In prospettiva generale, sussiste in ogni caso un ordinario potere di revoca in capo all’autorizzante (in questo caso una Federazione), per eventi riscontrati durante l’esercizio delle attività autorizzate (nel caso di specie, quelle della Lega).
Invero, qualora fra due soggetti od organi intercorra un rapporto di sovraordinazione, con finalità di coordinamento e controllo, la funzione di controllo è connaturale alla stessa posizione sovraordinata; pertanto, l’organo “superiore” è legittimato, per ciò solo, a vigilare sull’attività del controllato. Questi, dunque, può esercitare ipso iure i relativi poteri di annullamento, riforma o revoca degli atti del controllato, adottando, nei confronti dello stesso, provvedimenti sanzionatori, avocativi o disciplinari.
Basti pensare non solo alla relazione intercorrente tra Ministeri ed enti pubblici strumentali, ma anche, nella prospettiva del “nostro” ordinamento settoriale, al potere di revoca del riconoscimento a fini sportivi concesso alle FSN da parte del CONI in caso di sopravvenuta mancata corrispondenza ai requisiti per il riconoscimento, di recente affrontato in senso positivo anche a livello UE (cfr., Conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea Gerard Hogan nelle Cause riunite C-612/17 e C-613/17).
Tale impostazione non può neppur esser smentita allorché non vi sia una norma regolamentare o statutaria che non preveda esplicitamente tale potere delle FSN di revoca del riconoscimento alle Leghe, laddove, come visto, è principio generalissimo dell’Ordinamento quello dell’esercizio del potere di controllo da parte del soggetto sovraordinato, con finalità di coordinamento e garanzia per gli sportivi praticanti e pur nel rispetto dell’autonomia del soggetto controllato, che legittima l’adozione di un “contrarius actus”, espressione, tra le altre, della potestà autorizzativa dell’ente controllante.