Sommario: 1. Introduzione, 2. Il quadro normativo: l’art. 21 CGS. 3. La giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione, Decisione n. 20 e Decisione n. 21 del 24 marzo 2020. 4 Conclusioni. 

  1. Introduzione

Può giocare?”. La risposta a questa semplice e apparentemente banale domanda può determinare l’evoluzione del campionato di un club e, pertanto, di una stagione. Spesso, infatti, il risultato del campo di una gara ufficiale è stato sovvertito dalle decisioni della giustizia sportiva che hanno accertato la posizione irregolare di atleti impiegati, statuendo la perdita della gara a carico della società che lo ha indebitamente utilizzato. 

Nella maggior parte dei casi in giurisprudenza, la “posizione irregolare” è dovuta a squalifiche pregresse dei tesserati, che se talvolta possono sfuggire anche al controllo dei più attenti dirigenti, in altri casi non vengono considerate tali sulla base dell’interpretazione di alcune norme relative al meccanismo della cosiddetta “esecuzione delle sanzioni”. In particolare, casi recenti hanno riguardato calciatori che hanno cambiato società ed altri che hanno cambiato attività (dal calcio a 5 al calcio a 11). 

La giurisprudenza sportiva ha evidenziato che il punto focale in tema si esecuzione delle sanzioni riguarda il corretto bilanciamento tra due principi: il principio di effettività (i.e. afflittività) della sanzione (che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza) ed il principio di separazione (i.e. omogeneità) delle competizioni (in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere l’infrazione). 

Quanto al calcio, l’argomento è disciplinato dall’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, in particolare dai commi 2, 6 e 7. Le relative dispute, arrivate fino al Collegio di Garanzia dello Sport (I sez.), si sono concluse con le decisioni n. 20 e n. 21, pubblicate in data 24 marzo 2020.

  1. Il quadro normativo: l’art. 21 CGS.

Il novellato Codice di giustizia sportiva FIGC, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019, ha trasfuso l’art. 22 del vecchio Codice (rubricato “Esecuzione delle sanzioni”) nel novellato e più specifico art. 21 (rubricato “Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici”), lasciando tuttavia inalterata sia la sostanza che la stessa ratio dell’impianto normativo. 

L’architrave della norma riguarda ancora il rispetto dei principi di “afflittività” ed “omogeneità” della sanzione irrogata, ribaditi dal comma 2 prima parte: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. 

Tuttavia, al seguente comma 6 è specificato che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” mentre il comma 7 dispone che “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all’art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”. Fin qui la norma di riferimento.

  1. La giurisprudenza: Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione, Decisione n. 20 e Decisione n. 21 del 24 marzo 2020

Recentemente è toccato al Collegio di Garanzia dello Sport dirimere due controversie relative all’interpretazione normativa in due casi specifici.

La decisione del Collegio (I sez.) n. 20 del 24 marzo 2020 (ricorso Ssd Vigasio Arl/FIGC/Asd Cjarlins Muzane) riguarda la richiesta di annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, resa a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 027/CSA del 25 novembre 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in secondo grado dalla Asd Cjarlins Muzane, è stata annullata, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo (1-0 in favore di quest’ultima), la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 24 del 18 settembre 2019, con cui, in adesione al reclamo presentato in prima istanza dalla SSD Vigasio Arl, era stata inflitta alla suddetta Asd Cjarlins Muzane la punizione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Ssd Vigasio – Asd Cjarlins Muzane del 1° settembre 2019, per la violazione dell’art. 21. 7, del CGS FIGC.

