in materia di professioni regolamentate, espressamente menzionati e applicati dal CONI sono state dettate all’interno del nuovo Regolamento CONI agenti sportivi disposizioni specifiche con riferimento all’inquadramento e alla disciplina applicabile anche per ciò che concerne la figura del c.d. agente stabilito.
Ripercorrendo i tratti salienti è d’uopo, prima facie, evidenziare che all’art. 2, comma 1, lett. f) del testé menzionato Regolamento viene definito agente sportivo stabilito: «Il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2 – ovverosia le attività riservate all’agente sportivo –».
Sempre all’art. 2, comma 1, lo stesso Regolamento precisa cosa s’intenda per misura compensativa e titolo abilitativo unionale equipollente.
Nello specifico, alla lettera d) si definisce misura compensativa «l’attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, consistente, a scelta dell’interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni», mentre alla successiva lettera j) che tratta del titolo abilitativo unionale equipollente lo si qualifica come «il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese».
In proposito vengono, altresì, in rilievo le previsioni contenute nel medesimo articolo indicate alle lettere:
l) «titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative»: «il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all’estero»;
p) «prove equipollenti»: «esame di abilitazione svolto in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI»;
q) «tabella di equipollenza»: «tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l’equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese».
Dalla ricostruzione regolamentare tratteggiata, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’Ordinamento generale sia nazionale che comunitario ne discendono i seguenti principi:
il possesso di titolo abilitativo unionale equipollente consente l’iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale (art. 11, comma 6) e decorsi tre anni dall’iscrizione di cui all’art.3, comma 1, lettera b), gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale professionistica possono domandare l’iscrizione al Registro nazionale senza essere sottoposti all’esame di abilitazione (art. 11, comma 7);
• sono, invece, previste misure compensative alle quali il professionista-agente sportivo, che desidera essere inserito nella sezione agenti stabiliti, sarà chiamato a sottoporsi in caso di mancato conseguimento del c.d. «titolo abilitativo unionale equipollente» o per meglio dire, di mancato superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea (e non solo per ciò che diremo da qui a breve).
Come anticipavamo in esordio, in esecuzione della previsione contemplata all’art. 25, comma 4 del Regolamento CONI agenti sportivi l’Ente sportivo (in qualità di soggetto delegato dal D.M. a stabilire modalità e condizioni di tale concreta operatività degli agenti stabiliti) ha, di recente, provveduto a pubblicare la tabella di equipollenza e le misure compensative alle quali dovranno sottoporsi gli agenti sprovvisti del c.d. «titolo abilitativo unionale equipollente».
Ebbene, quanto contemplato dalla tabella di equipollenza (per esaminarla clicca qui) e dal regolamento delle misure compensative (di seguito è possibile consultare il testo del citato regolamento) con riferimento al c.d. agente stabilito è sintetizzabile nei seguenti dettami:
a) l’agente in possesso di titolo abilitativo unionale equipollente a far data dal 1° aprile 2015 – sostanzialmente, solo l’agente che ha conseguito un titolo abilitativo francese in base alle risultanze fornite nella tabella di equipollenza, avendo la Francia regolamentato l’accesso alla professione di agente sportivo in maniera simile all’Italia – potrà richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del Registro federale riservata agli agenti sportivi stabiliti in ottemperanza alle previsioni dettate all’artt. 11, commi 6 e 7;
b) l’agente stabilito sprovvisto di titolo «titolo abilitativo unionale equipollente» al fine di conseguire il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale sarà, invece, chiamato a sottoporsi alle misure compensative consistenti, a scelta dell’interessato:
in una prova attitudinale, che si compone di un esame scritto e uno orale (art. 4 del Regolamento ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali sportivi conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attività professionali sportive a titolo oneroso di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportive, dirigente sportivo, ufficiale di gara, agente sportivo e approvazione dell’Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ);
o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni (artt. 7 e 8 del Regolamento ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali sportivi conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attività professionali sportive a titolo oneroso di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportive, dirigente sportivo, ufficiale di gara, agente sportivo e approvazione dell’Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ), al termine del quale sarà predisposta una relazione finale di valutazione nella quale si certificherà se il tirocinante avrà colmato le lacune formative ovvero necessiterà di ulteriore periodo formativo.
Nonostante quanto sinora esposto e la stessa tabella di equipollenza che indica esclusivamente Paesi appartenenti all’UE, stando a quanto espressamente indicato all’art. 9 del regolamento appena citato, si apprende che le testé richiamate disposizioni in esso contenute sono applicabili, altresì, ai titoli professionali «conseguiti in ambito non comunitario, nel rispetto dell’applicazione delle misure compensative, se dovute», riservando al CONI la competenza in ordine alla scelta della misura compensativa.
Per completezza di trattazione, anche per i concreti riflessi operativi sulla possibilità d’iscrizione e sulla concreta attività degli agenti stabiliti privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si rende doveroso rammentare, in chiusura, il nuovo istituto della c.d. domiciliazione, prevista dunque non più solo per gli Agenti di Paesi extra-UE, ma anche per quelli agenti che non abbiano affrontato prove abilitative equipollenti a quelle italiane; essa è  disciplinata all’art. 23 del Regolamento CONI agenti sportivi e presenta complessità e peculiarità che la caratterizzano (essendo prevista, peraltro, per ogni singola operazione) rispetto alla “procedura di stabilimento” sinora descritta. L’art. 23 Regolamento CONI agenti sportivi fissa, infatti, termini e modalità per procedere alla c.d. domiciliazione alla quale possono accedere anche gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, ma privi di titolo abilitativo unionale equipollente, purché il domiciliante sia in possesso dei requisiti espressamente previsti al comma 3 del medesimo articolo e dunque:
• sia residente da prima del 1° gennaio 2018 nel Paese nel cui elenco federale risulta registrato;
• o sia registrato all’elenco federale di detto Paese da almeno 5 anni.
Orbene, a seguito dei chiarimenti forniti dal D.M. del 24 febbraio 2020 al precedente DPCM del 2018, della successiva approvazione con deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 127 del 14 maggio 2020 del Regolamento Agenti sportivi vigente (che fa, in esordio, espresso riferimento ai principi e alle direttive di matrice comunitaria in materia di professioni regolamentate) e con la pubblicazione della tabella di equipollenza e del regolamento riportante le misure compensative alle quali dovranno sottoporsi gli agenti sportivi sprovvisti del c.d. «titolo abilitativo unionale equipollente» si ha oggi un quadro completo e puntuale della regolamentazione anche per ciò che attiene alla c.d. figura dell’agente stabilito che dovrà quindi, necessariamente, possedere i requisiti soggettivi e oggettivi contemplati dalla normativa tutta – sia dell’Ordinamento generale, che specialistica di settore – al fine di poter invocare il diritto di stabilimento ed essere, quindi, iscritto (o anche per mantenere l’iscrizione senza incorrere nei motivi di cancellazione ex art. 7, comma 1, lett. d) e prevista all’art. 10, comma 1, lett.  g) del Regolamento CONI agenti sportivi) nella sezione speciale del Registro federale riservata agli agenti sportivi stabiliti.

