CFA FIGC sez. I n. 48 del 04/02/2020 – Motivazione – Rimborso spese dilettante
QUESTIONE: In cosa deve consistere la motivazione della decisione del Tribunale Federale Territoriale? Vi è violazione, ed entro quali limiti, nel caso si sottoscriva un accordo di rimborso spese nei dilettanti?
MASSIMA: La CFA Sez. I nella decisione in massima ha risposto ai quesiti sopra delineati. In particolare l’organo di giustizia ha affermato che il TFT, nel caso in questione, ha motivato la decisione attraverso un puntuale richiamo delle norme ovvero riportando l’art. 94 c. 1 lett. a NOIF e l’art. 43 Regolamento LND
La Corte sottolinea che la ratio delle norme, sopra richiamate, è da rintracciare nella natura del dilettantismo. Si presuppone, infatti, “che ogni elemento mercenario non deve avere ingresso né sotto forma di compensi o premi, né sotto forma di rimborso spese“.
Se da una parte è da escludere la “locupletazione” economica semplicemente la compensazione di denaro. Dall’altra parte la decisione sottolinea che non si esclude “il fatto che la società dilettantistica possa mettere a disposizione del giocatore taluni benefit, che possono essere detratti fiscalemtno fino all’importo forfettario di 7.500 euro (ora 10.000 euro) come (…) concessione di alloggio ovvero, fornire vitto o tessere per utilizzare servizi pubblici ma non di erogare denaro.”
In sintesi la Corte vuole affermare che le società dilettantistiche non possono corrispondere denaro direttamente agli atleti ma possono elargire benefit al fine di incentivare la pratica sportiva.