Come si legge in decisione, “la vicenda sportiva trae origine dal reclamo proposto il 2 settembre 2019 dalla ASD Vigasio, la quale contestava la regolarità della gara disputata tra Cjarlins Muzane e Vigasio, poiché, in capo al calciatore Matteo Gubellini, schierato dalla Cjarlins Muzane, residuava una giornata di squalifica dalla precedente stagione sportiva, al termine del campionato “Berretti”, quando il Gubellini era tesserato con la U.S Triestina Calcio 1918, e, ciononostante, veniva impiegato nella prima squadra del Cjarlins Muzane nella gara contro Vigasio. Il Collegio osserva che il Gubellini non aveva scontato la giornata di squalifica nel Campionato Berretti e che lo stesso partecipava alla prima giornata del Campionato di serie ‘D’ con il nuovo sodalizio, pur non avendo ancora scontato la suddetta squalifica”. 

I giudici di Palazzo H, nella richiamata sentenza, scrivono quanto segue: “Il Collegio osserva che il Gubellini non aveva scontato la giornata di squalifica nel Campionato Berretti e che lo stesso partecipava alla prima giornata del Campionato di serie ‘D’ con il nuovo sodalizio, pur non avendo ancora scontato la suddetta squalifica. La fattispecie è regolata dall’art. 21, commi 6 e 7, del CGS (obbligo di scontare la sanzione nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società) e non dalla previsione generale ex art. 21, comma 2, CGS”, sottolineando come “[…] Quindi, nella fattispecie, il principio di omogeneità, di cui all’art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e, pertanto, il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra. Nella fattispecie è, dunque, applicabile la previsione speciale di cui all’art. 21, comma 7, CGS. Ne consegue che il calciatore Gubellini è stato schierato indebitamente nella gara de qua”.

Non chiarissimi appaiono, così come scritti, i passaggi successivi, che si riportano per doverosa completezza espositiva: “Il Collegio osserva che la stessa Corte rileva «che il calciatore Matteo Gubellini è ancora in età per partecipare a gare del settore giovanile della Cjarlins Muzane, categoria Juniores, equivalente alla categoria “Berretti” del precedente sodalizio US Triestina dal quale proviene e dove era stato raggiunto dalla sanzione». Il Gubellini, nato nell’anno 2000, è un ‘fuori quota’, ex art. 2 del Regolamento del Campionato Nazionale Juniores ‘Under 19’ 2019/2020 e, pertanto, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale a SS.UU indica le modalità di esecuzione in caso di cambio di squadre del ‘fuori quota’. L’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata”. 

Il Collegio conclude ribadendo ancora che “quanto disposto dall’art. 21, commi 6 e 7, del CGS risulta essere in netto contrasto con il principio enunciato dalla Corte Sportiva d’Appello – SS.UU, anche alla luce della acclarata posizione irregolare del calciatore Matteo Gubellini, così come statuito nella decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, che aveva riconosciuto l’indebito utilizzo del tesserato”.

Il ricorso è stato pertanto accolto, ripristinando la decisione del Giudice Sportivo (posizione irregolare del calciatore Gubellini e conseguente punizione della perdita della gara a carico della società Cjarlins Muzane).

L’altra decisione del Collegio (I sez.) n. 21 del 24 marzo 2020 (ricorso Asd Società Sportiva Lazio Calcio a cinque/FIGC/LND/Divisione Calcio a 5 FIGC-LND/Asd Olimpus Roma) riguarda la richiesta di annullamento della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0060/2019, pubblicata, quanto alle motivazioni, il 10 dicembre 2019 e notificata in pari data, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla Asd Società Sportiva Lazio Calcio a 5, avente ad oggetto la Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, pubblicata sul C.U. n. 173 del 23 ottobre 2019.

I fatti sono puntualmente ricostruiti dallo stesso Collegio: “La vicenda sportiva trae origine dalla partecipazione dei giocatori Valerio Barigelli e Fedrigo Dall’Agnol Vinicius alla gara del 5 ottobre 2019 tra la ASD SS Lazio e la Olimpus Roma, in posizione irregolare, poiché squalificati nella precedente stagione per un numero di giornate pari a tre per il Barigelli, e pari ad uno per il Fedrigo Dall’Agnol. All’inizio della stagione agonistica 2019/2020, i due calciatori si svincolavano dalla ricorrente e si tesseravano per un club di Calcio a undici, l’ASD Monte Mario. Il sig. Barigelli si tesserava il 26 agosto 2019, mentre il sig. Fedrigo Dall’Agnol in data 1 settembre 2019 e, in data 11 settembre 2019, gli stessi si trasferivano alla S.S. Lazio Calcio a cinque. 