 

Di seguito è possibile consultare il testo integrale del Regolamento CONI agenti sportivi

Fonte: CONI

 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, contatta l’autore: agentesportivo.legalconsulting@gmail.com

 

Come citare l’articolo:
Avv. Antonio d’Atri, Agenti sportivi stabiliti. Tabella di equipollenza e misure compensative. Dirittosportivo.com ISSN: 2723-9268.

Di Antonio d'Atri

Avv. Antonio d’Atri – agentesportivo.legalconsulting@gmail.comAvv. di diritto sportivo e Agente Sportivo regolarmente iscritto presso CONI e FIGC.Laureatosi in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2005 con una tesi in diritto sportivo dal titolo “Le società sportive nel diritto comunitario”, si occupa inizialmente dell’affiliazione delle società sportive dilettantistiche presso la FITET svolgendo, al contempo, un corso di alta specializzazione sull’internazionalizzazione delle imprese e uno sul diritto dello sport, con particolare riferimento a quelle sportive calcistiche.Successivamente, ottiene la “licenza-il titolo abilitativo” di Agente Fifa autorizzato FIGC superando il relativo esame e consegue, altresì, il titolo di avvocato specializzandosi anche nel diritto sportivo sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.Relatore a diversi convegni e incontri di diritto sportivo trattando, in particolare, l’evoluzione della normativa in materia di agenti sportivi, i trasferimenti di calciatori professionisti nonché l’assistenza legale e le tutele sia contrattuali che sindacali previste dalla normativa statuale e specialistica di settore.Consegue Master in regolazione dell’attività e dei mercati finanziari presso LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli).Avvocato fiduciario della IAFA (Italian Association of Football Agents).

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