Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, Decisioni nn. 2 e 3 – stagione 2020/2021
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche torna, con le decisioni numero 2 e 3 della corrente stagione sportiva, sul tema della necessaria sussistenza di una continuità del tesseramento del calciatore ai fini del riconoscimento del premio di preparazione.
A norma dell’art. 96 comma 2 NOIF, attualmente vigente, “Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. [… ] Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.”
Il Tribunale, come già esplicitato in numerose precedenti decisioni, ribadisce che “occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i 3”(oggi 5, a seguito dell’ultima riforma intervenuta in materia) “ anni precedenti, e per l’intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento del giovane calciatore per le 3 stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante”.
Pertanto, volendo sintetizzare, è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti per il riconoscimento del premio di preparazione:
- Tesseramento per l’intera stagione;
- Continuità del Tesseramento per tutte e 5 le stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale.
Diversamente, in assenza di tali requisiti, il premio risulta non dovuto.
Inoltre, il TFN –SVE, nella decisione n. 3, statuisce che ai fini della continuità del tesseramento non può essere addotto dalla società la sussistenza di un tesseramento per un campionato diverso da quello federale FIGC.
Si legge infatti che “[ …] non può attribuirsi dinanzi a questo Tribunale alcun valore al presunto tesseramento del calciatore nel campionato CSI in quanto lo stesso non può produrre alcun effetto ai fini federali, essendo il CSI una realtà sportiva completamente estranea alla FIGC, presso la quale difetta l’imprescindibile condizione del tesseramento.”
TFN – SVE decisione n. 2- 2020/2021
TFN -SVE decisione n. 3 – 2020/2021