La posizione dei giocatori coinvolti nell’odierno procedimento può riassumersi come segue: 

a) Il sig. Barigelli scontava la prima giornata di squalifica nella gara ASD Atlanta Grosseto contro la ASD Todis Lido di Ostia Futsal del 27 aprile 2019 del Campionato Nazionale di Calcio a cinque, serie A/2 2018/2019; poi il medesimo, tesserato il 26 agosto 2019 con la società Monte Mario di Calcio a undici, scontava la seconda giornata di squalifica nella gara ASD Monte Mario contro Fregene Maccarese Calcio in data 8 settembre 2019, valevole per il Campionato di Calcio Promozione Laziale 2019/2020 girone A; successivamente lo stesso si trasferiva, in data 11 settembre 2019, alla SS Lazio Calcio a cinque.

b) Il sig. Fedrigo Dall’Agnol, tesserato nella scorsa stagione con l’ASD Milano Calcio a cinque e sanzionato con una giornata di squalifica, si tesserava, in data 1 settembre 2019, con la ASD Monte Mario di Calcio a undici e scontava detta sanzione nella gara ASD Monte Mario – Fregene Maccarese Calcio, in data 8 settembre 2019, del Campionato di Calcio Promozione Laziale. Pertanto, entrambi i giocatori si trovavano in posizione irregolare al momento della gara tra la SS Lazio Calcio a cinque e la ASD Olimpus Roma del 26 ottobre 2019”.

Nelle considerazioni in diritto, il Collegio non solo sceglie di dare prevalenza al “principio di omogeneità” (“I principi della disciplina del Calcio a cinque sono diversi dai principi del Calcio a undici, poiché vengono impiegati regolamenti di giuoco diversi e, di conseguenza, modalità di erogazione delle sanzioni radicalmente differenti e non è possibile espiare sanzioni in una disciplina diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogata. I due calciatori sopra detti hanno cambiato attività – dal Calcio a cinque al Calcio a undici – e, quindi, non potevano scontare la sanzione nel Calcio a undici”) rispetto al “principio di effettività” (sono gli stessi giudici a scrivere che “I principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. I due calciatori hanno cambiato, momentaneamente, ‘disciplina sportiva’ da una compagine di Calcio a cinque ad una compagine di Calcio a undici, per poi tornare, dopo pochi giorni, ad altra società di Calcio a cinque. Il principio di omogeneità deve essere rispettato: i due calciatori partecipano ancora a campionati omogenei a quello nel quale hanno subito la squalifica”), ma valorizza anche il rispetto dei cosiddetti “principi di buona fede, lealtà e correttezza” (“Il Collegio osserva che non appare possibile espiare una sanzione in una disciplina sportiva diversa da quella in cui la stessa è stata irrogata e i fatti accaduti, se fossero ritenuti legittimi, concretizzerebbero un abuso del diritto, che è stato qualificato dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia «nell’uso eccessivo di un potere che pure si possiede, al solo fine di arrecare danno a terzi, ovvero per ricavarne, in qualche modo, un indebito vantaggio» – Parere n. 7/2016 -, con violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza”). A conclusione della decisione, si legge: “La decisione impugnata ha valutato correttamente i criteri dell’omogeneità e della continuità, interrotti con l’operazione di passaggio dalla divisione Calcio a cinque al Calcio a undici, per poi tornare nuovamente nel Calcio a cinque, dove gli stessi hanno sempre militato, in via quasi esclusiva, nel corso delle rispettive carriere sportive. Il tentativo di aggirare la sanzione sportiva irrogata, appare chiaro: se ciò fosse consentito, tutte le società con calciatori in posizione di residuo di squalifica potrebbero accordarsi con altra compagine del Calcio a undici, e viceversa, per eludere la norma. Né appare violato l’art. 21, commi 2 – 6 – 7, CGS FIGC”.

