La recente riforma del codice di giustizia sportiva, resasi necessaria ai fini dell’adeguamento dell’assetto normativo che regolamenta il gioco calcio ad esigenze di tipo pratico-organizzativo, costituisce un intervento innovativo e senza precedenti.
A tal proposito è opportuno evidenziare che l’introduzione di una “modifica del procedimento” può ingenerare, dal punto di vista interpretativo, fisiologiche divergenze sull’applicazione di alcune norme.
Ne è esempio la questione relativa al versamento di un contributo di giustizia, comunemente detto “tassa reclamo”, previsto e disciplinato dagli artt. 48.2 e 67.1 CGS..
L’art. 48.2 CGS prevede espressamente che: “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.
L’art. 67.1, d’altra parte, dispone che “Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata […]”.
Ebbene, da un punto di vista contenutistico, appare subito evidente che entrambe le norme prevedono l’obbligatorietà del versamento di un contributo di giustizia (stabilito in misura fissa da ogni Federazione). Sotto il profilo temporale, tuttavia, emerge una differenza fra le due disposizioni in ordine al momento di esecuzione del versamento: la prima norma stabilisce che il pagamento debba coincidere con la trasmissione del ricorso o del reclamo; a mente della seconda, invece, il versamento dovrà essere eseguito al momento del deposito del preannuncio del ricorso o del reclamo.
Tale difformità normativa potrebbe condurre all’emanazione di provvedimenti di giustizia chiaramente discrepanti e potenzialmente lesivi dei diritti del ricorrente sulla base dell’applicazione “casuale” ora dell’una, ora dell’altra enunciazione normativa.
Una lettura formalistica delle norme, infatti, determinerebbe l’applicazione automatica dell’art. 67.1 CGS, in quanto normativa speciale riconosciuta dallo stesso art.48.2 CGS (“fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”). Secondo tale impostazione, dunque, il contributo è da considerarsi presupposto indefettibile per la ricevibilità del ricorso/reclamo ed il suo mancato versamento comporta, tout court, il rigetto della domanda per improcedibilità.
Sotto altro profilo interpretativo, invece, i Giudici potrebbero accogliere i preannunci sprovvisti di versamento, concedendo alla ricorrente, a mente dell’art. 48.2 CGS, la possibilità di provvedere all’integrazione del contributo al momento del deposito del ricorso/reclamo.
Tale ultimo orientamento sarebbe segnale di un’apertura verso una lettura più sostanzialistica delle norme, evidentemente finalizzata ad evitare che un’incombenza “burocratica” – seppur disciplinata per far fronte alle sempre più onerose spese di giustizia – possa qualificare il mancato versamento del contributo come “discriminante processuale”, rendendo improcedibile la domanda.
Soltanto il corso della stagione sportiva potrà condurre la giurisprudenza a chiarire i criteri applicativi delle norme cui i giudici dovranno uniformarsi in fase di pronuncia dei provvedimenti.