Con riferimento all’art. 96 NOIF vecchia formulazione, applicabile ratione temporis al procedimento oggetto di delibazione, il Collegio di Garanzia ha ritenuto illegittima la decisione del Tribunale Federale – Sezione Vertenze Economiche – che aveva considerato condizione indispensabile, ai fini dell’insorgenza del diritto di percepire il premio di preparazione, che – nella stagione precedente a quella del tesseramento come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista con vincolo pluriennale – il calciatore fosse stato tesserato come giovane con vincolo annuale.
Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto che la necessità del tesseramento fosse legata all’esigenza che vi fosse continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggono diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.
Il Collegio, nel richiamare il precedente di cui alla decisione del 23 ottobre 2019, n. 86, Sez. IV (leggi l’approfondimento), ha affermato i seguenti principi, determinandosi per l’annullamento della citata decisione del Tribunale Federale
A fondamento della disciplina del premio di preparazione vi è l’interesse di carattere generale alla formazione dei giovani calciatori, perseguito mediante un’incentivazione di carattere economico nell’ottica della solidarietà sportiva e non già del mero interesse economico delle società che hanno contribuito alla preparazione, in forza di un semplice vincolo annuale, che non dà alla società calcistica alcuna garanzia di continuità del rapporto con il giovane calciatore negli anni successivi.
In questa prospettiva, le finalità dell’istituto risultano realizzate in tutti i casi in cui sia stato instaurato il rapporto giuridico – sportivo mediante l’utilizzazione del calciatore in competizioni. Ciò, infatti, presuppone necessariamente un’attività di preparazione e formazione.
La circostanza della mancata formale richiesta di tesseramento non incide, vanificandole, sulle finalità dell’istituto, non essendosi realizzata, nella fase della formazione, alcuna effettiva cesura, in grado di interrompere la continuità dell’attività di preparazione del giovane calciatore.
Il tesseramento, quindi, è richiamato dal legislatore non già per far dipendere il diritto al premio di preparazione dallo svolgimento di detta procedura, bensì quale criterio di immediata individuazione, da un lato, della categoria di qualifica dell’atleta (nella specie: giovane, giovane di serie, giovane dilettante o non professionista) e, dall’altro, della stagione sportiva nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale per la prima volta si compie e, dunque, nasce la pretesa alla corresponsione dello stesso premio.
La ratio dell’istituto in parola, infatti, non poggia sul perfezionamento della procedura di tesseramento, bensì sullo svolgimento in concreto dell’attività di formazione dei giovani calciatori, che è il necessario presupposto perché la carriera sportiva dell’atleta si consolidi allorché lo stesso assume le qualifiche di giovane di serie, giovane dilettante o non professionista con vincolo pluriennale.
Tale attività di formazione è imprescindibilmente correlata all’esercizio dell’attività sportiva da parte del calciatore e, facendo riferimento alla vicenda concreta oggetto di decisione da parte del Collegio, poco importa se ciò sia avvenuto solo in quattro gare, oppure che il calciatore sia stato impiegato anche in altre occasioni.
Ciò che conta è l’instaurazione di una relazione in forza della quale il calciatore ha effettivamente giocato per quella data società e come tale ha dato concreta attestazione dell’attività di formazione che la società ha svolto.
In considerazione di ciò, il Collegio ha ritenuto fondata la tesi della società ricorrente, secondo cui, ai fini dell’insorgenza del diritto di percepire il premio di preparazione, non rileva la mancanza della richiesta di formale tesseramento con vincolo annuale nell’anno precedente a quello di tesseramento con vincolo pluriennale, laddove sia accertato che, ciò nonostante, il calciatore è stato effettivamente formato.
In quest’ottica non è certamente privo di rilevanza il fatto che, anche al fine di evitare eventuali facili elusioni della norma e degli obblighi da essa derivanti, nel 2019 sia stato modificato il testo dell’art. 96 delle NOIF, con l’eliminazione, tra l’altro, del riferimento esclusivo al tesseramento nella precedente stagione.
Tale modifica, secondo il Collegio di Garanzia, non deve essere interpretata quale conferma del carattere decisivo della formale richiesta di tesseramento, ma piuttosto quale mezzo per rafforzare il raggiungimento delle predette finalità, evitando che sia fornito terreno fertile a comportamenti strumentali delle società calcistiche, volte ad evitare l’onere connesso al pagamento del premio di preparazione alle società che abbiano contribuito alla formazione del calciatore.