Il ricorso è stato pertanto respinto, confermando così la posizione irregolare dei calciatori schierati dalla ASD SS Lazio C5 nella gara contro la Olimpus Roma, con la (notevole) soccombenza di spese pari a € 4.000.

  1. Conclusioni

Il principio di “certezza del diritto” si fonda sull’esigenza, da parte di tutti gli attori, di un’applicazione prevedibile delle norme, per evitare conseguenze abnormi: si pensi a quanto accaduto nel 2003, quando una serie di ricorsi a catena innescati proprio dall’impiego di un calciatore (presuntivamente) squalificato (il famoso “caso Martinelli” o “caso Catania”) rese impossibile il regolare avvio dei campionati, rendendo necessario l’intervento del Governo con un Decreto Legge poi convertito nella celebre Legge 280/2003 sull’autonomia dell’ordinamento sportivo.  

In tema di “esecuzione delle sanzioni”, le prime linee guida di un organo di giustizia risalgono al 2006, quando su richiesta della Commissione d’Appello Federale FIGC, la Corte Federale ha espresso un “parere interpretativo ai sensi dell’art. 22.1 a) CGS in ordine a decisioni discordi ed inconciliabili adottate da organi disciplinari in tema di esecuzione delle sanzioni” (cf. C.U. n. 13/CF dell’11 aprile 2006): “La Corte Federale esprime il parere interpretativo che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni”.

Tale orientamento è stato fatto proprio ed osservato dagli organi di giustizia sportiva anche in seguito alle diverse riforme dei vari Codici di giustizia sportiva dal 2006 ad oggi, ad eccezione della delibera adottata dalle SS. UU. della CSA/FIGC appellata ed annullata in ultimo grado.

La funzione nomofilattica assicurata dal Collegio di Garanzia dello Sport offre un importante punto di riferimento per gli addetti ai lavori, e alla luce delle richiamate decisioni sembrano suggerire (seppur prudenzialmente, come vedremo in seguito) due linee guida generali:

  1. il calciatore che, anche nel corso della stagione, cambia società o categoria di appartenenza (in caso di attività del SGS, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores), sconta la squalifica, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza. L’unica eccezione (che non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte) riguarda le sanzioni inflitte alle gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, che si scontano nelle rispettive competizioni;
  2. il calciatore che cambia disciplina (dal calcio a 11 al calcio a 5 o viceversa) non dovrà scontare nella nuova disciplina eventuali sanzioni residue “a giornate” (in quanto quelle “a tempo” sono sempre e comunque esecutive per le attività nell’ambito della Federazione). Tali sanzioni residue saranno scontate soltanto quando il calciatore (che, in caso di variazione di attività, fermo restando il tesseramento con la propria società, alla prima variazione assume contemporaneamente il tesseramento con la società della diversa disciplina) tornerà a svolgere l’attività della disciplina i cui organi di giustizia avevano irrogato le sanzioni.

Sembrano opportune alcune considerazioni e riflessioni finali.

Quanto al primo principio, la decisione assunta relativa al cambio di società all’interno della stessa disciplina sembra avere portata universale e non solo particolare, come si potrebbe intendere analizzando alcuni passaggi della sentenza che si riferiscono al caso di un calciatore “fuori quota”, e cioè non più in età per partecipare alla categoria equivalente. 

A questa conclusione si perviene tenendo conto non solo dell’assoluta specificità dei commi 6 e 7 rispetto al comma 2 (lex specialis derogat generali) dell’art. 21, ma anche dell’inequivoco tenore letterale della norma specifica (art. 21.7 prima parte): “Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza […] la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza […]”). Una lettura della norma così orientata permette di conservare, peraltro, l’immutata efficacia dell’interpretazione già enunciata dalla Corte Federale FIGC nel 2006, secondo cui il cambio di società è condizione sufficiente per scontare eventuali sanzioni residue in gare ufficiali della prima squadra.

Quanto al secondo principio, lo stesso sembra effettivamente derogare finanche all’art. 21 c. 7 ultima parte CGS FIGC (“qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”). 

L’intervento del legislatore (anche per evitare valutazioni ex post) è auspicabile, poiché tale ultima norma contrasta con l’ “Annexe 7” (“Rules for the Status and Transfer of Futsal Players”) del “Regulations Status and Trasfer Player FIFA”, che al punto 6 (“Enforcement of disciplinary sanctions”) comma 1, dispone: “A suspension imposed in terms of matches – cf. art. 20 paras 1 and 2 of the FIFA Disciplinary Code – on a player for ad infringement committed when playing futsal or in relation to a futsal match shall only affect the player’s partecipation for his futsal club. Similarly, a suspension imposed in terms of matches on a player participating in eleven-a-sid-football shall only affect the player’s partecipation for his eleven-a-sid club”. Del resto, anche l’ultima edizione di tale Regolamento (Marzo 2020) prevede l’obbligo per le Federazioni di recepire tale norma senza modifiche (cf. Annexe 7, 2.4).

In sostanza, secondo gli ultimi arresti giurisprudenziali sull’esecuzione delle sanzioni, il dibattito sul bilanciamento tra i principi di effettività ed omogeneità sembra risolversi con la prevalenza del secondo sul primo. Tale regola generale subisce un’eccezione soltanto quando lo stesso principio di omogeneità non è più applicabile (decisione Vigasio), non anche in seguito ad un cambio di disciplina (decisione Lazio c5).

Per quanto il principio di omogeneità (e di separazione) delle competizioni sia certamente più intuitivo, il principio di effettività rischia, talvolta, di essere compromesso, come nei casi seguenti:

  1. non tutti i calciatori che si trasferiscono da una società all’altra sono immediatamente “pronti” per la prima squadra, dunque un mancato impiego iniziale potrebbe essere giustificato da “scelte tecniche” prima ancora che dalla necessità di scontare sanzioni residue;
  2. non tutti i calciatori che cambiano attività lo fanno “temporaneamente”, dunque un’eventuale scelta di partecipare “definitivamente” ad una disciplina diversa comporterebbe l’impossibilità di scontare “sine die” una sanzione irrogata.

Il legislatore sportivo ha (parzialmente) rimediato al problema con il C.U. n. 165/A Segreteria Federale FIGC del 25 febbraio 2020, che ha ufficializzato la modifica del già citato art. 21.7 CGS: “La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di cui all’art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 3”.

Le 10 giornate di squalifica rappresentano infatti il minimo edittale in caso di infrazioni legate a comportamenti discriminatori da parte dei calciatori: in base all’ultimo aggiornamento normativo, questo tipo di sanzione avrà esecuzione come una squalifica “a tempo”, impedendo ai calciatori “qualsiasi attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa”. 

Giusto così: potranno restare impuniti gli indisciplinati, non i razzisti.

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Di Marco Santopaolo

Marco Santopaolo – catiello@hotmail.comIscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi Sezione Collaboratori della Gestione Sportiva F.I.G.C. dal 2012. Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2005.Dirigente sportivo dal 2007, ha lavorato con diverse società di calcio occupandosi di aspetti amministrativi e organizzativi nonché di comunicazione e diritto sportivo, curando atti, istanze, ricorsi e reclami indirizzati ad organi federali di giustizia sia regionali che nazionali.Ha partecipato a diversi corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sport e diritto, anche in qualità di relatore.Ha collaborato all’organizzazione di eventi sportivi anche internazionali (partite ufficiali e non ufficiali delle squadre Nazionali giovanili di calcio a 11).Ha lavorato per agenzie di stampa e collaborato per quotidiani regionali e nazionali. 

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